“Decreto Salva Roma”: in G.U. il Dl. n. 16/14, con disposizioni urgenti in materia di finanza locale

E’ stata pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014, ed è in vigore da tale giorno, il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, titolata “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire al funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche , composto da 21 articoli.

Il Decreto vara numerose disposizioni in materia di finanza locale. In materia di tributi locali, il Decreto è intervenuto variando diverse disposizioni Tari/Tasi introdotte dalla “Legge di stabilità 2014”, tra l’altro prevedendo la possibilità per i Comuni di innalzare le aliquote Tasi dello 0,8 per mille, al fine di finanziare le detrazioni per l’abitazione principale.

Segnaliamo che il Provvedimento interviene, riprendendo parte delle norme del non convertito Dl. 151/13, per mettere momentaneamente in sicurezza il bilancio di Roma Capitale, provvedendo anche ad eliminare del tutto la web tax e prorogando la sanatoria per le cartelle esattoriali al 31 marzo 2014.

A seguire, segnaliamo le numerose disposizioni che rilevanti per gli Enti territoriali.

Art. 1 – Disposizioni in materia di Tari e Tasi

Il comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 1, comma 667, della “Legge di stabilità 2014”, prevedendo che i Comuni possono superare, per l’anno 2014, i limiti d’imposizione Tasi nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che le maggiori risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principali e per gli immobili ad esse equiparate dalla normativa Imu, tali da generare effetti sul carico di Imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu a tale tipologia di immobili, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13, del Dl. n. 201/11.

Con la lett. b) è stato disposto che la Tasi potrà essere versata tramite Modello “F24” nonché con apposito bollettino postale. Quindi, è stata preclusa la possibilità, per il contribuente, di versare il Tributo con le altre modalità di pagamento offerte dai Servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per quanto riguarda la Tari, sia Tributo che Corrispettiva, è stata esclusa la possibilità di effettuare il versamento della Tassa tramite apposito bollettino postale, come precedentemente previsto.

Con la lett. c) è stato modificato il comma 691, della “Legge di stabilità 2014”, stabilendo che la riscossione della Tari, sia Tributo che Corrispettiva, possa essere ora affidata, fino alla scadenza del relativo contratto in essere, ai soggetti che al 31 dicembre 2013 avevano in affidamento il “Servizio di gestione dei rifiuti” o il “Servizio di accertamento e riscossione Tares”.

Con la lett. d) è stato innalzato da Euro 500 milioni ad Euro 625 milioni il contributo attribuito ai Comuni, senza più la necessità di vincolare l’entrata al finanziamento di detrazioni Tasi sull’abitazione principale e immobili assimilati; ai fini della determinazione della quota spettante ad ogni Comune, il Mef dovrà tener conto dei gettiti standard ed effettivi Imu e Tasi. Non è più previsto il termine del 28 febbraio 2014 per l’adozione del Decreto Mef di riparto dei fondi tra i vari Enti.

Il comma 3 esenta da Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili, posseduti nel proprio territorio, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra gli Enti citati e degli Enti del Ssn., destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Anche in materia Tasi, sono state riproposte le esenzioni di cui all’art. 7, del Dlgs. n. 504/92, già previste per l’Imu dall’art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11, tranne l’esenzione prevista per i terreni agricoli per i territori montani, in quanto i terreni agricoli sono stati esclusi dal campo di applicazione della Tasi. Restano ferme, in materia di requisiti per accedere all’esenzione Imu da parte degli immobili di proprietà di Enti non commerciali, le disposizioni previste dall’art. 91-bis, del Dl. n. 1/12 .

Il comma 4 ha esteso le procedure di rimborso e di correzione degli errati versamenti di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/13, previste inizialmente soltanto per l’Imu, a tutti i tributi locali. Un Decreto Mef stabilirà le modalità applicative delle disposizioni citate a tutti i tributi locali.

Art. 2 – Ulteriori modificazioni alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comma 1, lett. a), ha abrogato l’art. 1, comma 33, della “Legge di stabilità 2014” riguardante la vendita di spazi pubblicitari on-line; tale norma prevedeva che i soggetti passivi Iva (compresi gli Enti Locali) che intendevano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, nonché spazi pubblicitari on line e di link sponsorizzati, dovevano rivolgersi a soggetti titolari di una Partita Iva italiana.

La lett. b) ha nuovamente prorogato al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, originariamente previsto per il 1° gennaio 2011 e prorogato dalla “Legge di stabilità 2014” al 1° maggio 2014.

La lett. c) ha prorogato al 31 marzo 2014 il termine entro il quale i contribuenti possono aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; di conseguenza, la lett. d) ha adeguato il periodo di sospensione della riscossione dei predetti crediti erariali prorogando il termine ultimo dal 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014.

La lett. e) ha abrogato la dibattuta possibilità, riconosciuta in capo ai Comuni in materia di Tari, di prevedere riduzioni, della parte variabile della tariffa, proporzionali alla quantità di rifiuti speciali avviati al recupero dai produttori. Pertanto, ora risulta pacifico che, per l’applicazione del comma 661 della “Legge di stabilità 2014”, la Tari non è dovuta dai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani quando risulta dimostrato il loro smaltimento in privativa.

La lett. f) ha sostituito il comma 669 della “Legge di stabilità 2014”, escludendo dal campo di applicazione Tasi le aree scoperte ed i terreni agricoli; conseguentemente, la lett. g) ha abrogato il comma 670 che disponeva l’esclusione da Tasi delle aree scoperte non operative e le aree comuni condominiali.

La lett. h) ha abrogato il comma 679, lett. f), della “Legge di stabilità 2014”, escludendo la possibilità, per i Comuni, di prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di superfici soggette eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Art. 3 – Disposizioni per gli Enti Locali in difficoltà finanziarie

Il comma 1 ha integrato l’art. 243-quater, del Tuel, recante la disciplina inerente esame del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” e al controllo sulla relativa attuazione, disponendo, al comma 5, che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese fino alla scadenza del termine di 30 giorni previsto per procedere all’impugnazione della Delibera di approvazione o di diniego del “Piano pluriennale di riequilibrio”. Nel caso di presentazione del ricorso, le stesse procedure sono sospese sino alla relativa decisione.

Il comma 2 ha modificato l’art. 1, della Legge n. 147/13, introducendo il comma 573-bis, con il quale si dispone che, per l’esercizio 2014, agli Enti Locali che hanno presentato nel 2013 il “Piano di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel, per i quali la competente Sezione regionale della Corte dei conti abbia deliberato, è data facoltà, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del diniego, di riproporre un nuovo “Piano di riequilibrio”, previa Deliberazione consiliare. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso, sia come aumento dell’avanzo di amministrazione, che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo “Piano di riequilibrio”, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l’art. 243-quater, comma 7, del Tuel.

Il comma 3 ha poi modificato l’art. 243-bis, comma 1, del Tuel, disponendo che la “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” non potrà essere avviata qualora sia decorso il termine, assegnato dal Prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri dell’Ente, per la deliberazione del dissesto ex art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11.

Il comma 4, modifica l’art. 259, del Tuel, introducendovi il comma 1-ter, che dispone una deroga alle norme vigenti. Infatti, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli Organismi e Società partecipati, l’equilibrio potrà essere raggiunto, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli Organismi partecipati, e comunque entro 3 anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Fino al raggiungimento dell’equilibrio, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, l’Organo di revisione dovrà trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.

Art. 4 – Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla Contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi

Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente dal personale, dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate. Il recupero in questione dovrà essere effettuato a valere sulle risorse finanziarie destinate alla Contrattazione integrativa, mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Le Regioni che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva integrativa devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l’attuazione di Piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al 20%, e della spesa complessiva del personale non dirigenziale, nella misura non inferiore al 10%.

Gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva integrativa devono adottare le misure di razionalizzazione organizzativa, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti con Dm. Interno, sulle medie triennali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della dotazioni organiche, emanato ai sensi dell’art. 263, comma 2, del Tuel.

Alle unità di personale che dall’applicazione della norma in commento risulteranno in soprannumero, si applicherà la disciplina di cui all’art. 2, commi 11 e 12, del Dl. n. 95/12. Le cessazioni dal servizio che conseguiranno dall’applicazione delle misura di razionalizzazione non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Le Regioni e gli Enti Locali devono trasmettere alla Funzione pubblica, al Mef-RgS e al Ministero dell’Interno, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, diano conto dell’adozione dei Piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

Il comma 2 dispone che le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla Contrattazione collettiva integrativa che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno, potranno compensare le somme indebitamente erogate da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa nonché di quelli derivanti dall’attuazione di Piani triennali di razionalizzazione di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del Dl. n. 98/11.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, quinto periodo, del Dlgs. n. 165/01, inerente la nullità delle clausole che violano i vincoli imposti dalla Contrattazione collettiva,non si applicano per gli atti di utilizzo dei Fondi per la Contrattazione decentrata adottati anteriormente alla data prevista dall’art. 65, del Dlgs. n. 150/09 (31 dicembre 2010 per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo) che non hanno comportato, né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi Fondi, né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, qualora adottati da Regioni e Enti Locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno.

