“Decreto fiscale 2020”: l’analisi delle novità inserite a seguito della conversione in Legge n. 157/2019

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, detto anche Collegato alla “Legge di bilancio 2020”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decreto fiscale”.

Rispetto alla versione delle misure contenute del Decreto-legge iniziale, qui di seguito proponiamo una puntuale analisi sulle principali norme rivolte in special modo agli Enti Locali, con i relativi aggiornamenti introdotti in sede di conversione alla Camera ed al Senato.

Art. 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

La norma è finalizzata a regolamentare la disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000, con la finalità di combattere le frodi nei confronti dell’Erario, vietando pagamenti tramite compensazione.

In particolare, il comma 1 conferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte dalle normative vigenti, ma al comma 2 viene chiarito che, al fine di combattere comportamenti fraudolenti, per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, negando così qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto.

Al comma 3 viene specificato che i versamenti disposti in violazione della presente norma si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 prevede che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento e l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare la presente norma.

Art. 2 – Cessazione Partita Iva e inibizione compensazione

Tale norma è inserita nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di Partita Iva, destinatari dei Provvedimenti di cessazione della Partita Iva ovvero di esclusione dalla banca-dati prevista dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 7 ottobre 2010.

A partire dalla data di notifica del Provvedimento, ed a seconda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel Modello “F24” i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’Iva, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento.

I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’art. 38 del Dpr. n. 602/1973 e l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 35, comma 15-bis, del Dpr. n. 633/1972.

Per effetto dello scarto del Modello “F24” tutti i versamenti e le compensazioni contenuti in tale Modello si considerano non eseguiti. Il contribuente in tale ipotesi è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrigabilità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge.

Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

La disposizione in esame ha lo scopo di rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite Modello “F24”, ai fini del pagamento di tributi e contributi.

La norma interviene sull’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 241/1997, modificando (commi 1, 2 e 3) i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle Dichiarazioni relative alle Imposte dirette, allineandoli ai presupposti già vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle Dichiarazioni Iva e Modelli “Iva TR”.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite Modello “F24”, i crediti relativi a imposte dirette (inclusa l’Irap, ma per gli Enti Locali limitatamente alla compensazione “orizzontale” di eventuali crediti risultanti dall’adozione del metodo “commerciale”, non quindi gli eventuali crediti risultanti dal metodo “retributivo”, che risultano compensabili soltanto in modo “verticale” Irap da Irap) e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della Dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a Euro 5.000 annui;
  • obbligo di presentare il Modello “F24” esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di Partita Iva.

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (esempio, rimborsi da Modello 730 e “bonus Renzi”).

Il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni è il 2020, anno dunque in cui, a differenza del 2019, i crediti d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa Dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail possano definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite Modello “F24”.

I commi 5 e 6, sempre allo scopo di rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, in un’ottica di deterrenza, introducono una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

Il comma 8 rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 prevedendo che le stesse si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del “reverse charge” per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

L’art. 4, interamente sostituito in sede referente, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute.

In particolare:

Il comma 1 introduce un nuovo art. 17-bis al Dlgs. n. 241/1997, in materia di versamento unitario e compensazione. In primo luogo, il comma 1 dell’art. 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle Imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’Impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all’art. 17 del medesimo Dlgs. n. 241/1997. Pertanto, l’applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di Euro 200.000 annui.

La Scheda di lettura della norma ricorda che, nel testo vigente, l’art. 4 prevede l’obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio.

Il comma 2 del nuovo art. 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Più nel dettaglio, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le Imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

§ le deleghe di pagamento;

§ un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante Codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;

§ l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

§ il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. In particolare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’Impresa appaltatrice o affidataria e questa o le Imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente inoltre ne dà comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Nell Scheda di lettura viene segnalato che il termine di 90 giorni consente di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, con le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997. In tali casi è preclusa all’Impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall’art. 4 in esame, specificando i casi in cui le Imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le Imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

§ essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime [lett. a)];

§ non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a Euro 50.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza [lett. b)].

Si ricorda che nel testo vigente l’art. 4, comma 12, consente alle Imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando al committente tale opzione entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:

§ risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore ad Euro 2 milioni;

§ non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Il comma 8 del nuovo art. 17-bis – in deroga all’art. 17 del medesimo Dlgs. n. 241/1997 – esclude per le Imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della “compensazione” quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Il comma 2, dell’art. 4 in commento, prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo art. 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 (a tal riguardo, si segnala altresì la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019, oggetto di commento nel presente numero di Entilocalinews).

