Corte dei conti Campania, Sentenza n. 52 del 2 febbraio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che i soli consegnatari per debito di “custodia” (Agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di “vigilanza” (Agenti amministrativi).
Al riguardo, si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Così, è l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o allo “addebito”, configurandosi così un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”.
Diversamente, il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati agli uffici e destinati all’uso. Si parla, in quest’ultimo caso, di “Agente amministrativo”, come tale tenuto alla presentazione del conto amministrativo, con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’Ente, quali inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili.