“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dal Dl. n. 66/14 che ha ridotto il cuneo fiscale

Il Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 ed entrato in vigore il medesimo giorno della pubblicazione, è noto come “Decreto Irpef” o “Decreto Renzi”.

L’intervento normativo è passata agli onori della cronaca soprattutto per la disposizione introdotta dall’art. 1, che aumenta di circa 80 Euro mensili gli stipendi netti dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 24.000 Euro annui. A questa si sommano però molte altre novità di rilievo, come le disposizioni volte a velocizzare i pagamenti dei debiti della P.A., nuove misure di “spending review”, un’accelerazione dei tempi che precedono l’avvio della fatturazione elettronica per la P.A. e i suoi fornitori, l’imposizione di un nuovo tetto al trattamento economico dei dipendenti pubblici e del personale delle Società partecipate, nuovi tagli alle “auto blu” e norme per favorire la cessione dei crediti certificati.

Di seguito, la rassegna dei contenuti delle disposizioni di interesse per gli Enti Locali e le Società partecipate.

TITOLO I – “Riduzioni di imposte e norme fiscali

Capo I

Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

L’art. 1 istituisce, già dal 2014 – in attesa di un programmato intervento strutturale sull’argomento da adottarsi con la “Legge di stabilità 2015” – un credito d’imposta pari ad Euro 640 a favore dei percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiore a Euro 26.000, rapportato al periodo di lavoro 2014.

Per approfondimenti sul punto, rinviamo a un articolo interamente dedicato alla Circolare n. 8/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità tecniche di fruizione del citato credito.

Art. 2 – Disposizioni in materia di Irap

L’art. 2 interessa gli Enti Locali con riferimento all’aliquota da applicare per chi adotta, a seguito di opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, il metodo commerciale di determinazione dell’Imposta. In particolare è previsto che, già dall’anno 2014, si applichi l’aliquota Irap del 3,5% invece dell’attuale aliquota del 3,9%.

Viene previsto inoltre che:

–          l’acconto per l’anno 2014 venga determinato secondo il criterio previsionale tenendo conto dell’aliquota del 3,75%;

–          le Regioni possono maggiorare l’aliquota al massimo dello 0,92%.

TITOLO II – “Risparmi ed efficienza della spesa pubblica per beni e servizi

Capo I

Art. 8 – Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

Il comma 1 dell’art. 8 prevede che le Amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione delle norme del Dlgs. n. 33/13 (cd. “Decreto Trasparenza”), cioè tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, debbano pubblicare sui propri siti istituzionali, e rendere accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con Dpcm. da emanarsi entro 30 giorni dal 24 aprile 2014. Tale disposizione costituisce obbligo di Trasparenza per le P.A. ed elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, la cui violazione può costituire eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione ed è comunque valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il comma 4 impone per il 2014 una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni Settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di Euro in ragione di:

–          700 milioni di Euro da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

–          700 milioni di Euro, di cui 340 milioni di Euro da parte delle Province e Città metropolitane e 360 milioni di Euro da parte dei Comuni;

–          700 milioni di Euro da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Per la determinazione degli obiettivi di spesa per le Regioni e per le Province autonome nonché per le Province, i Comuni e le Città metropolitane, viene fatto un rinvio, rispettivamente, agli artt. 46 e 47 del Decreto in commento.

Il comma 8 prevede che le Amministrazioni di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo della riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, sono:

  • autorizzate, a decorrere dal 24 aprile 2014, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’Amministrazione. Il recesso è comunicato all’Amministrazione ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
  • tenute ad assicurare che gli importi ed i prezzi dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2014 non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lett. a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa. Gli atti ed i relativi contratti adottati in violazione di tale disposizione sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

Art. 9 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Il comma 1 prevede che, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 33-ter del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), sia istituito l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip Spa ed una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.

I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 richiedono all’Avcp l’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori. Con Dpcm. da emanarsi entro 60 giorni dalla data del 24 aprile 2014, saranno definiti i requisiti per l’iscrizione, tra cui il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con Dpcm., di concerto con il Mef, da emanarsi entro 90 giorni dalla data del 24 aprile 2014, verrà istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e ne saranno stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

Il comma 4 modifica il comma 3-bis dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”), la cui attuale versione prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Le Regioni devono costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre 2014 ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35, ed in alternativa,le Regioni possono stipulare con Consip Spa apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli Enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.