Il comma 3 dell’art. 4 inserisce la nuova lett. a-quinquies), all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/1972, estendendo il “reverse charge” alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. La norma pertanto aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni per cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d’opera soggette a Iva sono fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’Iva e di conseguenza il committente integra la fattura dell’Imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante. Tale disposizione intende contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, in quanto attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna, delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori. Le finte cooperative e le finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori e l’Iva e conseguentemente possono realizzare l’attività economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente. La circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e dunque non aggredibili con la riscossione coattiva comporta l’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse finanziarie sottratte illecitamente.

La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri Enti e Società soggetti al regime dello “split payment”, subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006.

Art. 10-bis – Estensione del “ravvedimento operoso

Il presente art. 10-bis ha abrogato l’art. 13, comma 1-bis, del Dlgs. n. 472/1997.

Tale norma consentiva l’applicazione del “ravvedimento operoso” in versione “estesa” in via esclusiva solo ai Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. L’abrogazione comporta che tutte le disposizioni dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997 potranno essere applicati anche ai Tributi locali.

Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

La norma dell’art. 14 è volta a prevedere la memorizzazione e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lett. g), del Dpr. n. 633/1972, per consentirne l’utilizzo, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, in quanto tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico e sono connesse all’esercizio delle Missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Attualmente infatti l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file xml esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973, mentre “la modifica normativa offrirebbe la possibilità di utilizzare tale importante patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria … potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza”.

In sede di attuazione delle previsioni di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. n. 196/2003.

Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, il comma 1 di tale norma estende anche all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera sanitaria” ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di intercambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il Sistema “Tessera sanitaria” metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del Codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Il comma 2 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo (es. Farmacie comunali) adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3”.

Tale disposizione è finalizzata a:

La previsione normativa, peraltro, semplifica l’operatività di tale platea di esercenti, in quanto gli stessi invierebbero tutti i dati di cui al punto a) mediante un’unica operazione effettuata con il registratore telematico.

Art. 16 – Semplificazioni fiscali

La Relazione tecnica ministeriale, con riferimento a tale norma, ricorda in primo luogo che “l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, che rientrano nel percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, si fonda essenzialmente sulla disponibilità delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate mediante le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Ciò premesso, coerentemente con gli ultimi interventi normativi, i quali hanno previsto un avvio graduale dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l’art. 16 in commento, nel modificare l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, mira a definire un percorso graduale e sperimentale di semplificazione, spostando al secondo semestre del 2020 l’avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Considerato che la bozza della Dichiarazione annuale Iva relativa al 2020 risulterebbe incompleta, nel comma 1-bis viene precisato che tale documento verrà elaborato dall’Agenzia delle Entrate a partire dai dati del 2021.

Infine, al comma 1, lett. b), viene specificato che l’Agenzia delle Entrate predispone, oltre alle bozze dei registri Iva, anche quelle relative alle “Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva”, in quanto l’attuale dicitura – ossia “liquidazione periodica dell’Iva” – potrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi.

Art. 16-bis – Riordino termini presentazione “730” e assistenza fiscale

L’art. 16-bis, inserito in sede di conversione in Legge n. 157/2019, introduce numerose modifiche in materia di Dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, ovvero:

  • differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello “730”;
  • rimodula i termini entro cui i Caf-dipendenti, i Professionisti abilitati e i sostituti d’imposta, devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate;
  • introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

Art. 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Con il presente art. 18 sono state introdotte modifiche al Dlgs. n. 231/2007 al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,il divieto di trasferimento del denaro contante e di titoli al portatore, sia in Euro che in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi siano esse persone fisiche o giuridiche, nonché la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (svolta dai soggetti iscritti nella Sezione prevista dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 141/2010), è ridotto da Euro 3.000 ad Euro 2.000.

Le medesime soglie e divieti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono ulteriormente diminuiti alla cifra di Euro 1.000.

Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Si prevede che la Piattaforma messa a disposizione dall’AgID – al fine di consentire ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 (le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i gestori di servizi pubblici e le Società a controllo pubblico, come definite nel Dlgs. n. 175/2016), di accettare i pagamenti di tipo elettronico – potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso l’utilizzo degli stessi pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Apposito Dpcm. o Decreto del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione definirà le modalità tecniche per il funzionamento della citata Piattaforma per le finalità descritte.

