“Decreto Rilancio”: le principali novità introdotte in sede di conversione in Legge del Dl. n. 34/2020

Il commento articolo per articolo

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 (S.O. n. 25) la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”).

La Manovra, che ricordiamo disciplina la destinazione di un totale di 55 miliardi di Euro, è, in termini economici, l’arma più potente sin qui sfoderata dal Governo per tentare di ridare slancio all’Economia dopo il colossale colpo inferto dal “lockdown”.

Le misure sono eterogenee e trasversali: si va dalle misure pensate per promuovere il Turismo a quelle per il sostegno all’Agricoltura, dal supporto alle Imprese (contributi a fondo perduto, esenzioni Irap, ecc.) alle disposizioni per il rientro in aula a Scuola a settembre. E ancora, dagli strumenti per promuovere la ripresa degli investimenti (ecobonus, sismabonus e incentivi per l’acquisto di auto Euro 6 e moto Euro 4 con relativa rottamazione) ai fondi per la Sanità; dagli ammortizzatori sociali all’estensione fino al 31 dicembre 2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipendenti pubblici che svolgono attività eseguibili da remoto.

Come già anticipato su queste pagine, tra le numerose novità introdotte in sede di conversione si annoverano anche:

  • la proroga al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
  • lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio;
  • lo slittamento dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;
  • il differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere sopra citate;
  • lo spostamento al 31 gennaio 2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.

Vediamo ora, articolo per articolo, le misure che impattano più o meno direttamente gli Enti Locali e le relative Società pubbliche.

Artt. da 1 a 5 – Disposizioni per il rafforzamento dell’Assistenza sanitaria

Gli artt. da 1 a 5 e quelli compresi tra 7 e 10 introducono una serie di misure eterogenee volte a rafforzare l’Assistenza sanitaria nel difficile frangente della lotta al virusSars-Cov-2”.

Le disposizioni, di interesse soprattutto per Regioni e Province autonome, includono:

– l’obbligo per gli Enti di cui sopra di adottare Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale e organizzare attività di sorveglianza attiva e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite ed altre Strutture residenziali (art. 1, comma 1);

– in sede di conversione, è stato stabilito che Regioni e Province autonome costituiscano le reti dei Laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da “Covid-19”, individuandoli tra i Laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall’emergenza epidemiologica. Gli Enti citati sono chiamati ad individuare un Laboratorio pubblico di riferimento regionale che operi in collegamento con l’Istituto superiore di sanità e consenta di perseguire l’obiettivo citato (art. 1, comma 1-bis);

– la facoltà, sempre per Regioni e Province autonome, di stipulare fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti di locazione di strutture alberghiere, ove vi fosse necessità di disporre di beni immobili per consentire l’isolamento dei contagiati (art. 1, comma 2);

– la possibilità, per i medesimi Enti, di incrementare la spesa di personale per il 2020 – per perseguire gli scopi di cui ai commi da 4 a 8 – e dal 2021 per attuare le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8, in deroga alla legislazione vigente (art. 1, comma 10);

– disposizioni per il riordino della rete ospedaliera così da rendere strutturale la risposta all’aumento della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica “Covid-19”, ai suoi esiti e ad eventuali risalite improvvise della curva pandemica (art. 2);

– la possibilità di conferire gli incarichi previsti per il personale delle Professioni sanitarie e per gli Operatori sociosanitari anche ai Medici specializzandi iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso della Scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi (art. 3);

– il riconoscimento, alle Strutture private, della remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza “Covid-19” e un incremento tariffario per le attività rese ai relativi pazienti (art. 4).

– l’incremento delle borse di studio degli specializzandi per gli anni dal 2020 al 2024 compresi (art. 5).

Tra le novità inserite in sede di conversione si segnala che, con l’art. 1-ter, è stato disposto che il Comitato tecnico-scientifico adotti delle Linee-guida per la prevenzione, monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le Residenze sanitarie assistite e le altre Strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, tossicodipendenti o altri soggetti in condizione di fragilità.

Viene inoltre stabilito che le strutture di cui sopra siano equiparate ai Presìdi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dei contagi da “Covid-19”.

Art. 2, comma 13-bis – Opere sanitarie di interesse pubblico e professionalità per il ricorso al “partenariato pubblico-privato

La disposizione prevede che, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 626, della Legge n. 160/2019 (definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di “partenariato pubblico-privato” della P.A.), anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera tendendo conto delle esigenze dell’emergenza sanitaria realizzate mediante il ricorso al “partenariato pubblico-privato”, il Mef-RgS è autorizzato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di Euro 100.000 per l’anno 2020 e di Euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell’attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4-bis – Modifiche al Dlgs. n. 75/2017, in materia di superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale

La disposizione in commento, introdotta in sede di conversione, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017.

Attraverso un intervento di coordinamento, è stato chiarito che il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità per le citate assunzioni concerne anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli Enti ed Aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6 – Deroga per il Ministero della Salute in ordine a riduzioni di spesa per la gestione del Settore informatico

La disposizione dell’art. 6 è indirizzata al Ministero della Salute per la gestione del Settore informatico, prevedendo l’esonero dalla riduzione di spesa del 10% per appunto il Settore informatico (art. 1, commi 610 e 611, Legge n. 160/19). Misura quest’ultima in vigore per gli Enti diversi dal Ssn., al fine di favorire il riuso del software messo a disposizione nella Piattaforma “Developpers.it”, come disposto dall’art 69 del “Codice dell’Amministrazione digitale” e stimolare il passaggio dei datacenter dell’Ente al cloud della P.A., come previsto dalla Circolare Agid n. 5/17.

Art. 7 – Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

La norma dell’art. 7, allo scopo di metterlo in condizione di sviluppare metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, autorizza il Ministero della Salute a trattare i dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei Sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, e quelli reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare.

Artt. da 8 a 11 – Disposizioni relative a farmaci, Piani terapeutici e “Fascicolo sanitario elettronico

Gli artt. da 8 a 11 contengono disposizioni di varia natura, sempre afferenti al Comparto Sanità. La prima, introdotta dall’art. 8, autorizza le Farmacie – nel contesto emergenziale – ad accettare specifiche ricette (solo farmaci fascia “A” ed a determinate condizioni) anche nei 60 giorni successivi alla scadenza. Viene disposta la proroga dei Piani terapeutici per persone affette da disabilità (art. 9) e introdotte novità volte ad incentivare la Solidarietà sociale (art. 10) e una serie di misure urgenti finalizzate a potenziare e rafforzare il “Fascicolo sanitario elettronico” di cui al Dl. n. 179/2012, considerato oggi ancora uno strumento più strategico e fondamentale nell’ambito della lotta al “Covid-19”.

Art. 12 – Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

L’art. 12 in commento semplifica, così da renderla più rapida, la procedura prevista per l’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.

Le Strutture sanitarie, i Medici, i Medici necroscopi e altri Sanitari delegati vengono esonerati dall’onere di inviare ai Comuni le attestazioni cartacee degli avvisi di decesso, dei certificati necroscopici, delle denunce della causa di morte e delle attestazioni e dichiarazioni di nascita. L’adempimento si esaurisce con la trasmissione di quanto sopra al Sistema “Tessera sanitaria”, che rende poi immediatamente disponibili tali dati, senza registrarli, alla “Anagrafe nazionale della popolazione residente” (Anpr), o li trasmette tramite Pec ai Comuni non ancora collegati alla citata Anpr e all’Istat. La norma demanda al Mef il compito di emanare uno o più Decreti attuativi della disposizione in commento, una volta acquisito il parere del Garante Privacy.

Art. 14 – Rifinanziamento “Fondo emergenze nazionali

Considerato il perdurare delle esigenze straordinarie concernenti lo stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato il “Fondo per le emergenze nazionali” (art. 5 della Legge n. 225/1992) di Euro 1,5 miliardi per l’anno 2020, di cui Euro 1 miliardo è destinato agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria.

Art. 15 – Incremento risorse del “Fondo nazionale per il Servizio civile” e disposizioni in materia di Volontariato di Protezione civile

La norma in commento incrementa il “Fondo nazionale per Servizio civile 2020” di cui alla Legge n. 230/1998 di un importo pari ad Euro 20 milioni.

Posto che perseguono gli stessi obiettivi, viene anche stabilita la non cumulabilità dell’indennità per il mancato guadagno giornaliero, di cui all’art. 39, comma 5, del Dlgs. n. 1/2018, con il rimborso previsto dal Dl. n. 18/2020 per i Volontari lavoratori autonomi impegnati nell’emergenza “Covid-19”.

Art. 16 – Misure straordinarie di accoglienza

Per l’accoglienza, in via temporanea, dei richiedenti protezione internazionale, si dà facoltà di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati”.

Art. 17 – Modifiche all’art. 6, comma 10, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18

Intervenendo sull’art. 6, comma 10, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, la norma in commento consente al Dipartimento della Protezione civile ed al Commissario straordinario di acquisire Strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Art. 17-bis – Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo

Viene modificato l’art. 103, comma 6, del Dl. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020. In base all’attuale versione, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Art. 18 – Utilizzo delle donazioni

La norma integra l’art. 99 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), inserendo il comma 2-bis. Si prevede che il Dipartimento della Protezione civile possa destinare le somme derivanti dalle donazioni liberali pro-“Covid-19”, versate nei propri conti correnti bancari, per provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano comunque valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Art. 18-bis – Rifinanziamento del “Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime

L’art. 18-bis in questione ha incrementato di Euro 3 milioni la dotazione finanziaria del “Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime” previsto dall’art. 14 della Legge n. 122/2016, in considerazione delle sopravvenute esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virusCovid-19”. Inoltre, la disposizione normativa in questione ha stabilito che per l’anno 2020 dovrà essere assicurato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui sopra, il ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

Art. 20 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate – Personale sanitario e delle Sale operative

La disposizione dell’art. 20 in commento consente di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri per lo straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze Armate delle Sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze Armate sul territorio (“Strade sicure”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle Strutture sanitarie, sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse Strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato originariamente previsto, per 90 giorni, dall’art. 74, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione del virusCovid19”.

Art. 22 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate – Operazione “Strade sicure

L’art. 22 in commento proroga al 31 luglio 2020 l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’art. 74, comma 01, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

Viene inoltre stabilito che, sempre fino alla fine dello stato d’emergenza, ulteriori 500 uomini andranno ad affiancare i 7.303 già impiegati nelle attività per il rispetto delle misure anti-contagio.

Art. 23 – Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e delle altre “componenti” del Ministero dell’Interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del “Covid-19”.

In questo senso, si prevede un “pacchetto” di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di Polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle Polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virusCovid-19”, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli appartenenti all’Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle Prefetture, che al centro, e si sono verificati numerosi casi di positività al virusCovid-19” ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose Imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche Istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virusCovid-19”, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio Trasporto sanitario, Assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall’Inail, attraverso una polizza da sottoscrivere con una Società assicurativa (commi da 7 a 9).

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap

Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella misura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.

Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo le regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto anche le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbiano esercitato l’opzione per il metodo commerciale.

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Art. 25-bis Contributi per i Settori Ricreativo e dell’Intrattenimento

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, prevede l’erogazione di contributi alle Imprese operanti nei Settori Ricreativo e dell’Intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, demandando ad apposito Dm. la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione di tali disposizioni.

L’efficacia delle norme in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle Imprese di medie dimensioni

La disposizione mira a supportare il rafforzamento patrimoniale delle Società di capitali di medie dimensioni che non operano nei Settori Bancario, Finanziario e Assicurativo, istituendo:

  • un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per aumento del capitale, calcolato sulla misura massima di 2.000.000 di Euro, con obbligo di mantenere la partecipazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 2023;
  • un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. È prevista, la decadenza, dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società, con obbligo di restituire l’importo, oltre agli interessi.

Per usufruire delle suddette agevolazioni devono sussistere le seguenti condizioni:

  • ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;
  • aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Inoltre, per la seconda agevolazione, la Società dovrà soddisfare anche le ulteriori condizioni:

  • alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle Imprese in difficoltà;
  • si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
  • non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del Dlgs. n. 159/2011;
  • nei confronti degli Amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia fiscale.

Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l’anno 2021 e che con Decreto Mef saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta.

La terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall’istituzione di un Fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato “Fondo Patrimonio PMI” (comma 12) con una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di Euro per l’anno 2020 (comma 19). Il Fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16, emessi dalle Società che soddisfano le condizioni di ammissione.

Art. 38-quater – Disposizioni transitorie in materia di Principi di redazione del bilancio

La norma indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020, sia a quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

In particolare, il comma 1 statuisce che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del C.c., deve essere effettuata non tenendo conto delle incertezzee degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale dovranno essere fornite in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1), del Codice civile.

Mentre il comma 2 prevede che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del C.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Anche in questo caso, le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite in nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

In ogni caso, le disposizioni di cui sopra hanno efficacia ai soli fini civilistici.

Art. 26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

L’art. 26-bis in commento ha rifinanziato per l’anno 2020 il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, istituito dall’art. 15 della Legge n. 108/1996, con una dotazione finanziaria aggiuntiva di Euro 10 milioni per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione. Detto credito spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività.

Per le Strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le Agenzie di viaggio e turismo e i Tour operator il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Alle Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività istituzionale.