In base al comma 8, l’Avcp, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05, dovrà fornire alle Amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della Pubblica Amministrazione, nonché dovrà pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle P.A. per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della P.A. e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

Art. 10 – Attività di controllo

I compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Avcp), che li esercita secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”).

A tal fine l’Avcp:

–          può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza, della Ragioneria generale dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti pubblici e degli Organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

–          riceve dalle Amministrazioni pubbliche dati e documenti;

–          trasmette alle strutture, agli Uffici e agli Organi preposti alle funzioni di controllo delle Amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze individui, con proprio Decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 ed il 24 aprile 2014. Entro 10 giorni dall’emanazione di tale Decreto, il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

Il comma 4 prevede che, entro il 30 settembre 2014, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del Dlgs. n. 163/06 (cioè le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, le Unioni, i Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) debbano trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

–          i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal Decreto di cui al comma 3, in essere alla data del 30 settembre 2014;

–          i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del Dlgs. n. 163/06, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’art. 55 del medesimo Dlgs. n. 163/06 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Con Deliberazione dell’Autorità saranno stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Capo II

Sezione I

Art. 13 – Limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle Società partecipate

A decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, è fissato in Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data, i riferimenti al limite retributivo di cui ai citati artt. 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data del 24 aprile 2014, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori.

Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente art. 13 operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

Art. 14 – Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Ad eccezione delle Università, degli Istituti di formazione, degli Enti di ricerca e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10 e dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito dalla Legge n. 125/13, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale 2012:

–          al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a Euro 5 milioni,

–          all’1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a Euro 5 milioni.

Le medesime Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla spesa del personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale 2012:

–          al 4,5% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a Euro 5 milioni,

–          all’1,1% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a Euro 5 milioni.

Per le Amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell’anno 2012, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Gli incarichi e i contratti in corso devono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data del 24 aprile 2014, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

Sezione II

Art. 15 – Spesa per autovetture

La norma in questione interviene sul comma 2, dell’art. 5, del Dl. n. 95/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12 (c.d. “Spending review”) e dispone che, a partire dal 1° maggio 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. e le Autorità indipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% (il limite precedentemente previsto era il 50%) della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Confermata la possibilità di derogare a questo limite (per il solo anno 2014) per effetto di contratti pluriennali già in essere. Risulta ampliato, a seguito delle modifiche apportate, il ventaglio degli Enti esclusi da questo vincolo. Oltre alle 3 categorie già individuate dalla “Spending review” (autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, per i Servizi istituzionali di tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica e per i Servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della Difesa), non sono sottoposte ai vincoli citati le auto utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, quelle usate per i Servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per i Servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas Spa, e quelle destinate ai Servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari svolti all’estero.

I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del Dl. n. 66/14 possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di Polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Sezione III

Art. 18 – Abolizione di agevolazioni postali

La norma dispone, a partire dal 1° giugno 2014, la soppressione delle tariffe postali agevolate di cui agli artt. 17 e 20 della Legge n. 515/93 e all’art. 12, comma 6-bis, del Dl. n. 149/13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13. Ricordiamo che tali agevolazioni erano rivolte – tra gli altri – ai candidati alle Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali per l’invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel Collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.

Art. 19 – Riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane

L’art. 19 aggiunge 2 nuovi commi (il 150-bis e il 150-ter), all’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Delrio”). Il primo prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2014, 60 milioni di Euro per l’anno 2015 ed a 69 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2016, e che la ripartizione di tale contributo sará definita con Dm. Ministero dell’Interno di concerto con il Mef.

Il Dpcm. di cui al comma 92 della Legge n. 56/14 (con il quale saranno definiti i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli Enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista) definirà poi – ai sensi del comma 150-ter – le modalità di recupero delle somme in oggetto.

Capo IV

Art. 23 – Riordino e riduzione della spesa di Aziende, Istituzioni e Società controllate dalle Amministrazioni locali

L’art. 23 prevede che il Commissario straordinario di cui all’art. 49-bis del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, predisponga entro il 31 ottobre 2014 “un programma di razionalizzazione delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli Organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli Ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre Società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi”.