Art. 5 – Mutui Enti locali

Al fine di favorire gli investimenti, per gli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali potranno contrarre nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui all’art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi che sono state rimborsate nel precedente esercizio.

Art. 6 – Contabilizzazione Imu

Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, i Comuni iscrivono la quota Imu al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, i Comuni potranno effettuare eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013.

Art. 7 – Verifica gettito Imu anno 2013

La norma apporta modifiche all’art. 1, della Legge n. 147/13, introducendovi:

–          il comma 729-bis, secondo cui, al fine di assicurare la più precisa ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale”, entro il mese di marzo 2014 il Mef, sulla base di una specifica metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, provvede alla verifica del gettito Imu 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di Categoria “D”;

–          il comma 729-ter, con il quale, con Dm. Interno, di concerto con il Mef, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, saranno determinate le variazioni delle assegnazioni del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al precedente comma 729-bis;

–          il comma 729-quater, dove si stabilisce che, in conseguenza delle variazioni relative all’annualità 2013 di cui al comma 729-ter, per i soli Comuni interessati, il termine di approvazione del rendiconto di gestione è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al “Fondo di solidarietà comunale”, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal Comune stesso a tale titolo, tali somme potranno essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2014.

Art. 8 – Anticipazione pagamento “Fondo di solidarietà 2014

Il Ministero dell’Interno, entro il 15 marzo 2014, erogherà ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un anticipo sulle somme spettanti per l’anno 2014 a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”. L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun Comune, al 20% di quanto spettante per l’anno 2013 a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”, calcolato sugli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno al 31 dicembre 2013.

Art. 9 – Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli Enti Locali

A decorrere dal 2014, l’ammontare delle riduzioni sul contributo ordinario base spettante agli Enti Locali, di cui all’art. 2, comma 183, della Legge n. 191/09, è fissato in Euro 7 milioni per le Province e in Euro 118 milioni per i Comuni, da applicarsi, a tutti gli Enti, in proporzione alla popolazione residente.

La norma in commento ha altresì disposto l’abrogazione dell’art. 2, comma 183, quinto e sesto periodo, della Legge n. 191/09, che disponevano che, con legge dello Stato, venisse determinato, in proporzione alla popolazione residente, l’ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, da applicarsi a tutti gli Enti per i quali abbia luogo, nel medesimo anno o abbia avuto luogo negli anni precedenti (a decorrere dal 2011), il rinnovo del Consiglio.

Art. 10 – Proroga delle modalità di riparto alle Province del “Fondo sperimentale di riequilibrio

Per l’anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle Province del “Fondo sperimentale di riequilibrio” già adottate con Dm. 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2014 a ciascuna Provincia si provvede con Dm. Interno. Salvo quanto previsto dal successivo art. 20 per la Regione Abruzzo, sono confermate le riduzioni di risorse già disposte dall’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/12.

Per l’anno 2014, i trasferimenti erariali non fiscalizzati corrisposti dal Ministero dell’Interno in favore delle Province appartenenti a Sicilia e Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 16/12.

Art. 11 – Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle Province

Il comma 1 ha apportato modifiche all’art. 4, del Dlgs. n. 149/11, sostituendone i commi 2, 3, 3-bis. La Relazione di fine mandato dovrà essere redatta dal Responsabile del Servizio “Finanziario” o dal Segretario generale, e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo (non più il novantesimo) giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

L’Organo di revisione dell’Ente Locale deve certificare la Relazione entro e non oltre 15 giorni (e non più entro 10 giorni) dalla sottoscrizione della stessa, e nei 3 giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Relazione di fine mandato e la certificazione dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione da parte degli Organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento d’indizione delle elezioni e, nei 3 giorni successivi, la Relazione e la certificazione dovranno essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il rapporto e la Relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente entro e non oltre 7 giorni data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’Ente Locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con le nuove disposizione sono superate le difficoltà inerenti il testo previgente che prevedeva una procedura che coinvolgeva il Tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di fatto mai istituito.