Art. 28-bis – Disposizioni in materia di concessioni per il Servizio di ristoro tramite distributori automatici

La norma, introdotta in sede di conversione, prevede che in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Università, gli uffici e le Amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015, mostrino un calo del fatturato conseguito dal Concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19” superiore al 33%, le Amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del Piano economico finanziario prevista dall’art. 165, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall’emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Art. 29 – Incremento “Fondo per il sostegno alle locazioni

Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da “Covid-19”, si incrementa di Euro 160 milioni per l’anno 2020 il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (art. 11 della Legge n. 431/1998). Una quota pari a 20 milioni è destinata al rimborso dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo locati da studenti fuori sede (con una residenza in luogo diverso da quello in cui è locato l’immobile) che abbiano un Isee non superiore a 15.000 Euro

Le modalità di attuazione del presente comma saranno disciplinate da apposito Decreto Miur, sentito il Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 27/2020. Il contributo si cui al presente comma sarà incumulabile con altre forme di sostegno al diritto allo studio.

L’erogazione delle risorse del “Fondo” è effettuata nei termini e secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’art. 65, commi 2-ter e 2-quater, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi

La norma introduce modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e assicurativi. La disposizione ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data del 19 maggio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza.

E’ prevista in particolare la possibilità per il cliente di prestare il consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo.

Inoltre, viene introdotto un regime speciale per la consegna, da parte dell’Intermediario, della documentazione contrattuale rilevante: il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Nell’ambito delle misure volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli artt. 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del Dlgs. n. 58/1998, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 165/2019, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato art. 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 35 – Garanzia Sace in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Allo scopo di favorire la continuità degli scambi commerciali tra Aziende e di garantire l’accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle Imprese italiane, viene istituito uno strumento di garanzia statale per l’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine.

Art. 36 – Partecipazione al “Fondo di garanzia pan-europeo” della Bei

Il Mef è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al “Fondo di garanzia pan-europeo”, finalizzato al sostegno degli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia “Covid-19” e, in attuazione di tali accordi, a concedere la garanzia dello Stato Italiano a favore della Bei. Il “Fondo”, destinato principalmente a garantire liquidità e finanziamenti ad Imprese ed Enti pubblici, sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell’Ue al Gruppo Bei su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella Bei. Il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78% dei complessivi Euro 25 miliardi delle dotazioni del “Fondo”.

Annualmente, con la “Legge di bilancio”, potranno essere stanziate ulteriori risorse a presidio della garanzia dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Bei in caso di escussione.

Art. 37 – Partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization

Autorizzata l’estensione della partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (“IFFIm”), e stanziato un contributo di Euro 150 milioni da erogare con versamenti annuali fino al 2030. È altresì autorizzato il versamento aggiuntivo al citato “IFFIm” per l’anno 2020 di Euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (“Cepi”).

Art. 38 – Rafforzamento del Sistema delle start up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal Decreto Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con Dm. 30 agosto 2019, attuativo dell’art. 29, comma 3, del Dl. n. 34/2019. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.

Art. 38-ter – Promozione del Sistema delle Società benefit

Al fine di sostenere il rafforzamento del Sistema della Società benefit, previste dall’art. 1, comma 376 e seguenti, della “Legge di bilancio 2016”, è riconosciuto un contributo, nel limite dello stanziamento di Euro 7 milioni, nella forma di credito d’imposta in misura pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in Società benefit.

Il credito d’imposta, riconosciuto nel rispetto degli aiuti “de minimis”, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione dall’anno 2021.

Art. 43-bis – Contratto di rete con causale di solidarietà

All’art. 3 del Dl. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

  • il comma 4sexies consente per il 2020 la stipula del contratto di rete (con il quale più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune e la nomina di un Organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’Organo comune e il Fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica) per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle Imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle Imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le Imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, del Dlgs. n. 276/2003, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le Aziende partecipanti alla rete;
  • il comma 4septies demanda ad apposito Dm. la definizione delle modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’Impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità;
  • il comma 4-octies stabilisce che, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”, con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel., che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Il comma 2 impone che dalle disposizioni di cui al presente art. 43-bis non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Artt. 44 e 44-bis – Incentivi per acquisto veicoli a basse emissioni di Co2

Introdotti degli incentivi per chi acquisti, anche in locazione finanziaria, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, degli autoveicoli a basse emissioni di Co2.

In caso di rottamazione di un mezzo che ha più di 10 anni, il contributo statale è pari a 2.000 Euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi, e a 1.500 Euro per l’acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/Km di Co2. Nel caso in cui non si rottami alcun veicolo, il contributo è pari a 1.000 Euro in caso di acquisto di auto elettriche o ibride e a 750 Euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/Km di Co2.

Il nuovo art. 44-bis novella inoltre la disciplina che regola il bonus per l’acquisto di veicoli a 2, a 3 ruote, nonché di quadricicli elettrici o ibridi (pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 Euro), estendendone l’applicazione anche a quei casi in cui non si rottami un analogo mezzo più inquinante.

E’ stato inoltre previsto un incremento del contributo, fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 Euro, ove si provveda a rottamare un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3.

Art. 46-bisCredito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, dispone un incremento delle risorse relative al credito d’imposta di cui all’art. 49 del Dl. n. 34/2019, destinate anche alle spese sostenute dalle Imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza sanitaria in atto. Le somme aggiuntive sono destinate alle Imprese diverse da quelle piccole e medie ed agli operatori del Settore fieristico con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione, nei limiti delle risorse indicate.

Art. 45 – Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da “Covid– 19” da parte dei Comuni

I Comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14 della Legge n. 266/1997 (articolo abrogato dal Dl. n. 83/2012), potranno ora utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Mise per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica.

L’art. 14 in parola stanziava fondi per interventi volti al superamento della crisi di natura socio-ambientale in aree di degrado urbano delle Città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, e dalla sua abrogazione nulla è mai stato disposto circa la destinazione delle risorse trasferite agli Enti territoriali citati ed eventualmente da questi non utilizzate.

Pertanto, al fine di venire incontro alle legittime aspettative dei Comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse ancora disponibili, ad oggi stimati in circa Euro 30 milioni, nonché quelle che rientreranno a seguito della gestione delle misure poste in essere a suo tempo, la norma prevede che ora i Comuni interessati possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da “Covid–19”.

Art. 46 – Misure urgenti in materia di “servizi postali

Prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure introdotte dall’art. 108 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), con riguardo alla consegna e alla notifica dei plichi postali durante l’emergenza da “Covid-19”. E’ altresì disposta l’abrogazione del comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge n. 27/2020 del Dl. n. 18/2020, per mezzo del quale le notificazioni ex Legge n. 890/1982, art. 201 del “Codice della Strada”, e Dlgs. n. 285/1992, dovevano svolgersi con le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente.

E’ così riproposto il testo “originale” dell’art. 108 sopra citato, prima delle modificazioni intervenute in sede di conversione in legge.

Art. 47 – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia

Invitalia Spa, per assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al Piano industriale e alla normativa vigente, è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso Società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto.

Art. 48 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

Il comma 1 rifinanzia per ulteriori 250 milioni il “Fondo di promozione integrata” di cui all’art. 72 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), volto a realizzare iniziative di supporto al Made in Italy e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, in risposta all’emergenza “Covid-19”.

Il comma 2 dispone un ulteriore rifinanziamento del “Fondo 394/81” per l’internazionalizzazione, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle Imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del Sistema Paese.

Per sopperire all’impegno straordinario richiesto all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è prevista la possibilità di assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali.

Art. 48-bis – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel Settore Tessile, della Moda e degli Accessori

La disposizione riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del Tessile e della Moda, del Calzaturiero e della Pelletteria, un credito di imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Dpcm. 9 marzo 2020, relativo all’emergenza epidemiologica. Lo scopo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine lungo per la conclusione degli investimenti ammissibili al super ammortamento 2019, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Art. 51-bis – Modifica al “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”: proroga nomina Organo di controllo nelle Srl e Cooperative

L’art. 51-bis in commento ha prorogato il termine ultimo (previsto dall’art. 379, comma 3, del Dlgs. n. 14/2019, rubricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) per la nomina dell’Organo di controllo o il Revisore nonché per uniformare gli atti costitutivi e gli statuti delle Società a responsabilità limitata e Cooperative per le quali ricorrano i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 379.

Ricordiamo che nella precedente disposizione dell’art. 379 modificato era stato previsto come termine ultimo per la nomina dell’Organo di controllo e la modifica degli atti fondamentali delle Srl e Cooperative la data di approvazione del bilancio di esercizio 2019. Con la nuova modifica intervenuta nella presente Legge di conversione n. 77/2020 del Decreto n. 34/2020, le Società a responsabilità limitata nonché le Società Cooperative che rispettano i requisiti di cui all’art. 2477 del Codice civile, così come modificato Dlgs. n. 14/2019, dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art. 376 del Dlgs. n. 14/2019 entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Al fine di facilitare la verifica dei requisiti, facciamo presente che l’art. 2477 del Codice civile prevede l’obbligatorietà dell’Organo di controllo nei seguenti casi:

  1. la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. la Società controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. la Società ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro;

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro;

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Art. 53 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

La disposizione prevede una deroga alla regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, secondo la quale le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una decisione della Commissione Europea, non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero delle somme percepite. Questo, in considerazione del fatto che la situazione emergenziale generata dalla pandemia di “Covid-19”, è considerata come evento eccezionale, al pari di una calamita naturale.

Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al Quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a Imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo.

Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoriali e le Camere di Commercia potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il regime-quadro approvato dalla Commissione europea, purché procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo aver ricevuto la preventiva autorizzazione.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti Territoriali e delle Camere di Commercio, di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”. Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Ai fini della compatibilità con il Quadro temporaneo della Commissione, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.

Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti Territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dall’attuale emergenza “Covid-19”. I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. In ogni caso, i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni.

Art. 57 – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19

La disposizione prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri Enti Territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza “Covid-19”, sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, da concedersi entro il 31 dicembre 2020.

Gli aiuti riguardano i Progetti di ricerca e sviluppo in materia di “Covid-19” e antivirali pertinenti e coprono tutti i costi necessari per il progetto nel corso della sua durata.

Art. 59 – Aiuti alle Imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al “Covid-19

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri Enti territoriali, le Camere di commercio, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del “Covid-19” ai sensi della Sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione Europea C-(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Gli Enti citati possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lett. a) del punto 39 della suddetta Comunicazione. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, lett. c), e) ed f), della stessa Comunicazione, come alla lett. d) sono indicati i termini previsti per il completamento dei Progetti di investimento.

Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di “Covid19

Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti territoriali, le Camere di commercio possono erogare aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di “Coviid-19” ai sensi della Sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Covid-19” e successive modificazioni.

Detti aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di “Covid-19”.

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di “Covid-19” e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Gli aiuti di cui al presente art. 61 non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al Dlgs. n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

Art. 61 – Disposizioni comuni

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono quelli che, ai sensi del cd. Temporary Framework della Commissione europea, sono concedibili alle imprese dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali, e dalle Camere di commercio per far fronte all’attuale emergenza. Tali aiuti, non possono essere concessi alle Imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà.

È in difficoltà un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di Società a responsabilità limitata (diverse da Pmi con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b) nel caso di Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della Società diverse da Pmi con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della Società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l’Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’Impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi 2 anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’Impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’Impresa (ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Gli Enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato, e nel caso degli aiuti nei Settori Agricoltura e Pesca, provvedono attraverso rispettivamente i Registri Sian e Sipa.

Art. 62 – Disposizioni finanziarie

Disposto che gli Enti territoriali potranno concedere gli aiuti alle Imprese, di cui agli artt. da 54 a 61 del presente Decreto (sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, agevolazione su tassi d’interesse, pagamento salari a dipendenti per evitare licenziamenti) per effettuare investimenti, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03.

Le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

Art. 65 – Esonero temporaneo contributi Anac

Le Stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005, all’Autorità nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 66 – Modifiche all’art. 16 del Dl. n. 18/2020 in materia di dispositivi di protezione individuale

La disposizione, modifica l’art. 16 del Dl. “Cura Italia” (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), estendendo a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. La previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 66-bis – Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

L’art. 66-bis in commento getta la strada per snellire i processi di validazione necessari per importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Fino alla fine dello stato di emergenza, sono previste una serie di deroghe che dovrebbero dunque rendere più rapidi gli approvvigionamenti di questi strumenti fondamentali per il contenimento del contagio del “Covid-19”.

Art. 67 – Incremento “Fondo Terzo Settore

L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.

Art. 67-bis – Inserimento al lavoro dei “care leavers

La norma estende l’attribuzione della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (prima riservata a persone affette da disabilità) ai c.d. “care leavers”, vale a dire di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un Provvedimento dell’Autorità giudiziari. Parliamo quindi di ragazzi con storie di affidamento o che hanno passato anni in comunità e si ritrovano, al compimento dei 18 anni, privi di una rete di supporto.

Artt. da 68 a 70- Rifinanziamento trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, Cassa integrazione straordinaria e in deroga

La disposizione ha introdotto modifiche all’art. 19 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020  (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), prevedendo che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza “Covid-19”, possano richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter. Per i datori di lavoro dei Settori Turismo, Fiere e Congressi e Spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del Dl. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla Legge n. 153/1988.