In buona sostanza, il Legislatore ha avviato un percorso di riorganizzazione complessiva del “Sistema delle partecipazioni”, indicando le linee guida su cui dovrà basarsi il Commissario straordinario nella predisposizione di un “Programma di razionalizzazione” complessivo.

Gli elementi che caratterizzano il Programma citato sono connessi all’efficienza gestionale delle “gestioni parallele” che, dopo la “Legge di stabilità 2014”, è divenuta il punto di riferimento del Legislatore nella definizione delle norme che interessano gli Organismi a partecipazione pubblica locale.

Sia in questo caso che in quello dell’altro articolo di interesse per le Società partecipate da Enti Locali (art. 31), siamo di fronte ad interventi sul “Gruppo pubblico locale” finalizzati alla razionalizzazione della spesa complessiva ed a favorire l’estinzione dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, che comprendono, stante il tenore letterale delle norme, almeno le ramificazioni di tipo “societario”.

Capo V

Art. 24 – Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Il comma 1 dell’art. 24 ha modificato l’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/09 (“Finanziaria 2010”), relativo al fabbisogno di immobili in locazione da parte delle Amministrazioni pubbliche, integrandone la lett. b). Con la modifica si dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, quindi anche gli Enti Locali, dovranno verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato che dovranno prioritariamente essere effettuate tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del Demanio, denominato “Paloma”. Tale consultazione equivale all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il comma 2, lett. a), modifica il comma 222-bis integrandolo, e dispone che, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione dei Piani di razionalizzazione degli spazi e ai vincoli inerenti il rapporto metri quadrati per addetto, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza; con la lett. b) viene integrato l’art. 2, introducendo il comma 222-quater, che prescrive la predisposizione di nuovi Piani di razionalizzazione nazionale degli immobili. La norma infatti prevede che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovranno predisporre, entro il 30 giugno 2015, un nuovo Piano di razionalizzazione nazionale degli immobili, finalizzato ad assicurare un complessivo efficientamento attraverso l’utilizzo di immobili pubblici disponibili, ovvero di parte di essi, anche condividendoli con altre P.A., e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva. Il nuovo Piano dovrà garantire, per ciascuna Amministrazione, dal 2016, una riduzione non inferiore al 50% in termini di spesa per locazioni passive (con riferimento ai valori registrati nel 2014), e non inferiore al 30% in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.

Sono esclusi dall’applicazione di tali disposizioni i presidi territoriali di pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I Piani di razionalizzazione nazionali dovranno essere trasmessi all’Agenzia del Demanio per la verifica della loro compatibilità agli obiettivi definiti dalla norma in commento.

L’Agenzia del Demanio, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del Piano, comunica al Mef e all’Amministrazione interessata le risultanze della propria verifica: qualora positiva, l’Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel Piano; nel caso in cui il Piano non venga presentato, ovvero sia presentato ma non risulti in linea con gli obiettivi fissati dalla norma in commento, il Mef, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia del Demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi dell’Amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall’applicazione della norma. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con appositi Decreti Mef.

Il comma 3 modifica l’art. 12, del Dl. n. 98/11, rubricato “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”. In particolare, la lett. a) modifica il comma 3, dell’art. 12 citato, inerente le comunicazione della previsione triennale dei lavori di manutenzione sugli immobili condotti in locazione o comunque utilizzati a qualsiasi titolo che, a decorrere dal 2012, le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/11, sono tenute ad effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le stesse Amministrazioni sono ora tenute a comunicare semestralmente tutti gli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà statale, in uso governativo, sugli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, e l’ammontare dei relativi oneri. Sono esclusi dalla comunicazione semestrale i casi per i quali sono specificatamente attribuite all’Agenzia del Demanio le relative decisioni di spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b), del Dl. n. 98/11.

Alla lett. b) viene modificato il comma 4, dell’art. 12 citato, disponendo che, in corso d’anno, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie, sentiti i Provveditorati per le Opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può essere rivisto il Piano, purché non risultino già affidati interventi ad uno degli operatori con cui l’Agenzia abbia stipulato gli accordi quadro previsti al comma 5, come di seguito modificato.

