“Decreto Fiscale”: le novità in tema di Tributi locali e fatturazione elettronica inserite in sede di conversione

È stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018 la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, di conversione del Dl. n. 119 del 23 ottobre 2018, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (cd. “Decreto Fiscale”).

Vediamo qui di seguito nel dettaglio le più rilevanti novità in materia di Tributi locali, fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, inserite in sede di conversione.

Art. 1 – “Definizione agevolata” dei processi verbali di constatazione

Con riguardo al perfezionamento della “Definizione agevolata” dei processi verbali di contestazione, in caso di pagamento rateale, secondo quanto riportato dalla Legge di conversione n. 136/2018 in commento, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate sono dovuti gli interessi legali calcolati a partire dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Art. 3 – “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Viene esteso a 18 il numero massimo di rate consecutive con cui il contribuente può estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Inoltre, la prima e la seconda rata devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, e con scadenza fissata al 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019. Le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.

Per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ai soggetti che presentano la dichiarazione di accesso alla “Definizione agevolata” si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 del Dl. n. 50/2017.

Con il comma 14-bis, inserito in sede di conversione, in caso di tardivo pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non sono dovuti ulteriori interessi e non si producono gli effetti di inefficacia della definizione di cui al comma 14, ovverosia non si dà luogo alla ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Tali disposizioni si applicano anche alle “Definizioni agevolate” di cui al Dl. n. 148/2017 e all’art. 6 del Dl. n. 193/2016, con riferimento alle rate in scadenza dal 31 luglio 2019.

Art. 6 – “Definizione agevolata” delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% per cento del valore della stessa.

Ai sensi di quanto disposto in sede di conversione in Legge n. 136/2018, ai fini della definizione delle controversie con l’Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza della stessa nell’ultima o unica Pronuncia giurisdizionale, è possibile definire tali controversie previo pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella Pronuncia di primo grado, oppure, in caso di soccombenza nella Pronuncia di secondo grado, è richiesto un pagamento del 15% del valore della controversia.

Secondo il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del Tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi del nuovo comma 2-ter, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 136/2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Art. 7 – Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti

In sede di conversione è stato soppresso il comma 1, il quale concedeva alle Società e le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni di avvalersi della Dichiarazione integrativa speciale per tutte le Imposte dovute e con essa ravvedibili e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di Euro 30.000 di imponibile annuo. I soggetti ammessi a beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 sono le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni al 31 dicembre 2017.

Artt. da 10 a 15-bis – Disposizioni in materia di fatturazione elettronica, registrazione degli acquisti e detrazioni Iva

Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

In sede di conversione in Legge n. 136/2018 è stato modificato l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, esonerando dall’obbligo di emettere fattura elettronica anche i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad Euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a Euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo ai suddetti soggetti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari.

Con una integrazione all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015, è previsto che fino al 30 giugno 2019 non si applicano sanzioni se la e-fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, oppure vengono ridotte dell’80% a condizione che la e-fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile le disposizioni di cui sopra si applicano fino al 30 settembre 2019.

E’ stato introdotto l’art. 10-bis, con “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”, prevedendo che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata (tra cui anche le Farmacie comunali), sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema “Tessera sanitaria”.

Sempre nel “Pacchetto semplificazioni”, è stato introdotto l’art. 10-ter, con “Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità”, aggiungendo il comma 6-quater all’art. 1 del Dlgs. n. 175/2015, prevedendo che, “al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il ‘Sistema di interscambio’ da parte dei soggetti passivi dell’Iva che offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370 [esempio, nel caso dei Comuni, bollette-fatture emesse per il “Servizio idrico integrato” o per il Servizio di “Lampade votive”, se gestiti direttamente dagli Enti], nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il Codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei Servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle Entrate”.

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

L’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, in materia di fatture di vendita, è stato modificato, con decorrenza 1° luglio 2019, inserendo al comma 2 la lett. g-bis), ossia che tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura vi è la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto che la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso Dpr. n. 633/1972.

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L’art. 23 dello stesso Dpr. n. 633/1972, in materia di fatturazione delle operazioni, è stato modificato prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro vendite le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Relativamente alla registrazione degli acquisti, l’art. 25 del Dpr. n. 633/1972 è stato modificato sopprimendo il riferimento alla numerazione in ordine progressivo delle fatture, stabilendo che il contribuente deve limitarsi ad annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del comma 2 dell’art. 25.

Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva

All’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, è stato aggiunto un periodo, per coerenza “lato committente-acquirente” con le modifiche di cui sopra, stabilendo che entro il termine di liquidazione dell’Iva può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

L’art. 15 sostituisce l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 con una nuova disposizione recante “Semplificazioni amministrative e contabili”. A partire dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  1. a) registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972;
  2. b) liquidazione periodica dell’Iva;
  3. c) Dichiarazione annuale dell’Iva.

Per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite di Intermediari abilitati, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui sopra, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/1972, fatta salva la tenuta del registro di cui all’art. 18, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 5, del Dpr. n. 600/1973.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

Viene inserita la lett. g-ter) nell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/07, prevedendo che con Decreto del Mef siano definite “le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.”.

Art. 16-septies – Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

Il presente art. 16-septies, introdotto in sede di conversione del Dl n. 119/2018, dispone l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 22 del Dlgs. n. 472/1997.

Secondo il comma 1-bis, le istanze con cui l’Ente può richiedere alla Commissione tributaria provinciale, in caso di fondato timore di perdere la garanzia del credito l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, oltre all’autorizzazione a procedere, tramite Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni, possono essere inoltrate dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai Reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che esamina l’istanza e comunica le proprie osservazioni al Presidente della Commissione tributaria provinciale, nonché al Comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi del comma 1-ter, nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di Finanza fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto per una sola volta il termine dei 20 giorni di cui al comma 1-bis.

Art. 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Completano il pacchetto di novità fiscali di maggior interesse per gli Enti Locali le modifiche apportate all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 (operazioni esonerate da fatturazione: nel caso degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corrispettivi del Servizio “Refezione scolastica” o “Trasporto scolastico”), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del medesimo Dpr. n. 633/1972.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000 (in pratica, nel caso degli Enti Locali che prestano solo servizi si tratta dei contribuenti Iva mensili per obbligo).

Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni (per chi le ha esercitate) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con Decreto Mef possono essere previsti specifici esoneri dai suddetti adempimenti, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Risulta modificato il comma 6, prevedendo l’applicazione delle sanzioni, oggi previste solo per chi opta per il Sistema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per tutti i soggetti che dalle suddette date saranno obbligati ad utilizzare tale Sistema.

Viene disposto che le operazioni di cui all’art. 22, effettuate nelle zone individuate con Decreto Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga alle novità suesposte, mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Per i soggetti che effettuano cessioni di farmaci (tra cui le Farmacie comunali o gestite da Società pubbliche), tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema “Tessera sanitaria”. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata. Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione senza limiti tramite Modello “F24”. Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2018 in commento, definirà le modalità attuative.

Il nuovo comma 6-quater prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema “Tessera sanitaria”. I dati fiscali trasmessi al Sistema “Tessera sanitaria” possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali. Con Decreto ministeriale, sentito il Garante per la Privacy, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione.

Negli anni 2019 e 2020 sono concessi contributi per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 136/2018 in commento, anche la tenuta dei registri delle fatture di vendita, di cui all’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 633/72, con Sistemi elettronici, è considerata regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, detti registri risultano aggiornati sui predetti Sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli Organi procedenti ed in loro presenza.

Art. 24-ter – Modifiche al “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017)

Vengono apportate modifiche al Dlgs. n. 117/2017 (c. d. “Codice del Terzo Settore”):

  • il “Codice” prevedeva già che le OdV (Organizzazioni di Volontariato) non potessero realizzare attività di interesse generale ricevendo corrispettivi superiori alla soglia delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il “Decreto Fiscale” stabilisce cosa succede qualora avvenga il superamento di tale importo: in quel caso, l’attività di interesse generale viene classificata come attività diversa e in quanto tale deve essere svolta in via secondaria, secondo criteri che dovranno essere dettati da un Decreto ministeriale non ancora emanato;
  • modifiche alla disciplina dei c.d. “titoli di solidarietà”;
  • introdotto un margine economico in relazione al calcolo della commercialità dei Settori di attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo. Il Settore di attività di interesse generale è non commerciale se i corrispettivi ricevuti per l’erogazione di beni o servizi rientranti nel Settore non superano di oltre il 5% i costi effettivi, nel limite di 2 periodi di imposta consecutivi. Questo riguarda soltanto la commercialità ai fini delle Imposte dirette (Ires) e non ai fini Iva.

Art. 24-quater – “Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi

Sono introdotte nuove disposizioni per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018. È istituito presso il Mef un Fondo, con una dotazione iniziale di Euro 474,6 milioni per l’anno 2019 e di Euro 50 milioni per l’anno 2020. Tale Fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con specifico riguardo ai Settori dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. Gli Enti destinatari e gli importi da destinare a ciascun beneficiario saranno individuati sulla base di 1 o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019.

di Alessandro Maestrelli, Gabriele Nardi e Francesco Vegni