E’ reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

In sede di conversione, il comma 1, lett. c), ha ridotto i termini di presentazione della domanda per la concessione dei trattamenti in oggetto, prevedendo che la stessa deve essere presentata – a pena di decadenza – entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il successivo comma 1, lett. d), ha inserito il nuovo comma 2-bis, ha stabilito che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Il comma 1, lett. e), ha introdotto il nuovo comma 3-bis, che disciplina la Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli (Cisoa), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tali periodi di trattamento non sono computati ai fini delle successive richieste.

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari, secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda (ex art. 8 della Legge n. 457/1972).

Le integrazioni salariali Cisoa con causale “Covid-19” sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente, in deroga alla disposizione (di cui all’art. 14 della citata Legge n. 457) che attribuisce all’Inps la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell’Istituto stesso.

La relativa domanda deve essere presentata – a pena di decadenza – entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. E’ stato altresì disposto che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl. n. 52/2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della domanda (nuovo comma 1-bis introdotto dall’articolo 68 in esame). Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio attualmente previsto).

Infine, si dispone la possibilità di presentare domanda di Cig in deroga, ai sensi dell’art. 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), per i lavoratori dipendenti di Aziende del Settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli.

L’art. 69 ha previsto l’estensione del suddetto periodo anche per le Aziende, in regime di integrazione straordinaria, passate al trattamento di integrazione ordinario (art. 20 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 – c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), e l’art. 70 per i datori di lavoro privati in regime diCassa integrazione in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020).

Art. 70-bisNorme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il comma 1, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), consente esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane di usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti ,sia ai sensi dei citati artt. 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente art. 70-bis mediante il riconoscimento delle ulteriori 4 settimane massime da parte dell’Inps ai sensi degli artt. 22-quater e 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), introdotti dall’art. 71 del presente Decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di Euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’art. 22-ter, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, introdotto dall’art. 71 del presente Decreto.

L’art. 71 ha introdotto gli artt. da 22-ter a 22-quinquies al Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), con cui si è previsto, oltre al rifinanziamento delle misure di cui agli artt. da 19 a 22, anche lo stanziamento per il 2020 di ulteriori risorse pari ad Euro 2.673,20 milioni, che potranno essere trasferite all’Inps e ai Fondi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs. n. 148/2015.

Dall’entrata in vigore del presente Decreto, i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti secondo la procedura prevista dalla disposizione in esame.

Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli artt. da 19 a 21 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento (18 maggio 2020) sono disciplinate dalla procedura di cui all’art. 22-quater, comma 3 del Dl. n. 18/2020.

Art. 72 – Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

La disposizione in commento ha apportato modifiche all’art 23 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), che prevede specifici congedi e bonus per i lavoratori del Settore privato e pubblico, stante l’estensione dei benefici ex art. 25.

In particolare, il novellato comma 1 estende a 30 giorni (in precedenza 15) il congedo riconosciuto ai lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni per il periodo decorrente dal 5 marzo al 31 agosto 2020. Congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001 e copertura tramite contribuzione figurativa.

I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti, per un totale complessivo di 30 giorni, in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto

La modifica del successivo comma 6 del medesimo art. 23 ha previsto, in aggiunta al congedo, per i figli di età inferiore a 16 anni (in precedenza solo per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto dei genitori (anche affidatari) lavoratori di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Esclusivamente per i lavoratori privati, in alternativa al congedo sopra indicato, è stata estesa la possibilità di richiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo di Euro 1.200 (in precedenza Euro 600) per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, ai Servizi socio-educativi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per Servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonusAsilo nido” di cui all’art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 343, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).

All’art. 25 del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 è stato esteso, per i lavoratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di Euro 2.000 (in precedenza Euro 1.000). In conseguenza il relativo stanziamento è stato adeguato da Euro 30 milioni a Euro 67,6 milioni.

Art.73 – Modifiche all’art. 24 in materia di permessi retribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992

E’ stato modificato l’art. 24 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), con la previsione della possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (misura in precedenza prevista limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020).

Art. 74 – Modifiche all’art. 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

La disposizione in commento ha introdotto modifiche all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del Settore privato, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Art. 75 – Modifiche all’art. 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

L’art. 75 in commento ha introdotto il comma 1-bis all’art. 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavoratori stagionali del Turismo e degli Stabilimenti termali”), 30 (“Indennità lavoratori del Settore agricolo”) 38 e 44 con l’assegno ordinario di invalidità.

Art. 76 – Modifiche all’art. 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Viene modificato l’art. 40 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. “Reddito di cittadinanza”, Naspi, Dis-Coll.) da 2 a 4 mesi.

Art. 77 – Modifiche all’art. 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di “Enti del Terzo Settore

La disposizione, introducendo modifiche all’art. 43 del Decreto “Cura Italia” in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei Presìdi sanitari, ha esteso la disciplina anche in favore di “Enti del Terzo Settore”.

Art. 78 – Modifiche all’art. 44 recante istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei lavoratori danneggiati dal virusCovid-19

Disposto l’aumento della dotazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” da Euro 300 milioni a Euro 1.200 milioni per il sostegno del reddito dei Professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

E’ inoltre abrogato l’art. 34 Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), che prevedeva la sospensione, sino al 1° giugno 2020, del termine di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

Art. 80 – Modifiche all’art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La disposizione dell’art. 80 in commento introduce modifiche all’art. 46 del Decreto “Cura Italia” in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

In sede di conversione, il comma 1-bis ha previsto che fino al 17 agosto 2020 la procedura di esame congiunto con le Organizzazioni sindacali in caso i trasferimenti di azienda, di cui all’art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a 45 giorni.

Art. 80-bis – Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 38 del Dlgs. n. 81/2015

La disposizione ha introdotto, in sede di conversione, una norma di interpretazione autentica (quindi potenzialmente retroattiva) in materia di somministrazione irregolare di lavoro, secondo la quale l’eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore “irregolare” (datore di lavoro “apparente”) non può intendersi come posto in essere dall’effettivo utilizzatore della prestazione (datore di lavoro “reale”).

Art. 81 – Modifiche all’art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il Decreto, nella versione antecedente alla conversione, aveva aggiunto una disposizione specifica per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, prevedendo che i medesimi conservassero validità fino al 15 giugno 2020. Tale specifica previsione è stata soppressa in fase di conversione.

I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del Dlgs. n. 322/1989 (“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 400/1988”) sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Art. 82 – “Reddito di emergenza

La norma dell’art. 82 introduce la misura del “Reddito di emergenza” (“Rem”) a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Le domande per il “Rem” sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

Il “Rem” è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di Euro 10.000, accresciuta di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000, il massimale è incrementato di Euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee, di cui al Dpcm. n. 159/2013;

d) un valore dell’Isee inferiore ad Euro 15.000.

Il comma 2-bis introdotto in sede di conversione, ha previsto che ai fini del riconoscimento del “Rem,” durante lo stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19” e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del Dl. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato art. 5 del Dl. n. 47/2014.

Il “Rem” non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 del medesimo Decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del presente Dl. n. 34/2020. Il “Rem” non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di cui al comma 5;
    • essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del “Rem”:

  • il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. 5 dicembre 2013, n. 159;
  • il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’art. 4, comma 2, del Dpcm. n. 159/2013, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il Principio di cassa;
  • il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Dpcm. n. 159/2013.

Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare pari a Euro 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4, del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a Euro 800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee (comma 5).

Non hanno diritto al “Rem” i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti detti soggetti, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non ne tiene conto. Il “Rem” è riconosciuto ed erogato dall’Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di “Rem” possono essere presentate presso i Caf, previa stipula di una convenzione con l’Inps, altresì presso gli Istituti di patronato.

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria

L’art. 83 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia “Covid-19”. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria “Covid-19” – può essere richiesta dal datore ai Servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19

Per i Professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), è confermata per il medesimo importo pari a Euro 600 anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Dl. n. 34/2020 (19 maggio 2020), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000.

A tal fine, il reddito è individuato secondo il Principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti e l’Agenzia delle entrate effettua la verifica dei requisiti sul reddito.

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), la medesima indennità pari a Euro 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 29 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari a Euro 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19 maggio 2020). Ai lavoratori dipendenti stagionali del Settore Turismo e degli Stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19 maggio 2020).

E’ confermata l’indennità prevista ex art. 30 Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 per il mese di aprile anche per i lavoratori del Settore agricolo.

E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a Euro 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati al comma 8, lett. a), b), c) d), salvo che non risultino, alla data di presentazione della domanda titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente o titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, è erogata una indennità di Euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai Euro 35.000. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19 maggio 2020).

Le indennità di cui al presente art. 84 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall’Inps in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di Euro 3.850,4 milioni per l’anno 2020.

Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del “Reddito di cittadinanza” per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi dell’art. 84 in commento, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del “Reddito di cittadinanza” fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (3 giugno) si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. “Cura Italia”, relativa al mese di marzo 2020.

Art. 85 – Indennità per i lavoratori domestici

La disposizione riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a Euro 500 per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da “Covid-19” e non spetta altresì ai percettori del “Rem” o ai percettori del “Reddito di cittadinanza”, salvo eventuale integrazione. Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’Inps in unica soluzione.

Art. 86 – Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’art. 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020). Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Art. 88 – “Fondo nuovo competenze

Con l’obiettivo di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro Rappresentanze sindacali operative in Azienda ai sensi della normativa e degli Accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche Intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. A tal fine è istituito un “Fondo nuove competenze”, costituito presso l’Anpal, con una dotazione iniziale di Euro 230 milioni a valere sul “Pon Spao”.

Art. 89 – Norme in materia di Fondi sociali e Servizi sociali

In relazione al “Fondo nazionale per le Politiche sociali” (art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997), al “Fondo nazionale per le non autosufficienze” (art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006), al “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare” (art. 3, comma 1, della Legge n. 112/2016), e al “Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” (art. 1 della Legge n. 285/1997), è condizione sufficiente, da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni, la rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del solo 75% dell’utilizzo della quota relativa alla seconda annualità precedente, per l’assegnazione della quota annuale di spettanza. Comunque, il MinLavoro verificherà la coerenza degli utilizzi complessivi con le norme e gli atti di programmazione.

Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le Amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere nelle rendicontazioni, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza “Covid-19”, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.

Il comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione del Decreto, specifica che i servizi previsti dall’art. 22, comma 4, della Legge n. 328/2000 (nello specifico l’erogazione delle prestazioni riferite a: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario) sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Di conseguenza, al fine di assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, definiscono le modalità per garantire l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.

Art. 90 – “Lavoro agile

La disposizione ha previsto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid–19”, i genitori lavoratori dipendenti del Settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

La prestazione lavorativa in “lavoro agile” può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del Settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità “agile”, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del MinLavoro. Limitatamente al periodo indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di “lavoro agile” può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Art. 92 – Disposizioni in materia di Naspi e Dis- Coll

L’art. 92 ha previsto, con riferimento ai lavoratori beneficiari di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, la proroga della fruizione per ulteriori 2 mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), né di quelle di cui agli art. 84, 85 e 98 del presente Decreto.

Art. 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all’art. 21 del Dlgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del citato Dl. n. 34/2020.

Il successivo comma 1-bis, introdotto dalla Legge di conversione ha previsto che Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Dlgs. n. 81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Art. 95 – Misure di sostegno alle Imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

Sono previste misure di sostegno alle Imprese, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virusCovid-19” negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.

E’ stabilita la promozione da parte dell’Inail di interventi straordinari destinati alle Imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  1. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Il comma 6-bis della presente disposizione, introdotto in sede di conversione, ha previsto che al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’Inail utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, pari a 200 milioni di Euro.

Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’Inail adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di Progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Dlgs. n. 81/2008, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento Isi 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L’Inail provvede all’aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato art. 8, comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020.

Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del “Reddito di cittadinanza”.

Art. 103 – Emersione di rapporti di lavoro

La norma dell’art. 103 in commento introduce una serie di misure volte a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, viene data la possibilità ai datori di lavoro, italiani e non, di presentare, tra il 1° giugno e il 15 luglio 2020, una Istanza per concludere contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

Il comma 2 prevede inoltre la possibilità, per i cittadini stranieri che abbiano un “permesso di soggiorno” scaduto dal 31 ottobre 2019 (non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno), di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai Settori:

a) Agricoltura, Allevamento e Zootecnia, Pesca e Acquacoltura e attività connesse;

b) Assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia;

c) Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per presentare entrambe le Istanze è previsto il pagamento di un contributo forfettario: Euro 500 a lavoratore per la prima ed Euro 130 per la seconda.

Vengono inasprite le sanzioni di cui all’art. 603-bis del Codice penale previste in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Inoltre, per prevenire la diffusione del contagio da “Covid-19” in contesti – come quelli spesso connessi al fenomeno del caporalato – in cui ci sia una alta concentrazione di cittadini stranieri in condizioni igienico-sanitarie lontane dai livelli minimi essenziali, il comma 20 dispone che le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni adottino soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

Art. 104 – Assistenza e servizi per la disabilità

La norma in commento dispone, per l’anno corrente, l’incremento di Euro 90 milioni del “Fondo per le non autosufficienzeex art. 1, comma 1264, della Legge n. 296/2006. Di questi 90, Euro 20 milioni sono destinati alla realizzazione di Progetti per la vita indipendente per le persone con disabilità.