Infatti, la lett. c) del comma 3 in commento ha sostituito l’art. 12, comma 5, del Dl. n. 98/11, prescrivendo all’Agenzia del Demanio di stipulare accordi quadro con operatori specializzati nel Settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica), ovvero anche avvalendosi di Società a totale o prevalente capitale pubblico, per la progettazione e la realizzazione degli interventi manutentivi di cui al predetto comma 2, lett. a) e b), e per gli interventi manutentivi da essa stessa gestiti con fondi diversi da quelli appositamente istituiti dall’art. 12, comma 6.

Il comma 4, dell’art. 24 in commento ha modificato l’art. 3, del Dl. n. 95/12, disponendo, con la lett. a), l’anticipazione al 1° luglio 2014 del termine a decorrere dal quale dovranno essere ridotti del 15% i canoni previsti dai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuati dall’Istat o dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob (originariamente, il termine in questione era previsto al 1° gennaio 2015).

Alla lett. b), del medesimo comma 4, è disposta la sostituzione del comma 7, dell’art. 3, del Dl. n. 95/12. La norma novellata dispone che le previsioni, di cui ai commi da 4 a 6 recanti disposizioni inerenti alla riduzione delle locazioni passive, si applicano anche alle altre Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, Enti Locali compresi.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle disposizioni in parola.

Il comma 5 dispone la riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti e, a tal fine, sancisce che:

a) per gli istituti depositari, previsti dal Regolamento attuativo dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 106/04, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;

b) per l’Archivio nazionale della produzione editoriale, non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.

Capo VI

Art. 25 – Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica

L’art. 25 anticipa dal 6 giugno al 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 – per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’art. 1 della Legge n. 244/07.

Inoltre, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni devono riportare, rispettivamente:

1) il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10;

2) il Codice unico di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03.

In uno dei prossimi numeri della Rivista pubblicheremo un approfondimento specifico sull’argomento, mentre indicazioni circa la fatturazione elettronica e sul funzionamento del Sistema Sid sono comunque già disponibili sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it dell’Agenzia delle Entrate.

TITOLO III – “Pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

Capo I

Art. 26 – Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Il comma 1, lett. a), modifica il comma 7 dell’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei Contratti pubblici”) ed aggiunge al medesimo articolo il comma 7-bis. Il novellato comma 7 ha abolito l’obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani, prevedendo che tutte le informazioni relative alle gare pubbliche ed indicate nell’Allegato IX A del “Codice dei contratti pubblici” siano pubblicate solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il comma 7-bis ha quindi aggiunto che le speseper la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’Allegato IX A, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Il comma 1, lett. b), modifica il comma 5 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06, relativo ai contratti di lavori sotto soglia comunitaria, ed aggiunge al medesimo articolo il comma 5-bis.

Il novellato comma 5 prevede l’obbligo di pubblicazione dei bandi relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre quelli relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 Euro sono pubblicati nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante.

Anche in questo caso, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 27 – Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

Il comma 1 ha modificato il Dl. 35/13, introducendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma novellata dispone che, entro il 1° luglio 2014, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, potranno comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Cig. Sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.

Nel caso di fatture elettroniche, trasmesse alle P.A. attraverso il Sistema di interscambio di cui al Dm. Mef 7 marzo 2008, i dati ad esse relativi saranno acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.

Entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima piattaforma elettronica, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’art. del Dlgs. n. 231/02.

I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti, nonché, nei casi in cui sia previsto, il Cig.

Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati alla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A.

In chiusura, il comma 1 dispone che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure sopra esposte.

Il comma 2 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, disponendo, con la lett. a), l’estensione della disciplina in questione al complesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in luogo degli Enti precedentemente coinvolti (le Regioni e gli Enti Locali nonché gli Enti del Servizio sanitario nazionale); con la lett. b) si modificano le modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione dei debiti da parte delle Amministrazioni debitrici entro i termini previsti, individuando i soggetti deputati alla nomina del Commissario ad acta. In particolare, la norma modificata dispone che la nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni centrali, degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, ovvero dalla Ragioneria dello Stato territorialmente competente per le certificazioni di pertinenza delle altre Amministrazioni; con la lett. c) sono inasprite le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, da applicarsi in capo al Dirigente responsabile. Inoltre, la norma dispone che le Pubblica Amministrazione inadempienti, fino al perdurare dell’indebitamento, non potranno procedere a nuove assunzioni né assumere nuovi debiti; infine, con la lett. d), viene disposto l’obbligo di indicare obbligatoriamente la data prevista per il pagamento e d’integrare le certificazioni già rilasciate con la data di pagamento prevista.