A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti che svolgono operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, adottando sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, con memorizzazione dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi evoluti all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento definirà le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

A tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari al 30% delle commissioni addebitate a seguito delle transazioni effettuate tramite carte di pagamento. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta sarà concesso, dal 1° luglio 2020, solo per le commissioni addebitate in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente non siano di ammontare superiore ad Euro 400.000. L’agevolazione in questione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello di pagamento “F24”, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e dovrà essere indicato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle Dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne concluderà l’utilizzo.

Tuttavia, il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento con carte di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Per tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d’Italia, con Provvedimento da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019 di conversione del Dl. n. 124/2019, ovvero il 24 gennaio 2020, individua le modalità e i criteri con cui tali operatori devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 124/2019, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.

Art. 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

In sede di conversione del Dl. n. 124/2019 il presente art. 23 è stato soppresso.

L’articolo prevedeva a carico dei soggetti obbligati all’accettazione dei pagamenti elettronici, qualora ne rifiutassero l’accettazione per qualsiasi importo, una sanzione amministrativa pecuniaria parametrata al valore della transazione per la quale era rifiutata l’accettazione.

Art. 32 – Iva scuole guida

L’art. 32, modificato in sede di conversione in Legge n. 157/2019, limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti da Iva specificando che in tale perimetro non ricade l’insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l’adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La modifica in esame mira ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente Sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 132 paragrafo 1, lett. i) e j), della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni Iva. La Sentenza precisa che l’esenzione riguarda soltanto l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario. Secondo la Corte, in particolare, l’esenzione Iva non si applica all’insegnamento della guida automobilistica impartito da una autoscuola, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2006/126. Secondo la Corte di Giustizia tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

Con la Risoluzione n. 79/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni volte a tener conto del pronunciamento della Corte, ritenendo quindi superate precedenti indicazioni di segno contrario fornite dall’Agenzia stessa nel 1998 e nel 2005. Si chiederebbe in particolare alle singole autoscuole, stante l’efficacia ex tunc delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE e la diretta applicabilità delle stesse negli Stati membri:

  1. di emettere una nota di variazione in aumento con indicazione dell’Iva originariamente non esposta;
  2. di redigere una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa a ciascuna delle annualità precedenti ancora accertabili, in cui indicare il debito Iva derivante dall’applicazione dell’imposta a tutte le operazioni sin qui considerate esenti, e avendo cura di recuperare in detrazione tutta l’Iva sugli acquisti originariamente non detratta per effetto dell’applicazione del c.d. “pro-rata di indeducibilità”;
  3. di determinare il conguaglio (a debito o credito) per ciascuna annualità e disporre il relativo versamento senza tuttavia l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, per effetto del “principio di affidamento”.

Intervenuti in Audizione il 24 ottobre 2019 alla Camera dei Deputati, i rappresentanti della Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (Confarca) e dell’Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica (Unasca) hanno chiesto che la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate venga rettificata − in quanto ne deriverebbero effetti ritenuti ingiusti per i contribuenti rientranti nella categoria rappresentata e per i clienti degli stessi − ovvero, in alternativa, che si intervenga con un provvedimento legislativo.

Il comma 1 dell’art. 32 in esame novella l’art. 10, comma 1, lett. 20), del Dpr. n. 633/1972, che stabilisce l’esenzione da Iva delle prestazioni educative.

Nel corso dell’esame in sede di conversione in Legge n. 157/2019 la novella è stata modificata, in modo da escludere esplicitamente, dal novero delle prestazioni esenti il solo insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

Rimane dunque impregiudicata l’esenzione Iva delle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Il comma 3 stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Art. 32-ter – Iva agevolata su prodotti igienico-sanitari

L’art. 32-ter, introdotto in sede referente dispone l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020.

Art. 37 – Disposizioni sui termini di pagamento della “Definizione agevolata” e sui tassi di interesse

In sede di conversione in Legge n. 157/2019, al presente art. 37 è stata inserita una nuova rubrica in luogo alla precedente (“Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’art. 3 del Dl. n. 119/2018”).