Stanziati ulteriori Euro 20 milioni per il 2020 da destinare al “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 112/2016.

Viene infine istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli Enti gestori delle Strutture semiresidenziali, comunque denominate, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario. La dotazione del “Fondo” è di Euro 40 milioni per il 2020. Uno o più Dpcm., da adottare entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, fisseranno i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità in parola.

In sede di conversione sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di Euro da destinare all’acquisto di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. Questi saranno erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 105 – Finanziamento dei Centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

L’art. 105 in commento incrementa di 150 milioni il “Fondo per le politiche della famigliaex art. 19, comma 1, del Dl. n. 223/2006. Si dispone inoltre che una quota di risorse del “Fondo” citato venga destinata ai Comuni così che possano finanziare (anche in collaborazione con Enti pubblici e privati), iniziative volte a introdurre:

  1. interventi per il potenziamento dei Centri estivi diurni, dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
  2. progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

I criteri per il riparto delle risorse di che trattasi saranno definiti dal Ministro con delega per le Politiche familiari, con Decreto da emanarsi di concerto con il Mef.

Art. 105-bis – “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

L’articolo in commento ha incrementato di 3 milioni di Euro la dotazione finanziaria prevista per l’anno 2020 del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Art. 105-ter Contributo per l’educazione musicale

Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, stabilisce che per l’anno 2020, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 30.000 Euro è riconosciuto un contributo fino a 200 Euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione.

Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e con il Mef, sono definiti le modalità e i termini per l’erogazione del contributo in esame.

Art. 105-quater – Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

La norma in commento stanzia Euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per finanziare Politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. Nello specifico, viene prevista la creazione di un programma di assistenza che garantisca assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizioni di vulnerabilità in relazione all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Art. 106 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali

Prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un Fondo di Euro 3,5 miliardi da ripartire tra Comuni (3 miliardi), Province e Città metropolitane (0,5 miliardi), come ulteriore misura a supporto degli Enti per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria.

Entro il 10 luglio 2020, con Decreto del Viminale, di concerto con il Mef, sono stati individuati criteri e modalità di riparto tra gli Enti, tenuto conto delle minori entrate che verranno registrate. Nelle more dell’adozione del Decreto in parola, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, è stata erogata a ciascun Comparto una quota pari al 30% del predetto “Fondo”, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2, del Tit. III, come risultanti dal “Siope”.

Entro il 30 giugno 2021 è stata eseguita una verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito e sull’andamento delle spese, e poi regolati i rapporti con i vari Comparti mediante eventuali rimodulazioni dell’importo assegnato.

Il comma 2 prevede, al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza da “Covid-19” con riferimento alla tenuta delle entrate degli Enti in parola rispetto ai fabbisogni di spesa, l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Mef, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da 2 rappresentanti del Mef, da 2 rappresentanti del MinInterno, da 2 rappresentanti dell’Anci, di cui uno per le Città metropolitane, da un rappresentante dell’Upi e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Per le finalità sopra riportate, il Ragioniere generale dello Stato potrà attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica, specifici monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio.

In sede di conversione in Legge n. 77/2020 è stato introdotto il comma 3-bis, il quale reca importanti disposizioni per gli Enti Locali:

  • rinvio al 30 settembre del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti pubblici (compresi quindi gli Enti Locali);
  • rinvio al 30 settembre per l’adozione della Delibera a dare atto del permanere degli equilibri finanziari, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000¸(Tuel);
  • limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre per la pubblicazione delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali all’interno del “Portale del Federalismo Fiscale” del Mef, sono posticipate rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;
  • per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 2021.

Art. 106-bis – “Fondo per i Comuni in stato di ‘Dissesto finanziario’

E’ istituito un “Fondo” con una dotazione di Euro 20 milioni per l’anno 2020 in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.

Le risorse del “Fondo” sono destinate, per una quota del 50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni in stato di “Dissesto finanziario” e da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri e, per la restante quota del 50%, ai Comuni in stato di “Dissesto finanziario” i cui Organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Il “Fondo” è ripartito con Decreto Ministro dell’Interno sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro il 18 agosto 2020.

Art. 107 – Reintegro “Fondo di solidarietà comunale” a seguito dell’emergenza alimentare

La norma ripristina la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” re-incrementandolo di Euro 400 milioni, importo prelevato nei giorni scorsi a titolo di anticipazione in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e destinati ai Comuni per erogare aiuti a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso.

Art. 108 – Anticipazione delle risorse in favore di Province e Città metropolitane

Si modifica, sostituendolo, l’art. 4, comma 6-bis, del Dl. n. 210/2015. Secondo la nuova formulazione, dall’anno 2016 sino alla revisione del Sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale” già adottate con Dm. Interno 4 maggio 2012. Per l’anno 2020, il “Fondo” è rideterminato in Euro 184.809.261,00; apposito Dm. Interno, di concerto con il Mef, disporrà annualmente in merito alla ricognizione delle risorse e alla loro ripartizione.

A decorrere dal 2016 e sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione erogati dal Ministero dell’Interno in favore delle Province appartenenti a Sicilia e Sardegna sono determinati in base a quanto disposto per l’esercizio 2014 dall’art. 10, comma 2, del Dl. n. 16/2014.

Art. 109 – Servizi delle Pubbliche Amministrazioni

La norma modifica l’art. 48 del Dl. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

L’attuale versione prevede che, durante la sospensione:

  • dei Servizi educativi per l’infanzia (Nidi e Micronidi, Sezioni Primavera e Servizi integrativi) e dei Servizi scolastici per le bambine ed i bambini della Scuola dell’infanzia, per le alunne e gli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado, per le studentesse e gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992,
  • delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità,
  • delle attività dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,
  • dei Servizi sanitari differibili,

laddove disposta con Ordinanze regionali o altri Provvedimenti, considerata l’emergenza di Protezione civile e il conseguente stato di necessità, le Pubbliche Amministrazioni forniscono, anche su proposta degli Enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali Servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Tali Servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’Amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli Enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Durante la sospensione dei servizi indicati, le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei Servizi per il periodo della sospensione.

In particolare, possono essere corrisposte 3 quote:

  1. le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) previo accordo tra le parti secondo quanto sopra previsto, sono retribuite ai gestori con quota-parte dell’importo dovuto per l’erogazione del Servizio, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei Servizi;
  2. è corrisposta una ulteriore quota per il mantenimento da parte degli affidatari delle attività indicate delle strutture attualmente interdette, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da “Covid-19”, all’atto della ripresa della normale attività;
  3. ai gestori può essere riconosciuta una terza quota, come contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute dagli stessi gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle 2 quote sopra indicate e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

E’ fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi indicati nell’art. 109 in commento.

La norma in esame apporta inoltre una importante modifica all’art. 92 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020). In sede di conversione del Decreto “Cura Italia” è stato aggiunto il comma 4-bis al citato art. 92, in base al quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di Servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” e di “Trasporto scolastico”, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Con la previsione in commento viene escluso il “Trasporto scolastico” da tale previsione. L’efficacia della norma rimane comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 110 – Rinvio termini bilancio consolidato

Per l’anno 2020 è differito dal 30 settembre al 30 novembre il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019.

Inoltre, viene sostituito il comma 3 dell’art. 107 del Dl. n. 18/2020, e ora si prevede che per l’anno 2020, il termine di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 118/2011 (30 aprile), per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli Enti di cui alle lett. b), punto i), e c), del comma 2, dell’art. 19 del Dlgs. n. 118/2011 (le Regioni, per la parte del finanziamento del Servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le Aziende ospedaliere universitarie) è differito al 30 giugno 2020; conseguentemente, i termini di cui all’art. 32, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011, per l’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo (31 maggio) e del bilancio consolidato (30 giugno) sono differiti al il 31 luglio 2020 e al 30 novembre 2020.

Art. 111 – “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

E’ istituito presso il Mef un Tavolo tecnico a cui è assegnato il compito di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza “Covid-19”, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, che in previsione finanziavano le spese essenziali connesse alle funzioni sanità, assistenza e istruzione. Il Tavolo è presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e ed è composto da 3 rappresentanti del Mef, da 4 rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome (di cui 1 in rappresentanza delle Autonomie speciali), dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e da un Rappresentante del Ministro degli Affari regionali, e si avvale del supporto tecnico della Sose.

E’ istituito presso il Mef, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di Sanità, Assistenza e Istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza “Covid-19”, un Fondo di Euro 1,5 miliardi per il 2020, da ripartire con Dm. Mef, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito valutata dal suddetto Tavolo tecnico in relazione alla situazione di emergenza.

Poiché il riparto del “Fondo” avverrà sulla base di informazioni parziali sull’andamento delle entrate e delle spese, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme precedentemente attribuite.

Il Ragioniere generale dello Stato può attivare monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

Con l’integrazione dell’art. 112 del Dl. n. 18/2020 (inserito il comma 4-bis, in sede di conversione) ora anche per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. Spa, e trasferiti al Mef in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento.

Inoltre, con la modifica dell’art. 112 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ora tale sospensione delle rate si applica anche alle anticipazioni di liquidità, di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/2013, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli Enti Locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Art. 111-bis – Sospensione della quota capitale dei mutui per le Autonomie speciali

L’art. 111-bis, introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 111 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), disponendo ora che tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei prestiti concessi dal Mef e dalla Cassa DD.PP. Spa trasferiti al Mef in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003; le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Art. 112 – “Fondo comuni ricadenti nei territori delle Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

E’ istituito, presso il Ministero dell’Interno, in considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da “Covid-19, un Fondo di Euro 200,5 milioni per l’anno 2020, da destinare ai Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il prossimo 29 maggio disporrà il riparto del contributo ai Comuni sulla base della popolazione residente e da destinare obbligatoriamente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Art. 112-bis Fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’

E’ istituito presso il MinInterno un Fondo con una dotazione di Euro 40 milioni per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, non ricompresi nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il Fondo è ripartito con Dm. Interno entro il 18 agosto 2020, tenendo conto:

– della popolazione residente per i Comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a 15 giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti;

– dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da “Covid-19” comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020, per i restanti Comuni.

Per l’anno 2020, in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli Organi esecutivi degli Enti Locali riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi Enti locali ai sensi di norme di legge adottate per fronteggiare l’emergenza.

Sempre per l’anno 2020, l’art. 158 del Tuel (rendicontazione dei contributi straordinari ricevuti dagli Enti Locali), non si applica in relazione alle risorse trasferite agli Enti Locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza.

Art. 113 – Rinegoziazione mutui Enti Locali. Semplificazione procedure di adesione

Gli Enti Locali possono effettuare nel 2020 operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le Banche, gli Intermediari finanziari e la Cassa DD.PP., anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’Organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

In caso di adesione ad Accordi promossi dall’Abi e dalle Associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo Piano di ammortamento, detta sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204, comma 2, del Tuel (rispetto di limiti per l’indebitamento), e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge n. 448/2001 (conversione mutui in obbligazioni), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Tali sospensioni in deroga non comportano il rilascio di nuove garanzie.

In fase di conversione l’art. 113 è stato integrato con il comma 2-bis, con il quale viene sostituito il terzo periodo del comma 3 dell’art. 19 della Legge n. 119/1981, e precisato che gli immobili acquistati/ristrutturati per esigenze di edilizia giudiziaria ora possono essere destinati dalle Amministrazioni interessati a finalità diverse, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia.

Art. 114 – Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per interventi di messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

A favore dei Comuni, al fine di assicurare per il solo 2020 la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di Scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono prorogati i termini previsti dall’art. 30, comma 14-ter, Dl. n. 34/2019. Quindi, per l’anno 2020, per mantenere la disponibilità dei contributi assegnati, i Comuni dovranno iniziare i lavori entro il prossimo 15 settembre (anziché entro il 15 maggio), in caso contrario con Dm. Interno entro il 15 ottobre (anziché entro il 15 giugno) dovrà procedere alla revoca e alla riassegnazione dei contributi ad altri Enti, e questi dovranno avviare i lavori necessariamente entro il 15 dicembre (anziché entro il 15 ottobre).

Art. 114-bis – (Enti in riequilibrio – Sospensione di termini)

L’art. 114-bis, inserito in sede di conversione del Decreto, prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso alla Delibera di diniego all’approvazione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-quater, comma 5, Tuel), qualora scada fra l’8 marzo 2020 e la fine dell’emergenza da “Covid-19”, decorre in via straordinaria a partire dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, la verifica semestrale sullo stato di attuazione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” (art. 243-quater, comma 6, Tuel) per l’anno 2020 è effettuata cumulativamente per l’intero anno con scadenza quella prevista per la relazione al II semestre del medesimo anno (15 gennaio 2021) e dovrà tener conto e valutare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Art. 114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei Comuni montani

Viene integrato l’art. 23 del Dlgs. n. 164/2000, inserendo il comma 4-bis, con il quale si prevedono agevolazioni procedurali per le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei Comuni già metanizzati e per le nuove costruzioni di reti e di impianti in Comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica “F” e classificati come “territori montani”, nonché per i Comuni che hanno presentato nei termini la domanda di contributi relativamente al completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Art. 115 – “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli Enti territoriali

Prevista l’introduzione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di Euro 12.000 milioni per il 2020.

