Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel Settore energetico e di Finanza pubblica” (cd. Decreto “Aiuti-quater”).
Il Decreto riprende le fila dei precedenti Decreti “Aiuti”, da un lato, prolungando alcune delle Misure in essi contenute, come la proroga fino a fine anno dei crediti di imposta in favore delle Imprese per l’acquisto di Energia elettrica e Gas, dall’altro, riscrivendo le regole di alcune disposizioni chiave come il cd. “Superbonus”, che passerà dal 110% al 90% nel 2023, per andare poi a scalare negli anni successivi, salvo in alcune eccezioni, come ad esempio quelle relative ai lavori con Comunicazione di inizio lavori asseverata già presentata.
Complessivamente, il Provvedimento prevede un pacchetto di Misure pari ad Euro 9,1 miliardi.
Il Decreto introduce novità che riguardano gli Enti Locali. Tra queste, una importante è rappresentata dalle norme introdotte in materia di procedure di affidamento dei lavori, che dispongono, per i Comuni non Capoluogo, la possibilità di compiere affidamenti diretti per acquisti di servizi e forniture fino a un tetto massimo previsto, e l’accesso ai contributi per l’avvio delle “Opere indifferibili” per le Stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per Opere “Pnrr” e “Pnc”.
Di seguito si riporta il commento delle norme di maggior interesse per il Comparto pubblico locale.
Art. 1 – Proroga del credito d’imposta a favore delle Imprese contro “caro bollette” per il mese di dicembre 2022
Sono stanziati Euro 3,4 miliardi per la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle Imprese e delle attività commerciali per l’acquisto di Energia elettrica e Gas naturale.
Sono confermate le aliquote potenziate del credito d’imposta pari a:
- 40% per le Imprese energivore e gasivore;
- 30% per Imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.
Art. 2 – Disposizioni in materia di Accisa e di Imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) vengono rideterminate le aliquote di Accisa su Benzina, oli da Gas o Gasolio usato come carburante, Gpl usati come carburanti, Gas naturale usato per autotrazione;
b) viene stabilita al 5% l’aliquota Iva applicata al Gas naturale usato per autotrazione.
Art. 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il “caro bollette”
Le Imprese con utenze collocate in Italia potranno presentare richiesta di rateizzazione ai fornitori, per un massimo di 36 rate mensili degli importi dovuti relativi alla componente energetica di Elettricità e Gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Art. 4 – Misure per l’incremento della produzione di Gas naturale
Grazie all’incremento dell’offerta di Gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal Gestore dei servizi energetici (Gse).
Art. 5 – Proroghe di termini nel Settore del Gas naturale
È stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il Gse potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.
Art. 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (sono esclusi gli Enti Locali in base al Decreto Mef 10 maggio 2019) di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023.
Un Provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl. in commento, definirà le modalità attuative.
Art. 9 – Modifiche agli incentivi per l’Efficientamento energetico (cd. “Superbonus”)
È anticipata la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per l’Efficientamento energetico dei condomini ed è introdotta la possibilità di accedere al beneficio, anche per il prossimo anno, per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di “prima casa” e che i richiedenti si trovino sotto una determinata soglia di reddito.
Il Bonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Relativamente ai condomini, il 110% si applica per chi ha deliberato in Assemblea e presentato i documenti (Cila) entro il 25 novembre 2022, mentre passa al 90% per coloro che non hanno deliberato in Assemblea fino ad oggi.
Art. 10 – Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
Il comma 1 dell’art. 10 modifica l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 (cd. Decreto “Sblocca Cantieri”), che prevede che, al fine di rilanciare gli Investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle Opere pubbliche, per le procedure per le quali i Bandi o gli Avvisi siano pubblicati successivamente al 19 aprile 2019 e fino al 30 giugno 2023, i Comuni non Capoluogo di Provincia possono procedere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle Stazioni Uniche appaltanti.
Con particolare riferimento alle procedure afferenti alle Opere finanziate con i fondi “Pnrr” e “Pnc”, sempre fino al 30 giugno 2023 la norma prevede che i Comuni non Capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 (quindi mediante Centrali uniche di committenza, Soggetti aggregatori qualificati e Stazioni uniche appaltanti) anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia. L’art. 10 in commento aggiunge che tale obbligo per i Comuni non Capoluogo di Provincia si applica alle procedure il cui importo è pari o superiore ad Euro 150.000 per lavori ed Euro 139.000 per servizi e forniture [soglie previste dall’art. 1, comma 2, lett. a), del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020].
Il comma 2 prevede che alla Stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti “Pnrr” e “Pnc” che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al “Fondo per l’avvio di Opere indifferibili” di cui all’art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del “Fondo”, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari regionali. Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni dalla data del 19 novembre 2022, saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in commento.
Il comma 3 inserisce al Dl. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l’art. 44-bis, che mira a semplificare le procedure per la realizzazione degli Interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati all’Allegato IV-bis del medesimo Dl. n. 77/2021 come introdotto dall’Allegato 2 del Decreto in commento (tra i quali rientrano, ad esempio, la Riqualifica Barberino-Calenzano e il Tratto A11 – Firenze-Pistoia Lotti 1 e 2).
Art. 11 – Disposizioni concernenti la Commissione tecnica “Pnrr-Pniec”
È introdotta la possibilità di nominare tra i componenti della Commissione tecnica anche il personale dipendente di Società “in-house” dello Stato. È inoltre introdotta la possibilità di nominare Componenti aggregati, per un numero massimo di 30 unità, che restano in carica 3 anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per gli altri Componenti.
Art. 12 – Esenzioni in materia di Imposte
I commi 1 e 2 del presente art. 12 forniscono alcuni chiarimenti in merito all’esenzione per il pagamento del saldo Imu 2022 per il Settore dello Spettacolo. Nello specifico, viene ribadito che l’esenzione si applica a favore degli immobili rientranti nella Categoria catastale “D/3” destinati a Spettacoli cinematografici, Teatri e Sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento Ue n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli aiuti “de minimis”.
L’esenzione dal pagamento del saldo Imu 2022 non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Il comma 3 integra l’Allegato “B” al Dpr. n. 642/1972, in materia di atti, documenti e registri esenti dall’Imposta di bollo in modo assoluto. E’ introdotto l’art. 8-ter che racchiude le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto dichiarazione di Stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.
Art. 13 – Disposizioni in materia di Sport
Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche, i versamenti sospesi dall’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), della Legge n. 234/2021, dall’art. 7, comma 3-bis, del Dl. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/2022 e in ultimo dall’art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, comprensivi delle Addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Art. 14 – Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente
L’autorizzazione di spesa per il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria è incrementata di Euro 1 miliardo per l’anno 2022, di cui 800 milioni destinati al “Riparto del ‘Fondo per il finanziamento degli Investimenti e lo Sviluppo infrastrutturale del Paese’”.
È inoltre autorizzata la spesa di Euro 45 milioni per il completamento dei Programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale.
È disposto infine lo stanziamento di Euro 100 milioni alla componente fissa della retribuzione accessoria del personale Docente e Ata; nel dettaglio, Euro 85,5 milioni per il primo e 14,2 per il secondo.