Inoltre, è stato aggiunto il comma 1-bis, ai sensi del quale le disposizioni dell’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/2013, riguardo alla compensazione, per l’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle Lmprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati, si applicano anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Secondo il nuovo comma 1-ter, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

Art. 38-bis – Riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali

Il presente art. 38, inserito in sede di conversione, introduce un’importante novità sul riversamento del Tefa.

Al comma 7, dell’art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, viene inserito un nuovo periodo in base al quale, nel caso di pagamenti effettuati tramite Modello “F24”, a partire dal 1° giugno 2020, la Struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del medesimo Dlgs. n. 504/1992 – che attribuisce a ciascun Ente l’importo spettante dai versamenti effettuati dai contribuenti tramite “F24” – provvederà al riversamento del Tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del Tefa è fissata al 5% del prelievo collegato al “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più Decreti del Mef, da emanare entro il 31 maggio 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni sopra descritte.

Art. 42 – Fusioni e Associazioni di Comuni

La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’art. 15, comma 3, del Tuel, finalizzati ad incentivare la fusione dei Comuni, è incrementata di Euro 30 milioni per l’anno 2019.

In sede di conversione del Decreto è stato previsto, al fine di perseguire l’obiettivo della coesione sociale e territoriale, che i piccoli Comuni, anche in forma associata (anche come Unioni di Comuni o Convenzione), possono affidare i Servizi di “Tesoreria” e di “Cassa” alla Società Poste italiane Spa.

Art. 43 – Affitti passivi P.A.

Come evidenziato nella Relazione tecnica ministeriale, la disposizione in commento interviene sull’art. 6, comma 6-ter, del Dl. n. 138/2011, che allo stato prevede, ai fini di un’efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa, che l’Agenzia del Demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dell’Erario, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all’uso governativo, al fine di consentire il rilascio di immobili di proprietà di terzi, attualmente condotti in locazione passiva ovvero appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati. Secondo la previsione normativa vigente, le operazioni di permuta, che interessano con priorità le aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, vanno effettuate anche ai fini della realizzazione di nuovi edifici giudiziari in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l’accorpamento delle soppresse sedi periferiche. La predetta disposizione non ha, sinora, trovato attuazione per svariate ragioni (mancata individuazione di beni disponibili, difficoltà collegate alla necessità di trasformare l’utilizzazione diretta di immobili in locazioni passive delle Amministrazioni statali), tra cui da ultimo, anche le sopravvenute disponibilità di risorse economiche per finanziare interventi di rifunzionalizzazione che hanno reso percorribili operazioni di razionalizzazione di beni già di proprietà dello Stato in precedenza non valorizzati per mancanza di fondi.

Preso atto del suddetto contesto, la presente disposizione abrogativa mira a dare certezza a tale materia e si pone in linea con i più recenti obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive in quanto dalle operazioni configurate dalla norma di cui propone l’abrogazione scaturirebbero fattispecie riconducibili alle operazioni di sale and leaseback.

Come specificato inoltre nella Relazione illustrativa ministeriale, “la disposizione abrogativa consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive, in considerazione del fatto che la norma prevede, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti passivi. Infatti si prevede che possano formare oggetto di permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima del 75% della permuta”.

La disposizione abrogativa raccoglie inoltre le indicazioni più volte espresse dalla Corte dei conti in sede di referto al Parlamento per il rendiconto generale dello Stato riferito da ultimo, agli anni 2017 e 2018, rilevando la necessità di una riconsiderazione della norma che mai ha trovato attuazione.

Art. 48 – Adeguamento banca-dati di riferimento rendiconto di gestione comuni

Si provvede ad alcune modifiche del Tuel, di seguito indicate:

  • è soppresso il secondo periodo, del comma 5, dell’art. 228, e di conseguenza la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il “Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio” dovranno essere allegati solo al rendiconto della gestione e non anche al Certificato al rendiconto;
  • viene modificato l’art. 243:
  • al primo periodo del comma 5, le parole: “certificato di bilancio di cui all’art. 161 “ sono sostituite da: “rendiconto della gestione “; quindi, alle Province e ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti risultanti (ora) dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura;
  • al secondo periodo sempre del comma 5, le parole “Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibile “ sono sostituite dalle seguenti:“Ove non risulti inviato alla ‘Bdap’ di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa Banca-dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella Banca-dati dei certificati di bilancio del Ministero dell’Interno“;
  • il comma 6, è sostituito con la seguente nuova formulazione: “Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2 [in materia di copertura del costo di alcuni servizi], sino all’adempimento: gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del Rendiconto della gestione; gli Enti Locali che non inviino il rendiconto della gestione alla ‘Bdap’ entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione“.