Il Fondo è diviso in 2 Sezioni, denominate, rispettivamente, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di Euro 8.000 milioni, e “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio sanitario nazionale”, con una dotazione di Euro 4.000 milioni.

Con Decreto Mef potranno essere disposte eventuali variazioni compensative tra le predette sezioni, sulla base delle richieste di utilizzo delle risorse. Nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” le risorse sono ripartite in 2 quote: Euro 6.500 milioni destinata agli Enti Locali e Euro 1.500 milioni destinata alle Regioni e Province autonome.

Al fine dare immediata operatività al predetto “Fondo”, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, il Mef stipula con la Cassa DD.PP. un’apposita Convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su 2 conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Mef, su cui la Cassa DD.PP. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. Nella Convenzione verranno definiti criteri e modalità di accesso al “Fondo” da parte degli Enti Locali, delle Regioni e Province autonome.

Al comma 4 viene previsto lo stanziamento di una somma pari ad Euro 300.000 per il potenziamento della “Pcc”.

Art. 116 – Pagamento dei debiti degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome

Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che si trovano in situazioni di carenza di liquidità a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, e che non possono far fronte al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con Deliberazione della Giunta comunale, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa Depositi e Prestiti Spa l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al precedente art. 115. In caso di pagamento di debiti fuori bilancio, l’anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento.

Le anticipazioni di liquidità in parola non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003. Con riferimento agli Enti Locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del Tuel. Con riguardo alle Regioni e Province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all’art. 62 del Dlgs. n. 118/2011.

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel “Fondo anticipazione di liquidità” è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disavanzo di amministrazione.

La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il Modello che verrà generato dalla “Pcc”, e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’Organo di revisione.

Le somme a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”, di cui al precedente art. 124, verranno erogate entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle 2 quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima Sezione.

Ai sensi del comma 5, l’anticipazione è restituita attraverso un Piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste nella Convenzione che verrà stipulata dal Mef e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei Btp a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Mef alla data della pubblicazione del Decreto in commento.

Sempre con riferimento alle anticipazioni concesse agli Enti Locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa DD.PP., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dal gettito derivante dall’Imu riscossa tramite Modello “F24” o altre modalità di riscossione e, per le Città metropolitane e le Province, all’atto del riversamento dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, riscossa anch’essa tramite Modello “F24”. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle Regioni e alle Province autonome, il recupero verrà effettuato a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria statale.

In caso di presenza di eventuali somme residue al termine del pagamento dei debiti ad oggetto del presente art. 116, gli Enti dovranno utilizzare tali somme per la parziale estinzione dell’anticipazione con pagamento alla prima scadenza utile. L’inottemperanza sarà rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001.

Gli Enti che beneficeranno dell’anticipazione di liquidità dovranno provvedere all’estinzione dei debiti entro il 30° giorno dalla di erogazione dell’anticipazione. Anche il mancato rispetto di tale termine è rilevante per la valutazione della performance dei dirigenti responsabili.

La Cassa verifica, attraverso la “Pcc”, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione.

Le anticipazioni possono essere anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli Istituti finanziatori ai sensi dell’art. 4, commi da 7-bis a 7-novies, del Dlgs. n. 231/2002, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020.

Art. 117 – Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli Enti sanitari

Le disposizioni del presente art. 117 hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli Enti sanitari per di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal “Covid-19”.

Si rendono disponibili per le Regioni e gli Enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l’anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l’erogazione di tali risorse è subordinata. Il Mef successivamente è autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti e delle verifiche.

Si prevedono modalità, tempistiche e procedure per la concessione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni e delle Province autonome i cui Enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali. Il rimborso dovrà avvenire in massimo 30 anni a rate costanti, comprensive di interessi; il Mef è autorizzato al recupero delle somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge e di contratto.

L’art. 117 è stato integrato con il comma 4-bis. Si stabilisce che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli Enti del Ssn. in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’art. 8-quinquies del Dlgs. n. 502/1992, ove non certificati mediante la Pcc, possono essere ceduti, anche ai sensi della Legge n. 130/1999, solo a seguito di obbligatoria notificazione della cessione all’Ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’Ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.

La cessione dei crediti, anche se certificati mediante la “Pcc”, deve essere comunque notificata obbligatoriamente all’Ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’Ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione.

Art. 118 – Riassegnazione al “Fondo ammortamento titoli di Stato

Gli importi oggetto delle anticipazioni di cui ai precedenti artt. 116 e 117 sono annualmente versati ad appositi capitoli dello Stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”. Lo stesso dicasi per le somme di cui al precedente art. 124 non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118-ter – Riduzione di aliquote e tariffe degli Enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Il presente art. 118-ter, introdotto in sede di conversione in Legge n. 77/2020, introduce la possibilità per gli Enti territoriali, previa adozione di apposita deliberazione, di stabilire una riduzione fino al 20% delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nei confronti dei soggetti passivi che provvedono al versamento mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater Modifiche al comma 346 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

L’art. 118-quater, inserito in sede di conversione, modifica l’art. 1, comma 346, della Legge n. 208/2015, prevede, per il Comune di Matera nell’ambito del ruolo di “Capitale europea della cultura 2019” trasferimenti per Euro 1.500.000 anche per il 2020 e l’abolizione del limite di spesa previsto per tale anno.

Art. 118-quinquies – Modifica al comma 368 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018

Integrato il comma 368, dell’art. 1, della Legge n. 145/2018, stabilendo che l’Agenzia del Demanio e le Regioni, per fornire supporto tecnico agli Enti Locali nell’individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi Enti da utilizzare per l’emergenza da “Covid-19”, possono avvalersi della “Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani”. Per i fini di cui sopra sono stanziati a favore di detta Fondazione, per il 2020, Euro 300.000.

Art. 118-bis – Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli Enti in “Dissesto

La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di conversione n. 77/2020, ha previsto che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (19 luglio 2020), nel rispetto dei Principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza della P.A, le Regioni a Statuto ordinario, le Province, le Città metropolitane e i Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” o in “Dissesto”, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di Ente strutturalmente deficitario o della Dichiarazione di dissesto finanziario o dell’adesione alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 243, comma 1, del Tuel, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno (Cosfel), e in coerenza con i “Piani triennali dei fabbisogni di personale”.

Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Art. 119-bis Modifiche all’art. 1 del Dl. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020

Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, apporta 2 modifiche alla disposizione in oggetto, riferita ai contributi ai Comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

In primo luogo, proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine – previsto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 – entro cui i Comuni beneficiari dei contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Tale norma si applica solo per quei Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019.

In secondo luogo, elimina l’obbligo per tali Comuni di dimostrare che la mancata consegna dei lavori entro tale termine sia avvenuta per fatti non imputabili all’Amministrazione.

Ricordiamo che il citato art. 30 del Dl. n. 34/2019 assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore ai Comuni per la realizzazione di Progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi assegnati ai Comuni, in base alla popolazione residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, Dl. n. 34/2019).

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza delle attività economiche aperte al pubblico (per esempio: Bar, Ristoranti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con Dm. Sviluppo economico, di concerto con il Mef, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione).

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Le disposizioni in commento permettono ai contribuenti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di Irpef, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

– per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;

– per la cessione di un credito d’imposta pari all’importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli Intermediari finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19

Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indicati (per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 – c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020; per locazione di immobili ad uso non abitativo; per sanificazione degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, inclusi anche (novità introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020) il locatore o il concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa

Con l’art. 123, di particolare interesse anche per gli Enti Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Art. 124 – Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19

Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie comunali e per chi commercia dispositivi di protezione individuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/72.

Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con diritto alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.

Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con incidenze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva.

Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una soluzione informatica che, richiamando specificamente la norma in commento (es. “esenzione Iva ex art. 124, Dl. n. 34/2020”), consenta di considerare queste specifiche cessioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la detraibilità degli acquisti.

Per completezza, rimandiamo inoltre alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 12 del 30 maggio 2020, illustrativa della norma in commento e delle modalità applicative della stessa.

Art. 125- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché (novità introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020) alle Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione per quest’ultime che siano in possesso di apposito codice identificativo), un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l’anno 2020.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e l’art. 30 del Dl. n. 23/2020.

Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

L’art. 126 statuisce una ulteriore proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del Dl. n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail), senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le medesime modalità di effettuazione anche i versamenti delle ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.

Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 9/2020.

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020

Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 24 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo) dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Relativamente agli Enti Locali, premesso che è probabile, anche soltanto per motivi di semplificazione o prudenziali (in base alle incertezze interpretative di seguito riepilogate), che a differenza delle Aziende del Settore privato la maggior parte di essi abbia deciso di effettuare nei termini ordinari i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 senza beneficiare delle proroghe qui esaminate, rinviando a quanto già affermato in sede di commento agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e all’art. 18 del Dl. n. 23/2020, ricordiamo quanto segue:

  • con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle Addizionali regionale e comunale, dei contributi Inps e Inail;
  • con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in regime d’impresa) occorre a nostro avviso verificare i parametri di volume d’affari stabiliti dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020 e dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020 per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però alcuni dubbi e perplessità da chiarire:

  • la sospensione riguarda anche l’Irap retributiva? Per chi scrive sembrerebbe di sì, interpretando in via estensiva il chiarimento fornito alle Aziende del Ssn. al Paragrafo 1.22 della Circolare n. 8/E del 2020;
  • per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituzionale riguarda soltanto il personale impiegato in tale attività? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico operare un conteggio esatto);
  • per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto in “split payment” non è contemplata in nessun caso?
  • per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno reddito d’impresa ai fini Ires ma soltanto ai fini Iva, il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’anno precedente (previsto dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020) è il volume d’affari? (in caso affermativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico un confronto di dati in tal senso).

Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020

Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in oggetto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica.

Artt. da 129 a 132 – Accise

Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).

Art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Il presente art. 138, abrogando l’art. 107, comma 4 del Dl. n. 18/2020 e l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, e l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi di Imu e Tari.

Nella disciplina previgente, ai fini Tari il termine per l’approvazione delle tariffe era fissato al 30 giugno 2020, e il Regolamento al 30 aprile 2020 (termine già non coerente con l’allora vigente termine per l’approvazione del bilancio di previsione), mentre ai fini Imu l’approvazione delle tariffe e del Regolamento doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2020.

Il Legislatore ha quindi uniformato i termini di approvazione degli atti deliberativi di entrambi i Tributi, quindi il termine del 31 luglio (termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, fissato dall’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020) per approvare tariffe, aliquote e regolamenti è valevole sia ai fini Imu che ai fini Tari.

Tale intervento chiarificatore era stato auspicato in sede di approfondimento delle novità introdotte dal Decreto “Cura Italia” (vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020).

Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 (come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086/2019.

Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”.

Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi

La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria dei corrispettivi”.

Art. 142 – Rinvio della decorrenza del Servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Locali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tale norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 12-novies del Decreto “Crescita” che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate allo “Sdi” che non recano l’annotazione di assolvimento dell’Imposta. La proroga è necessaria considerato il prolungarsi della fase di emergenza epidemiologica. Dal 1° gennaio 2021, in caso quindi di non corretto assolvimento dell’Imposta sulla fattura emessa (mancata dicitura, mancato flagBollo-virtuale –SI”, mancato inserimento dell’Imposta nei dati di riepilogo), verrà immediatamente “integrato” l’importo del Bollo da versare sul trimestre di riferimento con conseguente applicazione “automatica” della sanzione.

In tal caso verrà applicata, tramite comunicazione telematica, la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovuta, ridotta ad 1/3, da pagare entro 30 giorni.

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Viene prevista anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Decreto e il 31 maggio 2020.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 602/1973.

Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite Modello “F24

A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto per effettuare compensazioni di crediti attraverso il Modello “F24” passa da Euro 700.000 ad Euro 1 milione.

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ex art. 7, Dlgs. n. 218/1997;

b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis del Dlgs. n. 546/1992;

c) accordo di mediazione ai sensi dell’art 17-bis del Dlgs. n. 546/1992;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 70/1988, dell’art. 52 del Dpr. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, del Dlgs. n. 346/1990;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’artt. 10, 15 e 54 del Dpr. n. 131/1986;

f) atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte per le compensazioni, ex art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’Imposta di registro di cui al Dpr. n. 131/1986, nonché dei versamenti di cui all’art. 33, comma 1-bis del Dlgs. n. 346/1990 (Imposta sulle successioni e donazioni), al Dpr. n. 601/1973 (Imposta sostitutiva sui finanziamenti), e alla Legge n. 1216/1961 (Imposta sulle assicurazioni).

La proroga della sospensione si applica ai termini di versamento scadenti nel periodo 9 marzo 2020-31 maggio 2020.

Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di I grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra riportati e agli atti definibili ai sensi dell’art. 15, del Dlgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le predette disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel medesimo periodo, dovute in base agli atti rateizzabili sopra riportati, nonché per quelli derivanti dalla “definizione agevolata” prevista dagli artt. 1, 2, 6, e 7, del Dl. n. 119/2018.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non verranno rimborsati gli importi eventualmente versati nel periodo di proroga.