Art. 28 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle P.A. con le risorse trasferite dalle Regioni

La norma dispone la modifica dell’art. 2, del Dl. n. 35/13, integrandolo del nuovo comma 6-bis, con il quale si dispone che le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta da parte delle Regioni dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli Enti Locali e dalle altre P.A. con le risorse loro trasferite dalle Regioni, a seguito dell’estinzione dei debiti elencati nel Piano di pagamento, saranno stabilite con Decreto Mef da adottarsi adottato entro il 23 giugno 2014.

Capo II

Art. 29 – Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali

La norma dispone che per il 2014 potranno essere attribuite agli Enti Locali le disponibilità della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, non erogate nelle precedenti istanze.

Art. 30 – Debiti fuori bilancio inclusi nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale

La norma ha integrato l’art. 1, comma 10-bis del Dl. n. 35/13, specificando che, tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante le anticipazioni di liquidità, rientrano anche i debiti fuori bilancio già contenuti nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel.

Art. 31 – Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate

L’art. 31, intitolato “Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate”, è finalizzato a favorire il pagamento dei debiti da parte delle Società partecipate da Enti Locali attraverso l’incremento, per l’anno 2014, di 2.000 milioni di Euro della dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” e del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13.

Si tratta di incrementi destinati espressamente al pagamento, da parte degli Enti Locali, dei propri debiti nei confronti delle Società partecipate. Il pagamento concerne tutti i debiti certi ed esigibili al 31 dicembre 2013 o comunque per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Sono ricompresi nell’intervento anche “i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’, di cui all’art. 243-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

L’attuazione della norma in questione è subordinata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 31, ad un Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali, da adottare entro 60 giorni, in conformità alle procedure di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli Enti Locali delle risorse di cui al comma 1.

L’erogazione, sempre secondo le previsioni del comma 3, è subordinata alla presentazione, da parte degli Enti Locali soci, di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società partecipate, asseverata dagli Organi di revisione dello stesso Ente Locale ma anche – e questa è una specifica non priva di rilievo – per la parte di competenza, delle Società stesse.

Il comma 4 stabilisce poi quale deve essere la destinazione delle risorse incamerate dalle Società partecipate destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui alla norma in esame, destinano prioritariamente le risorse ottenute “all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”.

Lo stesso comma 4 delinea anche i flussi informativi connessi alla verifica del corretto utilizzo delle somme di specie da parte delle Società partecipate, le quali debbono comunicare agli Enti Locali soci gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora aperti,“per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma 14, del citato Decreto legge n. 35 del 2013”.

Il comma 5 stabilisce altresì che i Collegi sindacali delle Società partecipate dagli Enti Locali e non gli Organi di revisione di questi ultimi accertino, nell’ambito delle proprie verifiche periodiche e della relazione al bilancio di esercizio, che le comunicazioni di cui sopra siano state effettivamente inviate.

Art. 32 – Incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Per il 2014 è disposto l’incremento di 6 miliardi di Euro della dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti Locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennaleex art. 243-bis del Tuel.

Con Dm. Mef, da adottarsi entro il 31 luglio 2014, sarà stabilita la distribuzione del predetto incremento del Fondo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse in questione a Regioni ed Enti Locali, ivi inclusi gli Enti che non abbiano precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità. Lo stesso Decreto determinerà l’eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della predetta Sezione del Fondo, derivante da eventuali disponibilità per anticipazioni precedentemente attribuite e non ancora erogate.

L’erogazione delle anticipazioni di liquidità in questione, da parte del Mef, è subordinata alla verifica positiva della certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 95% dei debiti per i quali siano state precedentemente concesse anticipazioni di liquidità, nonché dall’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni.

Art. 33 – Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

In sostituzione di quanto già previsto per gli anni 2013 e 2014 dall’art. 1, comma 17-sexies, del Dl. n. 35/13, la norma dispone che i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nel periodo intercorso tra il 1° ottobre 2009 e l’8 giugno 2013 (data di entrata in vigore della Legge n. 64/13) e quelli che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 Tuel, potranno richiedere un’anticipazione di Tesoreria, fino all’importo massimo di 300 milioni di Euro per il 2014, da destinarsi all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le procedure di cui all’art. 258 Tuel.