È sostituito anche l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 142, della Legge n. 145/2018, nella seguente nuova formulazione: “Nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo [priorità la concessione del contributo investimenti e minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza] sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla ‘Bdap’”.

Art. 49 – Revisione priorità investimenti

Con l’art. 49 sono introdotte modifiche ai commi 134 e 135 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), ampliando gli interventi previsti dalla norma e oggetto di destinazione di specifici contributi da assegnare alle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 2019-2021, ciò in coerenza con gli obiettivi definiti dalla “Nota di aggiornamento al Def 2019”.

A tal fine, è stata ampliata la portata degli investimenti per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

In sede di conversione è stato inserito un ulteriore comma che prevede la modifica dell’art. 83, comma 10, del “Codice degli Appalti” (Dlgs. n. 50/2016), allargando così, i criteri e le modalità di valutazione dell’operato di un amministratore e di conseguenza di una società benefit anche a società non benefit, nella valutazione del raggiungimento del beneficio Comune ex art. art. 1, comma 385 della Legge n. 208/2015.

Lo stesso introduce un’ulteriore modifica questa volta all’art. 95, comma 13, sempre del Codice degli Appalti, concernente l’estensione dei criteri di valutazione anche alle società non benefit, di cui alle modalità dell’art. 1, comma 385 della Legge n. 208/2015 al fine di: “[…] agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.”.

Art. 50 – Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

Viene modificata la Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) ed in particolare:

  • è abrogato il comma 857; pertanto, nell’anno 2020 non verranno raddoppiate le misure prevsite ai commi 862 (stanziamento nella parte corrente del bilancio degli Enti in contabilità finanziaria diversi dalle Amministrazioni statali dell’accantonamento per Fondo di garanzia debiti commerciali), 864 (riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi per gli Enti in contabilità economico-patrimoniale) e 865 (integrazione, da parte di Regioni e Province autonome, dei contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli Enti del Ssn., inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato) nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome, anche per conto dei rispettivi Enti del Ssn., che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine del 28 febbraio 2019;
  • sono modificati/integrati, per coordinamento normativo, i commi 861 e 862, nei quali si deve far riferimento agli “indicatori” con riguardo ai dati da inserire la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni; tali indicato per l’esercizio 2019 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’Ente e, in tal caso gli Enti, devono effettuare la comunicazione con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato Siope+. Le Amministrazioni diverse dalle Amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, ora entro il 28 febbraio anziché entro il 31 gennaio dell’esercizio di riferimento, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

È modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, del Dl. n. 35/2013, anticipando così dal “30 aprile” al “31 gennaio” la trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle comunicazioni relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno,

Le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’ordinativo informatico di pagamento (“opi”), di cui all’art. 14, comma 8-bis, della medesima Legge n. 196/2009, dal 1° gennaio 2021 saranno tenute ad inserire nello stesso ordinativo la data di scadenza della fattura; conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime Amministrazioni, viene meno l’obbligo di comunicazione mensile di cui all’art. 7-bis, comma 4, del Dl. n. n. 35/2013.

Art. 52 – Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

In sede di conversione è stato introdotto un ulteriore comma 1 che modifica l’art. 1 della Legge n. 117/2018 sui dispositivi antiabbandono dei bambini a bordo di veicoli, fissando al 6 marzo 2020 il termine per far adeguare i conducenti di veicoli a tali nuove disposizioni, decorso il quale scatteranno le sanzioni di cui all’art. 175 del “Codice della strada”.

La Legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l’obbligo, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali M1, N1, N2 e N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi con i prescritti sistemi di ritenuta bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d. “antiabbandono” che scongiuri la possibilità che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo dei veicoli sui quali sono trasportati.

All’art. 3, comma 1, della Legge 1° ottobre 2018, n. 117, vengono apportati i seguenti cambiamenti: le parole “agevolazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, anche nella forma di contributi”.

Il comma 2 ha inserito modifiche all’art. 1, comma 296, della Legge n. 145/2018, che aveva autorizzato la spesa di Euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a copertura degli oneri connessi all’attuazione dell’art. 3 della Legge 1° ottobre 2018, n. 117. La norma novellata, che incrementa il “Fondo” per l’anno 2019, prevede che, “296. Per le finalità di cui dell’art. 3 della Legge n. 117/2018, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un apposito Fondo ed è autorizzata la spesa di Euro 15,1 milioni per l’anno 2019 e di Euro 1 milione per l’anno 2020. Le agevolazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 117/2018, per l’anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di Euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa”.