Art. 150 – Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

La norma in commento novella l’art. 10 Tuir, stabilendo quanto segue: “le somme di cui alla lett. d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. 2-ter. Ai sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1 e all’art. 29, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997”.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto in commento e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dpr. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate anteriormente alla stessa data.

La norma, pur corretta in sede di conversione in legge (nel testo previgente il Decreto faceva riferimento solo all’Agenzia delle Entrate ed ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/1997), non menziona però i pignoramenti presso terzi emessi “in proprio” dagli Enti Locali, senza l’ausilio dei Concessionari ex art. 53.

Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr. n. 602 del 1973

La disposizione interviene a colmare un vuoto normativo da parte del Decreto “Cura Italia”, atteso che quest’ultimo, con l’art. 68, hasospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli Enti Territoriali e da accertamenti esecutivi degli Enti Locali, ma nulla ha previsto in merito alle verifiche tramite il Portale di “Acquistinretepa”.

In particolare, ricordiamo che tutte le P.A. e le Società interamente pubbliche, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73, sono tenute, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00, ad effettuare la verifica in capo al beneficiario del pagamento, del suo stato di adempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ed in caso di inadempimento, la P.A. non può procedere al versamento di quanto dovuto, il tutto nei limiti e con le modalità di cui alla Piattaforma di “Acquistinretepa”, al fine di agevolare l’Agente della riscossione.                    

Orbene, fino all’emanazione del Decreto “Rilancio”, né l’art. 67, né l’art. 68, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), sono intervenuti in merito alla procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, la quale è rimasta, fino a quel momento, disciplinata esclusivamente dalla norma primaria e dal Dm. Mef 18 gennaio 2008, n. 40, sulla base della delega operata dall’art. 48-bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973 (vedi approfondimento in Entilocalinews n. 17 del 27 aprile 2020).

Pertanto, durante questo periodo, in base alle risposte fornite in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, a seguito dell’interrogazione tramite “acquistinretepa”, si erano delineate le seguenti situazioni:

a) debiti già scaduti all’8 marzo 2020(come risulta dalla verifica telematica): gli Enti e Società interamente pubbliche non dovevano procedere ad alcun pagamento, sebbene le procedure di notifica degli atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, fossero sospese fino al 31 maggio 2020 (ovviamente, nei limiti del debito del contribuente, già scaduto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con obbligo di versamento per la parte eccedente l’importo dell’inadempienza);

b) debiti in parte già scaduti all’8 marzo 2020 ed in parte non ancora scaduti a tale data: gli Enti e Società pubbliche non dovevano procedere al pagamento della sola quota parte già scaduta, mentre per la restante parte dovevano procedere al pagamento visto che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento;

c) debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli Enti e Società pubbliche dovevano già procedere al pagamento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento.

Finalmente, la norma in esame ha disposto, dal 20 maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) e per tutto il periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020 e quindi fino al 31 agosto 2020 [atteso che il periodo di sospensione dell’art. 68 è stato prorogato al 31 agosto 2020 per effetto dell’art. 154, comma1, lett. a) del Dl. “Rilancio”], la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A., anche nel caso in cui risultasse inadempiente, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più di cartelle di pagamento.

Inoltre, anche le verifiche già effettuate alla data del 20 maggio 2020, comprese quelle antecedenti l’8 marzo 2020, per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione

Il presente art. 154 dispone alcune modificazioni all’art. 68 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020).

Prorogato al 31 agosto il termine di sospensione dei versamenti relativi alla fase di riscossione coattiva del credito, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali per il recupero delle somme di propria competenza. La predetta sospensione si applica anche alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti Locali. Il termine era inizialmente fissato al 31 maggio.

Aggiunto inoltre il comma 2-ter al citato art. 68, il quale prevede che relativamente ai Piani di dilazione concessi dall’Agente nazionale della riscossione, in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai Provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’art, 19, comma 3, lett a), b) e c), del Dpr. n. 602/1973 (decadenza dal beneficio di rateazione, iscrizione a ruolo del debito ancora dovuto, nuova possibilità di rateazione del carico), si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

E’ altresì sostituito l’intero comma 3, dell’art. 68, del Dl. n. 18/2020. Secondo la nuova formulazione, il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, della cd. “rottamazione-ter” e del cd. “saldo e stralcio” non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applica la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del Dl. n. 119/2018.

Infine, è disposta l’introduzione del nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al nuovo testo del comma 3, possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19, del Dpr. n. 602/1973.

Art. 155 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

L’art. 155 riformula i contenuti dell’art. 1, commi 326, 327 e 328, della Legge n. 145/2018. Nello specifico, secondo il nuovo dettato del comma 326, al fine di garantire l’equilibrio gestionale del Servizio svolto dall’Agente nazionale della riscossione nel triennio 2020-2022, tenuto conto della prevista contrazione dei livelli di incasso a causa dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”, l’Agenzia delle Entrate eroga all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a Euro 300 milioni per l’anno 2020 incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019. L’erogazione deve essere effettuata entro il secondo mese successivo dall’approvazione del bilancio annuale di “AdE-R”.

Secondo il nuovo comma 327, se la quota dell’anno 2020 è inferiore ad Euro 300 milioni, la differenza tra i predetti Euro 300 milioni e la quota effettivamente erogata, saranno corrisposti nell’anno 2021. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, precisa il comma 328, costituisce la quota erogabile per l’anno 2022.

Art. 156 – Accelerazione delle procedure di riparto del “5 per mille” per l’esercizio finanziario 2019

L’art. in commento spiana la strada per anticipare, a massimo il 31 ottobre 2020, l’erogazione ai beneficiari delle somme loro destinate attraverso il meccanismo del “5 per mille”relativo all’esercizio finanziario 2019.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Con l’art. 157 viene disposto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 640, della Legge n. 190/2014 e dall’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 165 del Decreto in commento.

Dal termine iniziale del periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate non procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) Comunicazioni di cui agli artt. 36-bis (Imposte e contributi dovuti in base alle Dichiarazioni), e 36-ter (controlli formali delle Dichiarazioni), del Dpr. n. 600/1973;

b) Comunicazioni di cui all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972 (Iva dovuta in base alle dichiarazioni);

c) inviti all’adempimento legato alle Comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva ex art. 21-bis del Dl. n. 78/2010;

d) atti di accertamento dell’Addizionale erariale della Tassa automobilistica dei veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all’art.23, comma 21, del Dl. n. 98/2011;

e) atti di accertamento delle Tasse automobilistiche;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della Tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari ex Dpr. n. 641/1972.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sopra menzionati saranno notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di Tributi.

Al comma 3 viene stabilito che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), del Dpr. n. 602/1973, con riguardo alle Imposte sui redditi, sono prorogati, sono prorogati di 1 anno, relativamente a:

a) alle Dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione;

b) alle Dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute relativamente all’indennità di fine rapporto ex art. 19, del Dpr. n. 917/1986;

c) alle Dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle Dichiarazioni, prevista dall’art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973.

Per gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 6 del Decreto Mef 21 maggio e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20, del Dpr. n. 602/1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Al fine del differimento dei termini di cui al presente art. 157 in commento, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Le modalità di applicazione delle disposizioni presenti nel presente art. 157 verranno individuate con appositi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione in Legge n. 77/2020, il Legislatore ha chiarito, introducendo il comma 7-bis, che le disposizioni sopra evidenziate non si applicano alle entrate degli Enti territoriali, quindi trovano applicazione solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Con il nuovo comma 7-ter viene invece prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza della validità dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), viene intesa cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di Istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente, sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, prevista dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal suddetto art. 83.

Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del Modello “730

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 – Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma dell’art. 160 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Art. 164 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo periodo, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’ambito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti Enti.

I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio immobiliare della Difesa.

Art. 176 – Tax credit vacanze

Viene istituito, per l’anno 2020, un credito destinato ai nuclei familiari con Isee inferiore o uguale a Euro 40.000. Questa opportunità, denominata “Tax credit vacanze”, potrà essere usata dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da Imprese turistico ricettive, Agriturismo e Bed &breakfast che siano in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.

La misura massima del credito di cui sopra è pari a Euro 500, utilizzabili da un solo componente per nucleo familiare. Tale importo scende a Euro 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone e a Euro 150 per quelli composti da una sola persona.

Queste le condizioni per il suo utilizzo:

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola Impresa turistico ricettiva, da un singolo Agriturismo o da un singolo Bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, nel quale è indicato il Codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’Intermediazione di soggetti che gestiscono Piattaforme o Portali telematici diversi da Agenzie di viaggio e Tour operator.

Tale credito è fruibile dal “viaggiatore” esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 20% sarà recuperato in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente in questione.

Gli sconti di cui sopra saranno rimborsati agli albergatori sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Art. 177 – Esenzioni dall’Imposta municipale propria-Imu per il Settore turistico

La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata Imu, scadente il 16 giugno 2020 per i possessori dei seguenti immobili:

a) immobili adibiti a Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli Stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella Categoria catastale “D/2” e gli immobili degli Agriturismi, dei Villaggi turistici, degli Ostelli della gioventù, dei Rifugi di montagna, delle Colonie marine e montane, degli Affittacamere per brevi soggiorni, delle Case e appartamenti per vacanze, dei Bed & breakfast, dei Residence e dei Campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella Categoria catastale “D” in uso da parte di Imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Tale Categoria di immobili è stata introdotta in sede di conversione in Legge n. 77/2020 del Decreto n. 34/2020.

Le minori entrate conseguite dai Comuni verranno ristorate attraverso l’istituzione di un “Fondo” presso il Ministero dell’Interno con dotazione di Euro 77 milioni per l’anno 2020, incrementato di 2,10 milioni rispetto a quanto inizialmente stanziato.

Artt. 178, 179 e 182 – Misure per il sostegno del Settore turistico

Gli artt. 178, 1790 e 182 mettono in campo – attraverso lo strumento dei Fondi istituiti nello Stato di previsione del Mibact – delle risorse finanziarie volte a sostenere uno dei Settori che stanno risentendo in misura più massiccia dell’emergenza sanitaria in corso: quello turistico.

Il primo intervento conta su una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 20201. Tale “Fondo” è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio e Fondi di investimento, gestiti da Società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Il secondo è finalizzato alla promozione del Turismo in Italia e conta su una dotazione di Euro 20 milioni per l’anno corrente.

Chiude il cerchio il “Fondo” finalizzato al sostegno delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator, con una dotazione di Euro 25 milioni per l’anno 2020.

In sede di conversione sono state notevolmente ampliate le previsioni di cui all’art. 182. Tra le novità, si segnala che, in base al nuovo comma 1-bis, è offerta la possibilità a studenti universitari e dottorandi, di viaggiare gratuitamente sui treni italiani per un mese e di entrare, nell’arco dello stesso arco di tempo, sempre gratuitamente, dentro Musei, Monumenti, Gallerie e Siti archeologici italiani. L’iniziativa è valida solo per l’anno corrente e fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa, fissato in Euro 10 milioni.

Il comma 2-bis del medesimo articolo ha inoltre previsto che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 77/2020 in commento, l’Istat definisca, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, una classificazione volta all’attribuzione di un codice Ateco specifico nell’ambito di ciascuna delle attività del Commercio, della Ristorazione e delle Strutture ricettive, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per far questo l’Istituto si potrà avvalere, tra le altre cose, anche della collaborazione dei Comuni che potranno segnalare le aree a maggiore densità turistica presenti nel proprio territorio, o quelle vicine ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti Unesco.

Art. 180 – Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’Imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

Per l’anno 2020 viene disposta l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un Fondo pari ad Euro 100 milioni, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’Imposta di soggiorno in conseguenza delle misure adottate per far fronte all’emergenza da “Covid-19”.

La ripartizione avrà luogo previo approvazione del Dm. Interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata vigore del Decreto in commento.

Il comma 3 del presente art. 180 dispone l’introduzione del comma 1-ter all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011; nello specifico, viene disposto che il gestore della Struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di soggiorno ex art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere trasmessa cumulativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposito Decreto Mef, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997, mentre l’omessa o infedele presentazione della Dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Le medesime disposizioni vengono allargate anche alle cd. “locazioni brevi” di cui all’art. 4, del Dl. n. 50/2017.

Art. 181 – Sostegno delle Imprese di pubblico esercizio

Le Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di Tosap e Cosap.

Nel medesimo intervallo temporale, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente Locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al Dpr. n. 160/2010, ovvero per via telematica, in deroga alla normativa in materia di Imposto di bollo di cui al Dpr. n. 642/1972.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in Legge n. 77/2020, ha disposto che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Dlgs. n. 114/1998, sono esonerati dal pagamento dell’occupazione temporanea ai fini Tosap e Cosap dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020. I Comuni rimborsano ai contribuenti (comma 1-ter) la quota già versata per l’occupazione effettuata nel periodo di che trattasi. I Comuni verranno ristorati tramite un Fondo istituito presso il MinInterno di dotazione pari ad Euro 12,5 milioni, la cui ripartizione verrà resa nota previa adozione di apposito Decreto MinInterno entro 40 giorni dalla data di conversione in Legge n. 77/2020 del Decreto in commento.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza sanitaria, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, effettuata da parte dei soggetti sopra riportate, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alla concessione di autorizzazioni.

