“Decreto fiscale 2021”: le principali novità introdotte dal Dl. n. 146/2021 per gli Enti Locali

È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del Lavoro e per esigenze indifferibili”.

Rilevanti le novità introdotte, soprattutto con riferimento alla riscossione, che impattano anche sul Comparto Enti Locali.

Di seguito il quadro delle principali novità. 

Art. 1 – Rimessione in termini per la “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio

L’art. 1 del “Decreto fiscale 2021” in commento dispone la sostituzione del contenuto dell’art. 68, comma 3, del Dl. n. 18/2020. Nel nuovo testo viene disposto che, per quanto riguarda le rateazioni delle “Definizioni agevolateex artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018 e art. 16-bis del Dl. n. 34/2019 e all’art. 1, commi 193 e 193, della Legge n. 145/2018, viene considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse “Definizioni”, il versamento, se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 14-bis, del Dl. n. 119/2018, entro il 30 novembre 2021.

Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Per quanto concerne le cartelle di pagamento notificate dall’Agente nazionale della riscossione nel periodo tra 1° settembre 2021 e 31 dicembre 2021, il termine di pagamento viene fissato in 150 giorni.

La presente disposizione non contiene alcun riferimento alle ingiunzioni di pagamento ex Rd. n. 639/1910 e agli altri atti delle procedure esecutive di cui al Titolo II del Dpr. n. 602/1973, per cui il termine di pagamento trova applicazione solamente con riguarda alle cartelle di pagamento emesse da “AdE-R”.

Art. 3 – Estensione della rateazione per i Piani di dilazione

Relativamente ai Piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a), b) e c), gli effetti di decadenza dal beneficio rateale si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, siano incorsi in decadenza da Piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi Piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei Piani di dilazione sopra riportati:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti da AdE-R nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti Piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo.

Art. 4 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022

Passa da Euro 450 milioni ad Euro 550 milioni il contributo complessivo massimo (di cui Euro 212 milioni per l’anno 2021) previsto dall’art. 1, comma 326, della Legge n. 145/2018 a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inoltre, è incrementato ad Euro 212 milioni il contributo incrementale previsto dal successivo comma 327 nel caso in cui il contributo dell’anno 2020 si attesti ad un importo inferiore ad Euro 300 milioni.

Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

Il presente art. 5 al comma 6 dispone la soppressione del periodo “fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Dlgs. n. 46/1999, delle Società da esse partecipate”, contenuto all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 193/2016, recante disposizioni in materia di affidamento all’Agente nazionale della riscossione delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

Art. 8 – Modifiche all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020

La disposizione dell’art. 8 apporta modifiche al comma 1 dell’art. 26, in virtù delle quali il periodo trascorso in quarantenacon sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del Settore privato, equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto, è considerato esteso fino al 31 dicembre 2021.

Art. 9 – Congedi parentali

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o dell’infezione da “Covid-19” o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto (comma 1).

Detto beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio frequentate attività didattica o educativa in Istituti scolastici o Centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo, in questo caso, può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione fruiti per figli minori di 14 anni, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa previsto (29,3 milioni per l’anno 2021), un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (comma 2).

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del Testo unico, fruiti a decorrere dall’inizio dell’Anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, per le fattispecie sopra indicate, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1, per i figli conviventi minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Art. 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, domanda di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per una durata massima di 13 settimane (9 settimane per i lavoratori del Settore tessile e abbigliamento) nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, riconosciute successivamente al decorso del periodo autorizzato ex art. 8, comma 2, del Dl. n. 41/2021.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta preclusa la possibilità di avviare procedure di licenziamento per motivi oggettivi salvo le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’Impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della Società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale, o in caso di fallimento. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (“Naspi”) di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.

Art. 12 – Disposizioni in materia di mobilità del personale

La disposizione dell’art. 12 in commento interviene sulla disciplina dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, recentemente modificato dal Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”, si veda Entilocalinews n. 33 del 30 agosto 2021) facendo chiarezza in merito alla nuova disciplina della mobilità volontaria per gli Enti Locali, con particolare riferimento a quelli fino a 100 dipendenti.

La diposizione abroga la parte relativa ai suddetti Enti prevista dal comma 1.1, collocandoli all’interno del comma 1 tra quelli, insieme al Servizio sanitario nazionale, per cui la mobilità necessita in ogni caso del previo assenso dell’Amministrazione cedente.

Art. 15 – Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Vertice “G-20” 

Per garantire e sostenere la prosecuzione da parte delle Forze Armate dei compiti connessi al contenimento della diffusione contagio, è previsto l’incremento delle 753 unità di personale. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di Euro 5.080.080, di cui 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed Euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. 

Per potenziare la Sicurezza connessa allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al “G-20”, il contingente di personale delle Forze Armate è incrementato di ulteriori 400 unità. Per tale attuazione è autorizzata la spesa di Euro 309.159 per l’anno 2021.

Art. 16 – Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del “Fondo di solidarietà comunale

Vengono attribuite le seguenti risorse aggiuntive alle Regioni/Province autonomie:

– alla Regione Sardegna per l’anno 2021 Euro 66,6 milioni, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020 (Accordo-quadro Governo-Regioni a Statuto speciale e Province autonome), da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità;

– alla Regione Friuli-Venezia Giulia per l’anno 2021 Euro 66,6 milioni, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020. Tale importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l’anno 2021;

– alla Regione Sicilia per l’anno 2021 Euro 66,8 milioni, a valere sulle risorse di cui dall’art. 1, comma 806, della Legge n. 178/2020;

– alla Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a Euro 50 milioni da erogare nell’anno 2021.

Infine, in attuazione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 5854/2021 e n. 5855/2021 del 12 agosto 2021, viene riconosciuto ai numerosi Comuni ricorrenti (62) un contributo complessivo di Euro 62.924.215 (da assegnare come indicato nella Tabella 1 allegata al presente Decreto); detti Comuni avevano richiesto la restituzione delle somme relative alla riduzione del “Fondo di solidarietà comunale 2015”, ritenuta poi illegittima.