L’anticipazione sarà ripartita tra gli Enti richiedenti nei limiti della massa passiva censita, secondo criteri che tengano conto della popolazione residente al penultimo anno precedente la dichiarazione del dissesto. Tale anticipazione sarà concessa con Dm. Interno da emanarsi entro il 24 maggio prossimo, nel limite di 300 milioni di Euro per l’anno 2014, a valere sulla dotazione per l’anno 2014, del “Fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter Tuel. L’importo attribuito all’Ente deve necessariamente essere messo a disposizione dell’Organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L’Organo straordinario di liquidazione dovrà provvedere al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

L’anticipazione dovrà essere restituita, secondo un Piano di ammortamento con rate costanti al massimo ventennale, comprensive di interessi, a decorrere dall’anno successivo all’erogazione.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Bpt a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Mef. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme saranno recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’Interno .

Art. 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

La norma introduce alcuni strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08.

Il comma 1 dispone che, ai crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08, sia riconosciuta la garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.

Sono assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle P.A. maturati al 31 dicembre 2013 e non certificati al 24 aprile 2014, purché rispettino le seguenti 2 condizioni: la prima, che i soggetti creditori, entro il 23 giugno prossimo, presentino istanza di certificazione, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13; la seconda, che i crediti in questione siano oggetto di certificazione, tramite la menzionata piattaforma elettronica, da parte delle P.A. debitrici.

La certificazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’eventuale diniego espresso, anche parziale, dovrà essere necessariamente motivato.

L’inadempimento a tali obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7, comma 2, del Dl. n. 35/13 in capo al Dirigente responsabile, nonché il divieto di assunzione di personale e il divieto di ricorso ad indebitamento in capo all’Ente inadempiente, fino al perdurare dell’inadempimento.

Il comma 2 dispone che i pagamenti dei debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08, non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del Patto di stabilità interno.

Il comma 3 dispone che i soggetti creditori potranno cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o altro intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro.

Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato, non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il Dm. Mef di cui al successivo comma 4.

Una volta intervenuta la cessione del credito, in caso di carenza di liquidità, l’Ente debitore potrà richiedere una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione, apposita delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L’operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento potranno essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche debitrici alla banca o all’intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero, in caso di rifiuto espresso, ad altra banca o ad altro intermediario finanziario.

Sulla base di una convenzione quadro stipulata con l’Abi, la Cassa DD.PP. e le Istituzioni finanziarie dell’Unione Europea e internazionali, possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti assistiti da garanzia dello Stato e ceduti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 37 in commento, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, della durata massima di 15 anni, in relazione alle quali gli Enti debitori interessati rilasciano delegazione di pagamento.

Il comma 4 dispone l’istituzione presso il Mef di un apposito “Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato”, con dotazione pari a 150 milioni di Euro. Con Dm. Mef da adottarsi entro il 24 maggio 2014 saranno ridefiniti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 37 in commento, inclusa la determinazione della misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, e della garanzia dello Stato di ultima istanza.

Il comma 5 riconosce allo Stato il diritto di rivalsa sugli Enti debitori nei casi di escussione della garanzia prestata. Tale rivalsa comporta la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell’effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

Il comma 6 istituisce presso il Mef un Fondo con dotazione pari a 1 miliardo di Euro per l’anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Art. 38 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica

L’art. 38 dispone che le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da parte di quest’ultimi alla Cassa DD.PP., ai sensi dell’art. 11, comma 12-quinquies del Dl. n. 76/13. Le Amministrazioni cedute avranno 7 giorni di tempo, a partire dalla ricezione della comunicazione di cessione, per opporre il proprio rifiuto, trascorsi i quali le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei loro confronti.

Art. 39 – Crediti compensabili

La norma modifica l’art. 28-quinquies del Dpr. n. 602/73, inerente ai crediti compensabili con somme dovute in base agli istituti della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. Secondo la norma previgente, potevano essere portati a compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, solo su specifica richiesta del creditore. La norma in commento ha esteso la possibilità di procedere alla compensazione anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati successivamente al 31 dicembre 2013, nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, eliminando dalla norma il riferimento al termine del 31 dicembre 2012.