Art. 12 – Contributo straordinario

Si dispone che il contributo straordinario previsto dall’art. 15, comma 3, del Tuel, al fine di favorire la fusione di Comuni, venga erogato a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal Decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell’anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13 – Isole minori

L’art. 13 ha disposto l’erogazione di un finanziamento per il Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul “Fondo di sviluppo delle Isole minori” per le annualità 2008 e 2009, pari ad Euro 1.421.021,13. L’importo dovrà essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune per far fronte alla situazione di emergenza connessa all’accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Art. 14 – Applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del “Fondo di solidarietà comunale

L’art. 14 ha modificato l’art. 1, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità per il 2013”).

Il comma 1, lett. a), dispone la modifica del comma 380-quater, che ora prevede che il riparto dell’accantonamento del 10% dell’importo attribuito a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” debba essere distribuito, non solo sulla base dei costi standard approvati dal Copaff, ma anche sulla base delle capacità fiscali dei Comuni.

La lett. b) ha sancito che le modalità ed i criteri per il riparto del “Fondo di solidarietà” sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali entro e non oltre il 15 marzo 2014. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta, le risorse verranno ripartite sulla base della metodologia applicata per il riparto del “Fondo di solidarietà” di cui al comma 380-ter.

A decorrere dall’anno 2015, il riparto avverrà in base alle disposizioni di cui al comma 380-quater.

Art. 15 – Province di nuova istituzione

Viene aggiunto un periodo all’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11, che stabilisce che le norme contenute nel citato comma 23 si applicano anche alle Province che nell’anno 2009 sono state interessate dallo scorporo di territorio a motivo dell’istituzione di nuove Province.

Art. 16 – Disposizioni concernenti “Roma Capitale

Il comma 1 ha imposto a “Roma Capitale” la trasmissione alle Camere, al Ministro dell’Interno ed al Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Dl. n. 16/14 in oggetto, di un prospetto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti.

Il comma 2 ha previsto l’invio, da parte di “Roma Capitale”, contestualmente al rapporto sopra citato e ai medesimi soggetti, di un “Piano triennale del disavanzo” per il riequilibrio strutturale di bilancio, nel quale dovranno essere indicate le riduzioni di costi e la valorizzazione delle attività in materia di Società controllate non quotate, i costi di fornitura dei “servizi pubblici locali”, la ricognizione effettuata in merito fabbisogno di personale nelle Società partecipate, i modelli innovativi di gestione previsti per i servizi di “Trasporto pubblico locale”, “Raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade”, le modalità di dismissione e messa in liquidazione delle Società partecipate che non hanno come fine sociale attività di servizio pubblico e di valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del Comune.

Il comma 3 ha previsto che il Tavolo di raccordo interistituzionale debba esprimere un parere obbligatorio sul piano citato e sulle sue successive revisioni.

Il comma 4 ha stabilito che il Piano dovrà essere approvato, entro 60 giorni dalla sua trasmissione, con Dpcm., con il quale dovrà essere determinata anche la natura e l’entità della massa debitoria.

Il comma 5 ha modificato l’art. 2, comma 196-bis, della Legge n. 191/09, il quale permette al Commissario straordinario per il “Piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale” (Gestione commissariale istituita con l’art. 78 del Dl. n. 112/08) di inserire nella massa passiva, per un massimo di Euro 30 milioni, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune anteriori al 28 aprile 2008, da individuare con Determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale.

Roma Capitale” può riacquisire l’esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato art. 14, comma 13-bis, del Dl. n. 78/10, verso le Società dalla medesima partecipate, anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. “Roma Capitale” è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.

Art. 18 – Disposizione in favore dei Comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all’art. 6, della Legge n. 798/84

Per i Comuni assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia (art. 6, Legge n. 798/84), non si applica il blocco delle assunzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11, e la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, si applica attraverso le riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” in misura pari alla differenza tra il risultato e l’obiettivo programmatico predeterminato e, comunque, per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. Nel caso in cui i predetti fondi siano incapienti, gli Enti Locali interessati versano gli importi residui all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 20 – Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella Regione Abruzzo dell’aprile 2009

Il comma 1 ha disposto che non sono applicate le sanzioni e le misure conseguenti al non rispetto del Patto di stabilità interno nei confronti del Comune de l’Aquila.

Il comma 2 ha disapplicato, per l’anno 2014, le riduzioni di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del Dl. n. 95/12, nei confronti dei Comuni del cratere e nella Provincia de l’Aquila, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.


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