Per la posa in opera delle predette strutture amovibili non si applica il termine di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del Dpr. n. 380/2001.

Ai sensi del nuovo comma 4-bis, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, ,sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo le Linee-guida che verranno adottate dal Mise entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai Registri camerali.

Il comma 4-ter, anch’esso introdotto in sede di conversione in legge, dispone che nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Per il ristoro del mancato gettito ai Comuni, viene istituito un “Fondo” con dotazione di Euro 127,5 milioni per l’anno 2020, per la cui ripartizione tra gli Enti interessati si provvede previa emanazione di apposito Decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Artt. da 183 a 191 – Misure per il Settore Cultura

Gli artt. da 183 a 191 introducono una serie di disposizioni volte a sostenere il Settore culturale in senso lato: dal Cinema al Teatro, dall’Editoria alle Fondazioni lirico-sinfoniche, le Fiere, i Congressi, ecc.

Innanzitutto, novellando le previsioni di cui all’art. 89 del Decreto “Cura Italia”, si dispone che la dotazione complessiva del “Fondo per le emergenze dedicato a spettacolo, cinema e audiovisivo”, passi da Euro 130 a Euro 245 milioni per il 2020.

Vengono inoltre istituiti, sempre nello Stato di previsione del Mibact:

  •  un “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, con una dotazione di Euro 210 milioni, che saranno utilizzati per sostenere Librerie, filiera dell’Editoria, Musei ed altri Istituti e luoghi della cultura oltre che per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, nel periodo emergenziale, di spettacoli, fiere, congressi e mostre;
  • un “Fondo”, con una dotazione di Euro 50 milioni per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Tra le numerose altre disposizioni volte a contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria sul comparto in questione, si segnala (art. 183, comma 9) l’estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della Cultura (cd. “Art bonus”) anche ai complessi strumentali, alle Società concertistiche e corali, ai Circhi e agli Spettacoli viaggianti.

Tra le numerose modifiche apportate in sede di conversione, si segnala il fatto che il nuovo art. 185-bis ha autorizzato la spesa di Euro un milione da utilizzare, nell’arco del 2020, per riqualificare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale inserito nella celebre lista Unesco.

Quanto alla Stampa, al fine di prevenire il crollo degli investimenti pubblicitari che minerebbe la sopravvivenza di una serie di realtà editoriali, tra cui giornali ed emittenti televisive, l’art. 186 ha novellato una disposizione introdotta dall’art. 98 del Dl. n. 18/2020, rafforzando così lo strumento in questione. Nello specifico, per il solo 2020, è introdotta una modifica alla disciplina del contributo di cui all’art. 57-bis del Dl. n. 50/2017 (c.d. “Manovrina”, vedi Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017), destinato alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli Enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (cartacea e non) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per il solo 2020, tale contributo è concesso – sempre sotto forma di credito d’imposta – nella misura unica del 50% (contro il 30% stabilito dal Decreto “Cura Italia”) del valore degli investimenti effettuati, anziché del 75% del valore incrementale degli stessi.

Sempre per il solo anno 2020, con riferimento al commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, si dispone che l’Iva possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, anziché l’80% previsto in via ordinaria.

Tra le ulteriori misure dello stesso tenore, si segnalano:

  • il credito d’imposta dell’8% per l’acquisto della carta per la stampa da parte di Editori iscritti al Roc;
  • il “Bonus una tantum” fino a Euro 500, entro il limite di Euro 7 milioni per l’anno 2020, destinato alle Edicole;
  • il credito d’imposta per i servizi digitali rivolto agli Editori iscritti al Roc che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Si parla di un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Art. 196 – Interventi a favore delle Imprese ferroviarie

Previsto un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale – finalizzato a compensare i minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria relativamente al periodo compreso tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020.

Per le medesime finalità, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai Servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del Servizio ferroviario non è dovuto per il periodo dal 10 marzo al 30 giugno 2020, mentre viene progressivamente ridotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Art. 200 – Disposizioni in materia di “Trasporto pubblico locale

E’ istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo con una dotazione iniziale di Euro 500 milioni per l’anno 2020 al fine di sostenere il Settore del “Trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri”. Il “Fondo” è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Inoltre, il “Fondo” è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai Servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” dall’attuazione delle misure previste dall’art. 215 del presente Decreto “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e Tpl” (rimborso abbonamenti e titoli di viaggio per mancata utilizzazione

Con Dm. Mit, da adottarsi entro il 18 giugno 2020, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse alle Imprese di “Trasporto pubblico locale e regionale”, alla gestione governativa della Ferrovia circumetnea, alla Concessionaria del Servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli Enti affidanti nel caso di contratti di servizio “grosscost”.

Al fine di evitare sovra-compensazioni di risorse, i criteri sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Il comma 3 prevede che, in considerazione delle riduzioni dei Servizi di “Trasporto pubblico passeggeri” conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale disposizione è prevista solo per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i Servizi ferroviari interregionali indivisi.

La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale” (art. 16-bis, comma 1, del Dl. n. 95/2012) è effettuata senza l’applicazione di penalità, applicando le modalità stabilite dal Dpcm. 11 marzo 2013.

Inoltre, in attesa dell’emanazione dei Decreti di cui all’art. 1, comma 3, del Dl. n. 16/2005, e di cui all’art. 1, comma 1230, della Legge n. 296/2006 (assegnazione risorse per assicurare il rinnovo del Ccnl. delle Aziende di Trasporto pubblico locale), con Decreto Mit, è ora autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell’80% di dette risorse a decorrere dall’anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all’attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale. L’erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse arretrate spettanti, per gli anni di competenza dal 2014 al 2018, ai sensi delle citate norme, saranno effettuate in un’unica soluzione, con Dm. Mit, da emanare entro il 17 ottobre 2020.

Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione, prevede che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virusSarsCoV-2”, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’art. 87, comma 2, del “Codice della Strada”, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi (noleggio con conducente).

Il comma 7 ha sospeso sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi di trasporto, nonché fino al 31 giugno 2021 quelle relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegarli entro il medesimo termine del 30 giugno 2021. La finalità è quella di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica per le Regioni, gli Enti Locali e i gestori di Servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale”, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace il rinnovo del materiale rotabile destinato ai Servizi di “Trasporto”.

Per le medesime finalità non trovano applicazione, fino al 30 giugno 2021, le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi.

E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la Convenzione Consip-Autobus 3, stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Sempre fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale, possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l’installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all’acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all’utilizzo di detti mezzi per l’integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.

Il comma 9-bis, infine stabilisce che le risorse previste dall’art. 30, comma 14-ter, nono periodo, del Dl. n. 34/2019, sono ulteriormente incrementate di Euro 10 milioni per l’anno 2020 trattasi di fondi da destinare alla promozione e all’adozione di specifiche strategie di intervento nella Pianura Padana per ridurre l’inquinamento dell’aria.

Art. 200-bis – “Buono viaggio

La norma, inserita in sede di conversione, istituisce il c.d. “Buono viaggio”: uno strumento destinato a persone disabili, con mobilità ridotta o patologie accertate, che siano residenti in Comuni capoluogo di Città metropolitane o capoluoghi di Provincia. Fino all’esaurimento delle risorse stanziate a questo scopo (Euro 5 milioni per il 2020), a queste persone – anche ove si spostino con un accompagnatore – sarà corrisposto un buono pari al 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di Euro 20 a viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati in taxi o tramite noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’Isee.

Con Decreto interministeriale Mit-Mef, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 77/2020 del Decreto n. 34/2020 in commento, si provvede al trasferimento delle risorse in favore dei Comuni coinvolti.

Questi i criteri di riparto:

a) l’80% del totale (Euro 4 milioni) sarà assegnato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune interessato;

b) il restante 20% (Euro un milione) sarà ripartito in parti uguali tra tutti gli Enti coinvolti.

Saranno poi gli Enti Locali a dover individuare i beneficiari e a fissare i relativi contributi, dando priorità ai nuclei familiari più colpiti dall’emergenza epidemiologica e più bisognosi, privilegiando quelli che non godano già di misure di sostegno pubblico.

Art. 201 – Incremento “Fondo Salva-opere

E’ incrementato Euro 40 milioni per l’anno 2020 il Fondo “Salva-opere” (art. 47 del Dl. n. 34/2019), con la finalità di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del “Covid-19”.

Per le medesime finalità l’erogazione delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, è effettuata, ai sensi dell’art. 47, comma 1-quinquies, del citato Dl. n. 34/2019 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018), per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis, del medesimo art, 47, e pertanto per complessivi Euro 82 milioni a fronte dei Euro 45 milioni attualmente disponibili e stanziati per soddisfare detti operatori economici.

Ai fini del pagamento nei confronti dei creditori suddetti, il Mit non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all’espletamento della procedura ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.

Art. 205 – Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le Isole maggiori e minori

La norma in commento estende l’efficacia della Convenzione tra il Mit e la Società Cin Spa, relativa ai collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le Isole maggiori e minori. La validità è prorogata fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alle norme dell’Ue entro il 18 luglio 2021.

Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo “Codice” avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante.

Fuori dei casi sopra previsti, l’anticipazione del prezzo può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, in merito alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla Stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

E’ previsto lo stanziamento di ulteriori fondi ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, per un periodo di 90 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del “Covid-19”, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali nella cd. “Fase 2”.

Previsto inoltre che, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Art. 211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche

Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri Piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti.

L’aggiornamento dei Piani di sicurezza con riferimento all’emergenza da “Covid-19” tiene conto delle Linee-guida sulla gestione dell’emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei Principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

Sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le Società che gestiscono le infrastrutture individuate con i Decreti dirigenziali emanati dal Mise e dal Mit ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 61/2011, nonché le Società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi Decreti direttoriali in funzione dell’emergenza da “Covid-19”;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al Dlgs. n. 65/2018;

c) le Società e gli Enti che gestiscono od ospitano i Sistemi spaziali dell’Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i Sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra Società o Ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con Dpcm., su proposta dei Ministri competenti.

Artt. 212 e 213 – Disposizioni in favore del Comune di Taranto

Al fine di anticipare le misure previste dal “Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile”, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai Servizi di “Trasporto pubblico urbano”, sono attribuiti al Comune di Taranto Euro 10 milioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al “Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile”.

Inoltre, al fine di ridurre la congestione nel Comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di Euro 130 milioni in favore del Comune stesso per la realizzazione di un Sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici.

Art. 214Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell’Anas e delle Imprese esercenti attività di Trasporto ferroviario

A seguito dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” è autorizzata la spesa di Euro 25 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare Anas Spa della riduzione delle entrate relative all’anno 2020.

Per garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all’Anas Spa:

  • Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione dell’Intervento denominato “SS 42-variante Trescore-Entratico”;
  • Euro 10 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione dell’Intervento denominato “Collegamento tra la Strada statale n. 11-Tangenziale ovest di Milano-variante di Abbiategrasso”.

È inoltre autorizzata la spesa di Euro 70 milioni per l’anno 2020 e di Euro 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano Servizi di “Trasporto ferroviario di passeggeri e merci” non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza “Covid-19” registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. L’erogazione dei fondi alle Imprese indicate è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 215 – Misure di tutela per i pendolari di “Trasporto ferroviario” e “Trasporto pubblico locale

In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da “Covid-19”, dei titoli di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – le Aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di Servizi di “Trasporto pubblico locale” procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso optando per una delle seguenti modalità:

  1. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio non usufruito, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  2. prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Ai fini del rimborso gli aventi diritto inviano al vettore:

  1. la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio;
  2. la dichiarazione rilasciata ai sensi del Dpr. n. 445/2000 relativa al mancato utilizzo del titolo di viaggio.

Entro 30 giorni della ricezione della documentazione, il vettore procede al rimborso.

Artt. da 216 a 218-bis – Disposizioni in tema di Impianti sportivi e sport in generale

L’art. 216 intende agevolare le Associazioni e Società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di Impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali (tra cui gli Enti Locali), che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Con la norma in commento, i soggetti Concessionari possono sottoporre all’Ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei Provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’Operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al 50% dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.

Se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione.

La norma si applica a decorrere dai Dpcm. attuativi dei Dl. n. 6/2020 e n. 19/2020, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato.

L’art. 217, per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel Settore sportivo, prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive venga destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del “Fondo Salva sport”, per misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

L’art. 218, in previsione dell’ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la Stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021, si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.

In sintesi:

  • da un lato, prevede l’esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del Coni e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano Organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado;
  • dall’altro, introduce un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al Tar e Consiglio di Stato.

In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del sopra citato pacchetto di norme, sono stati introdotti gli artt. 217-bis e 218-bis.

Il primo prevede una integrazione della dotazione finanziaria necessaria per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle relative Strutture e Impianti per la pratica dello Sport negli Atenei pesantemente colpite dall’emergenza epidemiologica.

Il secondo autorizza la spesa di Euro 30 milioni per il 2020 a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito Registro tenuto dal Coni, da ripartire con Dpcm., su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, per la cui emanazione non è previsto un termine.