Art. 40 – Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati

La norma in oggetto differisce al 30 settembre 2013, in luogo del 31 dicembre 2012 precedentemente previsto, il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08.

Capo III

Art. 41 – Attestazione dei tempi di pagamento

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovrà essere allegato un Prospetto, sottoscritto dal Rappresentante legale e dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs. n. 231/02, nonché i tempi medi dei pagamenti effettuati.

In caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento prescritti, nelle predette relazioni, le Amministrazioni dovranno indicare le misure correttive adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

All’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile compete verificare le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, le Amministrazioni predette, esclusi gli Enti del Servizio sanitario nazionale, le quali attestino tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli stessi Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che possano configurarsi come elusivi delle predette disposizioni.

Il comma 3 dispone che la riduzione degli obiettivi annuali, che ai sensi dell’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, può essere autorizzata con Dm. Mef in favore degli Enti assoggettabili alla sanzione per mancato rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno da operarsi a valere sul “Fondo sperimentale di riequilibrio” e sul “Fondo perequativo”, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai Comuni della Sicilia e della Sardegna, deve essere applicata sulla base dei criteri individuati con Dm. Mef. di cui all’art. 1, comma 122 del Dlgs. n. 220/10, esclusivamente agli Enti Locali che risultino rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. n. 231/02.

Art. 42 – Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni

Tale norma, inserita nel “pacchetto” degli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle P.A., stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “registro unico delle fatture”, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Trattandosi di “registro unico”, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a registri di Settore o di Reparto.

Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile per cui, al fine di ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni, può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 64/13.

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l’oggetto della fornitura;

g) l’importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h)la scadenza della fattura;

i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;

m) il Codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10;

n) il Codice unico di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03;

o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Tutto quanto sopra, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.

Art. 43 – Anticipo certificazione conti consuntivi Enti Locali

La norma dispone la sostituzione dell’art. 161 del Tuel. La norma novellata prevede che i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni e le Comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché a trasmetterli al Ministero dell’Interno. Tali certificazioni sono firmate dal Segretario, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziario. Con Dm. Interno saranno definite le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni.

La mancata trasmissione del certificato, da parte dei Comuni e delle Province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

I dati inerenti alle certificazioni dovranno essere resi noti sul sito internet della Finanza locale del Ministero dell’Interno e messi a disposizione del Mef per l’inserimento nella banca-dati unitaria ai sensi dell’art. 13, della Legge n. 196/09.

I certificati inerenti al rendiconto della gestione degli Enti Locali relativi all’esercizio finanziario 2014 e seguenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio dell’esercizio successivo. La data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il Dm. Interno predetto.

Art. 44 – Tempi di erogazione dei trasferimenti fra Pubbliche Amministrazioni

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02, i trasferimenti tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, saranno erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

TITOLO IV – “Norme finanziarie ed entrata in vigore

Art. 47 – Concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica

Il comma 1 dispone che, nelle more dell’emanazione del Dpcm. di cui all’art. 1, del comma 92, della Legge n. 56/14, inerente al passaggio dalle Province ai nuovi Organismi subentranti, le stesse Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di Euro per l’anno 2014, pari a 576,7 milioni di Euro per l’anno 2015 e pari a 585,7 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Il comma 2 dispone che, ai fini di cui al comma 1, ciascuna Provincia e ciascuna Città metropolitana dovranno conseguire i risparmi di spesa da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come determinati con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei 3 criteri di cui alle lett. da a) a c) dello stesso comma.

In particolare, la lett. a) prevede che il Dm. Interno in parola, al fine della riduzione della spesa per beni e servizi, dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici Siope indicati nella Tabella A allegata allo stesso Decreto. Per gli Enti che avranno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni, la riduzione predetta dovrà essere incrementata del 5%. Per gli altri Enti, la predetta riduzione sarà ulteriormente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

Per gli Enti che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06, in misura inferiore al valore mediano risultante dalle certificazioni di cui alla presente lett. a) – come di seguito specificate – tale riduzione sarà incrementata del 5%; per i restanti Enti la riduzione in parola sarà ulteriormente ridotta in proporzione al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine, gli Enti trasmettono al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02 al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell’anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella B allegata al Decreto in commento, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati, si applica l’incremento del 10%.

