Decreto “Cura Italia”: le novità di interesse per gli Enti Locali inserite in sede di conversione in Legge

Novità per gli Enti Locali inserite in sede di conversione Dl. n. 18/2010, c.d. "Cura Italia"

Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contenente le misure adottate al fine di stabilizzare l’economia a seguito dell’emergenza “Covid-19”, nella prossima settimana è previsto che venga convertito in Legge.

Il testo del Provvedimento modificato in sede di conversione e già approvato al Senato pare possa diventare definitivo con il prossimo passaggio alla Camera dei Deputati.

Nel Provvedimento sono inclusi anche altri 3 Dl. per l’emergenza “Covid-19”: il Dl. n. 9/2020 “Famiglie e Imprese”, il Dl. n. 14/2020 “Sanità” e il Dl. n. 11/2020 “Giustizia”.

Riportiamo di seguito i temi di interesse per gli Enti Locali, come ad oggi modificati in sede di conversione del Dl. n. 18/2020, oltre ad indicazioni in merito alle previste misure di solidarietà alimentare.

Proroga termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e termine di approvazione del rendiconto della gestione 2019

Si prevede, con la modifica dell’art. 107, il rinvio al 31 luglio del termine per l’approvazione del bilancio preventivo (unificandolo con il termine per gli equilibri di bilancio) e il rinvio al 30 giugno del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione.

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

E’ data la possibilità agli Enti Locali di utilizzare l’80% dell’avanzo libero determinato al momento dell’approvazione in Giunta dello schema di rendiconto, previo Parere dell’Organo di revisione. Anche le Regioni e le Province autonome per l’anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. Gli Enti sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate devono essere utilizzate da ciascun Ente per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria.

Variazioni urgenti di bilancio

Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’Organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica da parte dell’Organo consiliare entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso; in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’Organo esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli Enti, possono calcolare il “Fcde” delle entrate dei Titolo 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Lavoro PP.AA. e “lavoro agile

Il “lavoro agile” in forma semplificata diventa modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PP.AA.

Le PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli Uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza sanitaria. La semplificazione consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile. Estensione del “lavoro agile” fino a fine emergenza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (con estensione a immunodepressi).

Trasporto pubblico locale

Si prevede che non sia applicabile nessuna sanzione, penale, o decurtazione di corrispettivo per le minori corse effettuate, da parte dei committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 dicembre 2020. È prevista inoltre la possibilità di sospendere le gare di affidamento a terzi del servizio di “Trasporto locale” fino a 12 mesi successivi al termine dello stato di emergenza.

Fondo povertà

E’ autorizzata la destinazione del “Fondo per la Povertà” agli interventi dei Comuni e degli ambiti territoriali delle Regioni in ambito sociale, per rispondere ai bisogni di assistenza dell’attuale emergenza sanitaria, per un periodo limitato di 2 mesi dall’approvazione del Decreto.

Sedute di Giunta e di Consiglio comunale

Viene autorizzata la possibilità di riunire in video conferenza la Giunta comunale e il Consiglio, anche in assenza di regolamentazione.

Programmazione pluriennale rientro da disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo “Piano di rientro” riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Rimangono quindi fermi gli obiettivi di disavanzo originariamente previsti.

Proroga validità documenti

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche le segnalazioni certificate di inizio attività, di agibilità e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, convenzioni di lottizzazione.

Progetti di accoglienza minori

I Progetti di accoglienza minori in essere vengono prorogati.

Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Disposto l’obbligo di rimborsare per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli acquirenti di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti devono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento.

Misure urgenti di solidarietà alimentare

L’Ordinanza 29 marzo 2020, n. 858 del Capo del Dipartimento della Protezione civile ha disposto il pagamento di Euro 400.000.000 in favore di tutti i Comuni da contabilizzare ciascuno nei propri bilanci quali misure urgenti per garantire un tempestivo sostegno alle famiglie in difficoltà.

L’Ordinanza autorizza i Comuni, anche quelli in esercizio provvisorio, a deliberare le necessarie variazioni di bilancio con provvedimenti di Giunta comunale.

Gli Enti che gestiscono un bilancio di previsione approvato adottano in Giunta la variazione d’urgenza di cui all’art. 175, commi 4 e 5, Tuel, mentre gli Enti in esercizio provvisorio potranno ricorrere a 2 diverse soluzioni:

  1. Deliberazione di Giunta di variazione compensativa di entrate e spese ai sensi del Punto 8.13 del Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011;
  2. Deliberazione di Giunta di variazione del bilancio provvisorio, senza l’obbligatoria acquisizione di previo parere dell’Organo di revisione, i cui effetti saranno recepiti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato in via definitiva dal Consiglio comunale.

La classificazione Siope consigliabile da adottare in merito alla variazione, come comunicato dalla Ragioneria generale dello Stato, è la seguente:

  • in entrata, trattandosi di contributo, le somme assegnate dovranno essere stanziate al Titolo 2, come trasferimento da ministeri (E.2.01.01.01.001);
  • con riguardo alla spesa occorre operare la seguente distinzione:
  • nel caso di acquisto o emissione di buoni alimentari (anche qualora le risorse siano trasferite a “Enti del Terzo Settore”) la spesa dovrà essere classificata tra i contributi, alla voce del Piano dei conti: “U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali”. Qualora gli Enti abbiano classificato il capitolo di bilancio, pur tra i trasferimenti, ma sotto altra codifica dovrà procedersi con una nuova variazione di Peg (di competenza della Giunta Comunale).
  • nel caso di acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, la RgS indica di utilizzare la voce del Piano dei conti “U.1.03.01.02.011 – Generi alimentari”.

Le spese suddette, come anche quelle correlate alla stampa e alla gestione dei buoni alimentari, dovranno essere imputate, alla Missione 12, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”.

La ratifica della Deliberazione urgente di G.C. potrà avvenire entro i successivi 90 giorni (termine così modificato in sede di conversione del Dl. n. 18/2020).

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

In sede di conversione è stato precisato il rinvio operato dall’art. 67, comma 4, del Dl. n. 18/2020, precisando che non si applica integralmente l’art. 12, del Dlgs. n. 159/2015, ma solamente i commi 1 e 3, eliminando, di fatto, la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, per quanto riguarda l’attività accertativa.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

La Legge di conversione fa retroagire il periodo di sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali, nonché delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivi degli Enti territoriali che scadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 al 21 febbraio per:

  • persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
  • dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.