È stato introdotto anche un ultimo comma che disciplina la ripartizione dei fondi per erogare i contributi di acquisto dei dispositivi antiabbandono, le cui risorse verranno computate a valere sui Fondi speciali previsti dal bilancio previsionale 2019-2021.

Art. 57 – Criteri di riparto “Fsc” e semplificazioni Enti Locali

Si modifica la lett. c) del comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), prevedendo che il “Fondo di solidarietà comunale” (di cui al comma 380-ter, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012 (“Finanziaria 2013”) viene destinato, per Euro 1.885.643.345,70 ed eventualmente incrementato della quota non distribuita di cui alla lett. b) e della quota dell’Imu di spettanza dei Comuni connessa alla regolarizzazione dei rapporti finanziari, ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (40% per l’anno 2017 e 45% per ciascuno degli anni 2018 e 2019).

Il “Fondo” dovrà essere distribuito tra i predetti Comuni sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard così come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale quota è incrementata del 5% annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel Dpcm. di cui al comma 451, dell’art. 1, della Legge n. 232/2016.

L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è determinato in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 detta quota è incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del “Fsc” dell’anno precedente variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, modifica i commi 448 e 449 della Legge n. 232/2016, variando la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” in Euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in Euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020.

Il “Fondo di solidarietà comunale” sarà destinato, nel limite massimo di Euro 5.500.000 annui, a decorrere dall’anno 2020, ai Comuni fino a 5.000 abitanti che presentano un valore negativo del “Fsc”. Il trasferimento integrativo è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del “Fsc”, al netto della quota di alimentazione del “Fondo” stesso, e comunque, nel limite massimo di Euro 50.000 per ciascun Comune. In caso di insufficienza delle risorse, il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del “Fsc”, come valore massimo ammesso a riparto viene considerato l’importo negativo di Euro 100.000. L’eventuale eccedenza delle risorse è destinata all’incremento del correttivo per i Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del “Fsc”.

Il comma 1-quater, inserito in sede di conversione, modifica il comma 2, dell’art. 7, del Dl. n. 78/2015, e proroga fino a tutto il 2023 la possibilità per gli Enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione (quindi anche per incrementare la spesa corrente), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dall’anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti Locali e ai loro Organismi e Enti strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni – con ulteriori inserimenti in sede di conversione del Dl. n. 124/2019 – in materia di contenimento e di riduzione della spesa (per carta, per studi e consulenze, per spese per relazioni pubbliche/convegni/ mostre/pubblicità/rappresentanza, sponsorizzazioni, per missioni, per acquisto e manutenzione autovetture, per acquisto immobili, e per locazioni e manutenzioni di immobili) e di obblighi formativi: art. 27, comma 1, del Dl. n. 112/2008; art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del Dl. n. 78/2010; art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/2012; art. 5, commi 4 e 5, della Legge n. 67/1987; art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007; art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/2011; e art. 24 del Dl. n. 66/2014. Per coordinamento normativo sono anche abrogati, dal 1° gennaio 2020, l’art. 21-bis, comma 2, del Dl. n. 50/2017, e l’art. 1, comma 905, della Legge n. 145/2018.

Con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale degli Enti Locali è modificato, in sede di conversione del Dl. n. 124/2019, l’art. 232, comma 2, del Tuel, prevedendo che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale; tali Enti però devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Vengono abrogati, per semplificare i rapporti fra Ente e Tesoriere, i commi 1 e 3 dell’art. 216 (“Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal Tesoriere”) e la lett. a) del comma 2 dell’art. 226 (“Conto del Tesoriere”).

Con l’introduzione in sede di conversione del Decreto del comma 2-quinquies, che inserisce il comma 473-bis nella Legge n. 232/2016, si consente agli Enti, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020, di inviare una nuova certificazione in relazione al “Pareggio di bilancio” per il solo 2017, a rettifica della precedente, qualora la certificazione trasmessa a suo tempo nei termini sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione.