Artt. da 222 a 226 – Misure per l’Agricoltura

Gli artt. da 222 a 226 in commento introducono una serie di disposizioni volte a sostenere il Settore agricolo, la Pesca e l’Acquacoltura. Per raggiungere tale scopo viene istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, che conta, per l’anno corrente, su una dotazione di Euro 500 milioni per il 2020.

Tra le altre novità si segnalano:

  • l’aumento, dal 50 al 70, della percentuale di anticipo dei contributi Pac che può essere richiesta con la procedura ordinaria;
  • la possibilità, per i Consorzi di bonifica, di accedere a dei mutui (con interessi a carico del bilancio dello Stato) per finanziare lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, evitando così situazioni di crisi di liquidità;
  • l’aumento, pari a Euro 250 milioni, delle risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti.

Artt. da 227 a 229 – Misure per l’Ambiente

Le disposizioni in commento, il cui filone riguarda l’Ambiente in senso lato, includono l’istituzione di un Fondo di Euro 40 milioni per la concessione, nel 2020, di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie Imprese, che operano nelle “Zone economiche ambientali” (Zea) di cui al Dl. n. 111/2019, costituite nei Parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del Parco.

Il “Fondo” in parola finanzierà dei contributi straordinari rivolti alle Imprese di cui sopra che abbiano sofferto una riduzione del fatturato conseguente all’emergenza in corso. Per poterli ottenere, le Imprese e gli Operatori devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all’interno di una Zea, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto Decreto ed essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Vengono inoltre introdotte una serie di disposizioni volte a promuovere delle forme di mobilità sostenibile alternative al “Trasporto pubblico locale”. In particolare, si parla di un “buono mobilità” utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l’uso di forme di mobilità condivisa (eccezion fatta per il car sharing).

Il buono copre il 60% della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a Euro 500. Il buono, che non è ripetibile, è destinato ai maggiorenni residenti di Città capoluogo (di Regione o di Provincia), di Comuni con più di 50.000 abitanti o di Città metropolitane.

Estesa ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica l’applicabilità del buono già previsto per la rottamazione di veicoli inquinanti. La condizione è che le rottamazioni di che trattasi vengano effettuate nell’arco del 2021. Questo secondo buono “rottamazione” è cumulabile con quello “mobilità”.

Si segnala inoltre che il comma 4 dispone che le Imprese o le Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti in una singola unità locali ed ubicate in zone urbane con le caratteristiche ivi previste, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale. Si prevede a tal fine la nomina del “mobility manager” che, nel caso delle P.A., dovrà essere scelto dal personale in ruolo.

Art. 229-bis – Disposizioni per lo smaltimento dei “dispositivi di protezione individuale

Per fronteggiare il problema dell’incremento di rifiuti derivanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso nell’ambito delle misure anti-contagio, l’art. 229-bis in commento dispone che il Ministero della Salute adotti, entro l’anno, una o più Linee-guida che dettino:

a) specifiche modalità di raccolta dei “dpi” usati presso esercizi della grande distribuzione, P.A. e grandi utenze del Settore terziario;

 b) specifiche modalità di raccolta dei “dpi” utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

Viene inoltre stanziato, per il 2020, Euro 1 milione per finanziare un Programma sperimentale per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei “dispositivi di protezione individuale”.

Sempre al fine di ridurre l’inquinamento correlato allo smaltimento dei dispositivi di sicurezza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in commento, il Ministero dell’Ambiente, sentito il Dicastero della Salute, è chiamato a fissare con proprio Decreto i criteri ambientali minimi relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai “dispositivi di protezione individuale” e ai “dispositivi medici”. Ciò allo scopo di favorire la diffusione di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Vengono infine previste sanzioni da Euro 30 a Euro 150 per chi abbandoni in giro mascherine e guanti monouso.

Artt. da 230 a 238 – Misure per l’Istruzione

Questo pacchetto di disposizioni, dedicati al mondo delle Istituzioni scolastiche, comprende lo stanziamento di Euro 331 milioni che vanno ad alimentare il “Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolasticheex art. 1, comma 601, della Legge n. 296/2006.

Tali somme dovranno essere destinate a:

a) l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Il nuovo art. 231-bis introduce una serie di misure che aprono la strada alla ripresa dell’attività didattica in presenza. In particolare, è data facoltà ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali di:

– derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe;

– attivare ulteriori posti di incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e Ata;

– prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.

Di particolare interesse per gli Enti Locali è certamente l’art. 232, che introduce una serie di disposizioni in materia di Edilizia scolastica volte a semplificare le procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi, garantire liquidità alle Amministrazioni territoriali e alle Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori e a velocizzare l’esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. In particolare, l’art. 232, comma 4, autorizza gli Enti Locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. “Sal”), per interventi di Edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

Specifiche disposizioni riguardano, poi, gli interventi finanziati con i c.d. “Mutui Bei” e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative.

Rientra in questo pacchetto di misure anche lo stanziamento di Euro 165 milioni da destinare, nell’anno corrente, ai soggetti che gestiscono Servizi educativi ed Istituzioni scolastiche dell’infanzia privati. Ciò a titolo di compensazione della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del “Covid-19”.

Quanto all’Istruzione universitaria o nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli Enti di ricerca, vengono stanziati Euro 62 milioni per finanziare, in via prioritaria, le iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

Inoltre, al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del Sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell’anno 2021, in deroga ai vincoli vigenti, l’assunzione di ricercatori nel limite di spesa di Euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.

Art. 239 – “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

E’ istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 50 milioni, assegnato al Ministero per l’Innovazione tecnologica al fine di favorire lo sviluppo di servizi on line accessibili e integrati, mediante la diffusione dell’identità digitale “Spid”, PagoPA e del domicilio digitale, tenendo conto prioritariamente degli aspetti correlati alla cybersecurity. Con uno o più Decreti del Ministero delegato saranno individuati gli interventi. La misura pertanto non è volta a trasferire fondi all’Ente, ma piuttosto a stimolare la domanda di servizi on line da parte dei cittadini. Si rammenta che mediante l’art. 75 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) è stato concesso all’Ente la possibilità di acquistare fino al 31 dicembre 2020, SaaS in deroga alle procedure di affidamento previste dal “Codice degli Appalti”.

Art. 241 – Utilizzo del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” per il contrasto all’emergenza Covid-19

L’art. 241 in commento consente, eccezionalmente per gli anni 2020 e 2021, l’utilizzo delle risorse “Fondo Sviluppo e Coesione” rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da “Covid-19”.

Art. 243 – Incremento del “Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne” a seguito dell’emergenza “Covid-19

Al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del Settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da “Covid-19”, viene modificato l’art. 1, della Legge n. 205/2017, aggiungendo i commi 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

Il comma 65-quinqies incrementa il “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” di Euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Con apposito Dpcm., su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, saranno individuati gli Enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Il medesimo Decreto ripartirà le risorse tra i Comuni svantaggiati e stabilendo i termini e le modalità di accesso nonché di rendicontazione per la realizzazione dei seguenti interventi:

  1. adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di 5 anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
  2. concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
  3. concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal Dpcm. di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

Il comma65-septies, in coerenza con la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, destina un importo pari a Euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al finanziamento di borse di studio per “dottorati comunali” da parte dei Comuni presenti nelle aree interne.

I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 dell’Onu, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative.

Entro il 18 agosto 2020 il Miur, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, stabilisce, con proprio Decreto, criteri e modalità per la stipula delle Convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali.

Art. 245 – Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

Con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud”, nonché per sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria, i fruitori possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante pari a:

a) Euro 15.000 per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) Euro 10.000 per ciascun socio, fino ad un importo massimo di Euro 40.000 per ogni impresa.

Art. 246 – Sostegno al “Terzo Settore” nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19

L’art. 246 prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del Mezzogiorno, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza “Covid-19”, individuando come soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale.

Art. 247 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione Ripam

La diposizione introduce, in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate.

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di Plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei Prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.

La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente art. 247 è presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di Aziende pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e registrarsi nella Piattaforma attraverso il “Sistema pubblico di identità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di Cineca Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle Amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La Commissione esaminatrice e le Sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni (comma 7).

Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente art., è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale già definito dal Ccnl., anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole P.A. per ciascuna qualifica o profilo.

Nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 3, comma 15, della Legge n. 56/2019, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, individua i componenti delle Commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente art., i termini di cui al comma 10 dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente art. 247, sono rideterminati, rispettivamente, in 10 e 15 giorni.

Alle procedure concorsuali di cui al presente art. non si applica la riserva per gli interni di cui all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001.

Per le procedure di cui al presente art. 247, i termini per la cd. “mobilità obbligatoria” previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, ai fini dell’assegnazione del personale da ricollocare e della possibilità di procedere da parte della P.A. richiedente in assenza di riscontro, sono stabiliti, rispettivamente, in 7 e 15 giorni (anziché 15 e 45 giorni).

Art. 248 – Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle P.A.

Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, già bandite alla data di entrata in vigore del presente Decreto (19 maggio 2020) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del “Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni” (Ripam) può modificare, su richiesta delle Amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate.

Alle Commissioni esaminatrici e alle Sottocommissioni si applica il comma 7 dell’art. 247.

In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Ripam che, alla data di entrata in vigore del Dl. n. 34/2020, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle Amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Art. 249 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle P.A.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lett. a) e b), del comma 1, dell’art. 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7, dell’art. 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 247, possono essere applicati dalle singole Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.

Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

La disposizione in commento al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, ha previsto che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, adeguino le misure di prestazione in presenza indifferibili di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), e comma 3 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’art. 87, comma 1, lett. a), del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020) cessa di avere effetto.

Le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti Autorità.

Le Amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza al fine di dare attuazione alle esigenze di adeguamento organizzativo di cui al comma 1. L’attuazione delle misure di cui al presente art. 263 è valutata ai fini della performance.

La presenza dei lavoratori negli Uffici all’estero di P.A è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del “Covid-19”, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

In sede di conversione sono stati inseriti il comma 4-bis e il comma 4-ter.

Il comma 4-bis, modificando l’articolo 14 della Legge n. 124/2015, recante disposizioni in tema di “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche” ha previsto al comma 1, lett. a), che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le P.A. redigano, sentite le Organizzazioni sindacali il “Piano organizzativo del lavoro agile” (“Pola”), quale Sezione del documento di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 150/2009 (“Piano della performance”). Il “Piano” individua le modalità attuative del “lavoro agile” prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del “Pola”, il “lavoro agile” si applica ad almeno il 30% dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del “Pola” restano acquisite al bilancio di ciascuna Amministrazione. Con il comma 1, lett. b), modificando il comma 3 dell’art. 14, si è stabilito che l’adozione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-Città ed Autonomie locali di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, debba contenere la definizione degli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8, è sostituito dal Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentita sempre la Conferenza unificata di cui sopra. Con questo Decreto possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolto alle P.A., ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge n. 81/2017, per quanto applicabile alle P.A., nonché regole inerenti l’organizzazione del lavoro e finalizzate a promuovere il “lavoro agile” e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Con il comma 1, lett. c), dopo il comma 3, dell’art. 14, si è inserito il comma 3-bis, che istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche.

Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza “Covid-19

Per garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle Imprese in relazione all’emergenza “Covid-19”, dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020:

  1. nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di Pubbliche Amministrazioni, in relazione all’emergenza da “Covid-19”, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011;
  2. i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990, adottati in relazione all’emergenza “Covid-19”, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-novies, comma 1, della medesima Legge n. 241/1990. Il termine decorre dalla adozione del Provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali;
  3. qualora l’attività in relazione all’emergenza “Covid-19” sia iniziata sulla base di una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui agli artt. 19 e seguenti, della Legge n. 241/1990, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di 3 mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 19;
  4. per i procedimenti di cui alla lett. a), la revoca del provvedimento di cui all’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
  5. nelle ipotesi di silenzio assenso di cui all’art. 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
  6. gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria “Covid-19” sono comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa comunicazione all’Amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria “Covid-19”. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla Parte II del Dlgs. n. 42/2004. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere realizzate, ove conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente, è richiesto all’Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro 60 giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una Conferenza di servizi semplificata ai sensi degli artt. 14 e seguenti, della Legge n. 241/1990.

Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e Imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da “Covid-19”, il comma 2 dell’art. 264 in commento apporta alcune modifiche al Dpr. n. 445/2000 ed al Dlgs. n. 82/2005.

Con particolare riferimento al Dpr. n. 445/2000:

  • viene modificato il comma 1 dell’art. 71, in materia di controlli sulle autocertificazioni. La novellata versione prevede che “le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;
  • in materia di revoca dei benefici, all’art. 75, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’Amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio”;
  • in materia di norme penali, al comma 1 dell’art. 76 è aggiunto in fine il seguente periodo: “la sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.

Con particolare riferimento al Dlgs. n. 82/2005, all’art. 50 è aggiunto il comma 2-ter in base al quale “le Pubbliche Amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di Accordi-quadro. Con gli stessi accordi, le Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’art. 2 del Dpr. n. 445/2000, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’art. 71, comma 4 del medesimo Decreto”.

Inoltre, nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra P.A.. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’Amministrazione procedente o di altra Amministrazione.

Art. 265-bisClausola di salvaguardia

Tutte le disposizioni del Decreto n. 34/2020 in commento si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.