Ai sensi della lett. b), con riguardo alle spese per autovetture, il predetto Dm. Interno, ai fini delle riduzioni da operarsi, dovrà tenere conto del numero di autovetture di ciascuna Provincia e Città metropolitana come comunicato annualmente al Ministero dell’Interno dal Dipartimento della Funzione pubblica.

La lett. c) dispone che lo stesso Decreto, per quanto attiene alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà tenere conto della spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Ai sensi del comma 3, gli importi e i criteri relativi alla riduzione potranno essere modificati per ciascun Ente, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro il 15 giugno, per l’anno 2014, ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. predetto, tenendo conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun Ente.

Il comma 4 afferma che, in caso di mancato versamento del contributo dovuto, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate provvede, attraverso la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, al recupero delle somme predette nei confronti delle Province e delle Città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’Imposta sulle assicurazioni Rca, esclusi i ciclomotori, di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 446/97, riscossa tramite Modello “F24”, all’atto del riversamento del relativo gettito alle Province medesime.

Il comma 5 autorizza Province e Città metropolitane a rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 2.

Il comma 6 stabilisce che il predetto Dpcm. di cui all’art. 1, comma 92, della Legge n. 54/14, dovrà definire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, tra le Province, le Città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati.

Il comma 7 dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare che le misure di cui ai commi 2 e 5 vengano correttamente adottate, dandone atto nella relazione al bilancio di previsione dell’esercizio e nella relazione al rendiconto dell’esercizio di cui all’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/05.

Il comma 8 dispone che i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari ad Euro 375,6 milioni per l’anno 2014 e ad Euro 563,4 milioni per gli anni dal 2015, 2016 e 2017. A tal fine, la norma contestualmente dispone la riduzione di 375,6 milioni di Euro del “Fondo di solidarietà comunale”, di cui all’art. 1, comma 380-ter della Legge n. 228/12, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Il comma 9 prevede che gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al predetto comma 8 siano determinati, per ciascun Comune, con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base di 3 criteri di cui alle lett. da a) a c) di seguito esaminati.

In particolare, la lett. a) stabilisce che, per quanto attiene al risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi, il Decreto dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio sulla base dei dati Siope indicati nella Tabella A, allegata al Decreto in commento, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun Ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

In particolare, per gli Enti che nell’ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5%; per i restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente; per gli Enti che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/445, inferiori al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lett. a), la predetta riduzione sarà incrementata del 5%. Ai restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

A tal fine, gli Enti trasmettono al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni relativi al triennio 2015-2017, una certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, al numero dei pagamenti stessi. La stessa certificazione dovrà, altresì, attestare il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell’anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella B allegata al Decreto, evidenziando separatamente gli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini sopra indicati si applica l’incremento del 10%.

La lett. b) dispone che con riguardo alla spesa per autovetture, deve tenere conto del numero di autovetture possedute da ciascun Ente, come comunicato annualmente al Ministero dell’Interno dalla Funzione pubblica.

La lett. c) prevede che, per quanto riguarda le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la riduzione dovrà essere operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell’Interno dalla Funzione pubblica.

Il comma 10 dispone che gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro il 15 giugno, per l’anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. Interno di cui al comma 9. Tali modifiche potranno tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun Ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

Il comma 11 afferma che, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero Interno, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei Comuni interessati all’atto del riversamento agli stessi Comuni dell’Imu di cui all’art. 13 del Dl. n. 201/11.

Ai sensi del comma 12, ai Comuni è riconosciuta la possibilità di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 9.

Il comma 13, infine, dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è deputato a verificare che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione al bilancio di previsione dell’esercizio e nella relazione al rendiconto dell’esercizio di cui all’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/05.

Art. 48 – Edilizia scolastica

Ai sensi dell’art. 48, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica non saranno considerate rilevanti ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno (comma 3, art. 31, della Legge n. 183/11). L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I Comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa saranno individuati con Dpcm. da emanare entro il 15 giugno 2014.

Ai sensi del comma 2 poi, il Cipe assegna, nell’ambito della programmazione nazionale del “Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020”, fino all’importo massimo di 300 milioni di Euro da impiegare per le finalità e gli interventi di cui all’art. 18, comma 8-ter, del Dl. n. 69/13, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 98/13.

Dopo aver verificato l’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche per l’attuazione diPiani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Cipe riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del “Fondo sviluppo e coesione” in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.