Il comma 2-septies sopprime, all’art. 1, comma 829, della Legge n. 145/2018, le parole “mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo accantonato” e, quindi, con riferimento agli Enti Locali in dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di cui all’art. 258 del Tuel, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del “Pareggio di bilancio”, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia diretta conseguenza del pagamento di tutti i debiti residui di riferimento.

Allo scopo di consentire l’avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un’efficace azione dei Comuni dei territori montani, delle Unioni montane dei Comuni e delle Comunità montane, per l’attuazione della Legge n. 158/2017 (“Piccoli Comuni”), del Dlgs. n. 34/2018 (“Foreste”), e della Legge n. 221/2015 (green economy), nonché per assicurare il miglioramento dell’attività di formazione del personale dei suddetti Enti per l’applicazione delle citate normative, l’Uncem dovrà organizzare le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9% del sovra-canone (art. 1 della Legge n. 959/1953) a carico dei Concessionari delle grandi derivazioni d’acqua per la produzione di forza motrice con opere di presa situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano di riferimento. Apposito Decreto Mef disciplinerà le modalità per l’effettuazione dei servizi e per l’attribuzione delle risorse.

Inoltre, è autorizzata la spesa di Euro 4 milioni per l’anno 2019 e di Euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore dell’Ifel per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie.

Viene istituito un Fondo, con una dotazione pari a Euro 5,5 milioni per l’anno 2019 destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con Enti e Imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Ue da parte di Comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi (in via principale il Comune di Campione d’Italia). Una quota non inferiore a Euro 3 milioni per l’anno 2019 di detto Fondo è destinata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Ue da parte di Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi non Ue. Il Fondo è ripartito tra i beneficiari con Dm. Interno da emanare entro il 28 dicembre 2019.

Si prevede infine espressamente che (come i Comuni), anche le Unioni di Comuni non sono soggetti passivi dell’Imposta sui redditi.

Art. 57-bis – Disciplina della Tari: coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe

In base al nuovo art. 57-bis, vengono introdotte nuove disposizioni in merito all’approvazione del Pef Tari 2020.

In primo luogo, sul tema dei coefficienti della tariffa Tari, il comma 1, lett. a), novella l’art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge n. 147/2013. Nello specifico, viene detto che per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Arera, gli Enti possono utilizzare i coefficienti di cui all’allegato 1 al Dpr. n. 158/1999.

Il comma 1, lett. b), dell’art. 57-bis in commento, differisce al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei Pef Tari per l’anno 2020. Tale termine vale anche nei casi in cui sia necessario modificare provvedimenti già deliberati.

Art. 57-ter – Organo di revisione economico-finanziario

In sede di conversione è modificato l’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, prevedendo che l’estrazione dei Revisori dei conti degli Enti Locali avvenga dall’Elenco su base provinciale (non più regionale) e che, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per le Provincie e per le Città metropolitane, per le Unioni di Comuni, i rispettivi Consigli procedono ad eleggere, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’Organo di revisione con funzioni di Presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) (o eventualmente superiore) dell’Elenco provinciale citato.

Art. 57-quater – Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di Provincia

La Legge n. 157/2019 di conversione prevede che la misura dell’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per la copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni è istituito un apposito fondo con una dotazione di Euro 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2020; tale Fondo è ripartito tra i Comuni interessati con Dm. Interno.

La Legge di conversione prevede anche che il Presidente della Provincia (necessariamente un Sindaco di un Comune della Provincia) percepisca un’indennità (dalla Provincia) pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco;

Art. 57-quinquies – Capacità fiscale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane

Viene sostituito, in sede di conversione del Decreto, il comma 5-quater dell’art. 43 del Dl. n. 133/2014, che ora prevede che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane siano definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef e sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l’approvazione; in assenza di osservazioni della Commissione, le metodologie si intendono approvate decorsi 15 giorni.

Con Decreto Mef, previa Intesa con la Conferenza Stato-Città, sono adottate, anche separatamente, la Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a Statuto ordinario. Vengono quindi coordinate anche le seguenti norme: il comma 451 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, e il comma 34 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015.

Art. 58 – Quota versamenti in acconto

La disposizione modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto Irpef, Ires, Irap, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “Isa”) e per i soggetti di cui al comma 4, dell’art. 12-quinquies, del Dl. n. 34/2019.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, vengono previste 2 rate di pari importo da versare nei termini ordinari di cui all’art. 17 del Dpr. n. 435/2001.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, ovvero l’unica rata nella misura del 90%.