E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 del Dl. 18 aprile 2019, n. 32, rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio del Settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto “Sblocca cantieri”).
Il testo, in sede di conversione, oltre ad aver introdotto numerose norme di modifica ex novo, prevede disposizioni rivolte alle aree italiane colpite negli ultimi anni da eventi sismici (dal Molise all’Area Etnea, passando per Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Ischia) e sostanziali modifiche che incidono direttamente, per la stragrande maggioranza, sul Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”).
Esaminiamo nel prosieguo tali novità, con specifico riferimento a quelle di maggior interesse per gli Enti Locali.
Art. 1 – Modifiche al “Codice dei Contratti pubblici” e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
Commi 1-15 e 18– Sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici
Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati successivamente al 19 aprile 2019, nonché per le procedure in relazione alle quali, alla medesima data 19 aprile 2019, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, fino al 31 dicembre 2020:
- i Comuni non Capoluogo di Provincia possono procedere senza il ricorso alle “centrali di committenza” o alle “stazioni uniche appaltanti”;
- è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori;
- è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza;
- si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista per i Settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;
- i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
- è ammessa la progettazione “semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sulla base del Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’approvazione del Progetto esecutivo;
- è modificato da 90 a 45 giorni il termine in cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve emanare il parere sul Progetto in caso di lavori di particolare rilevanza (di importo superiore a 75 milioni di Euro);
- possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico,
- il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- è sospeso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice” riferite al subappaltatore.
Fino all’entrata in vigore del “Regolamento unico” da adottarsi entro 180 giorni dal 19 aprile 2019, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 90 giorni da tale data, sia costituito un Collegio consultivo tecnico – formato da 3 membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata – con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Entro il 30 novembre 2020, il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli effetti delle sospensioni per gli anni 2019 e 2020 sopra indicate, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni stesse.
Comma 16 – Modifiche all’art. 86 Dlgs. n. 50/2016 (Validità certificati a comprova dei motivi di esclusione)
Viene inserito il comma 2-bis all’art. 86 del “Codice”, prevedendo che, ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’art. 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il Durc, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli Enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli Enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.
Comma 17 – Modifiche all’art. 36, comma 6-bis e 6-ter Dlgs. n. 50/2016 (Verifica dei motivi di esclusione per gli operatori iscritti ai mercati elettronici)
I novellati commi 6-bis e 6-ter dell’art. 36 del “Codice” prevedono una robusta semplificazione per gli affidamenti effettuati mediante Mercati elettronici. Viene infatti stabilito che il soggetto responsabile dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei Mercati elettronici è tenuto a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 su un campione significativo di operatori economici; la stazione appaltante verificherà esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati dal gestore del Mercato elettronico.
Comma 19 – Modifiche all’art. 184-ter, comma 3 Dlgs. n. 152/2006 (Efficacia dell’economia circolare)
E’ previsto che continuino ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 72 alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, ed ai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Comma 20, lett. a) – Modifiche all’art. 23 Dlgs. n. 50/2016 (Progettazione)
Si individua una nuova sede regolamentare per i contenuti della progettazione: essi sono rimandati non più a un Decreto ministeriale ma al “Regolamento unico” che conterrà “disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente ‘Codice’”; tale Regolamento è atteso entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. “Sblocca cantieri” (19 aprile 2019).
Viene altresì modificata la disciplina del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, limitando agli interventi più rilevanti (sopra-soglia, concorsi di progettazione, ecc.) il documento di fattibilità delle alternative progettuali (che resta comunque facoltativo anche nel sotto-soglia).
Sono infine introdotti 2 nuovi commi all’art. 23, al fine di computare nel quadro tecnico-economico dell’intervento anche le spese strumentali.
Comma 20, lett. b) – Modifiche all’art. 24 Dlgs. n. 50/2016 (Progettazione)
La norma richiama il “Regolamento unico” come futura sede di disciplina dei requisiti dei concorrenti agli affidamenti di incarichi di natura tecnico–progettuale di cui all’art. 46 del Dlgs. n. 50/16.
In sede di conversione viene eliminata la possibilità per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere affidatari anche delle concessioni di lavori pubblici.
Comma 20, lett. c) – Modifiche all’art. 26 Dlgs. n. 50/2016 (Verifica preventiva della progettazione)
Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro e fino alla soglia comunitaria, la verifica preventiva della progettazione può essere svolta, oltre che da Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea Uni Cei En Iso/Iec 17020 e dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del “Codice”, anche dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità.
Comma 20, lett. d) – Modifiche all’art. 29 Dlgs. n. 50/2016 (Trasparenza)
Si tratta di una delle innovazioni più rilevanti: viene abrogato infatti parte del previgente comma 1 dell’art. 29, eliminando quindi l’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” dell’elenco degli ammessi/esclusi per ciascuna procedura di gara, a seguito dello scrutinio delle buste amministrative.
Tale novità è collegata all’abrogazione del rito “super-specialistico” di impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni.
Comma 20, lett. e) – Modifiche all’art. 31 Dlgs. n. 50/2016 (Rup)
La norma richiama il “Regolamento unico” come futura sede di disciplina di dettaglio dei requisiti di professionalità del Rup; nel periodo transitorio, continua a trovare applicazione la “Linee-guida” n. 3 emanata da Anac.
Comma 20, lett. f) – Modifiche all’art. 32, comma 2, Dlgs. n. 50/2016 (Determina unica)
La possibilità di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, viene estesa anche all’art. 36, comma 2, lett. b), in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 36 stesso. In precedenza, la possibilità di effettuare affidamenti diretti con un unico atto semplificato era prevista soltanto per la lett. a) dell’art. 36.
Comma 1, lett. g) – Modifiche all’art. 35 Dlgs. n. 50/2016 (Importo a base di gara e anticipazione del prezzo)
La disposizione va ad adempiere direttamente ad uno dei profili di cui alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, eliminando l’avverbio “contemporaneamente” dai commi 9 e 10, con ciò impedendo un frazionamento dell’importo complessivo di un appalto per lotti aggiudicati “non contemporaneamente”. In altre parole, il valore complessivo di un appalto dovrà tenere conto anche di eventuali interventi “stralciati”, e oggetto di separate procedure, che sinora non rientravano nel computo complessivo dell’importo.
La norma contiene poi un’altra importantissima novità, ovvero l’estensione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo anche a servizi e forniture (già in essere per i lavori).
Comma 1, lett. h) – Modifiche all’art. 36 Dlgs. n. 50/2016 (Affidamenti sotto-soglia)
È una delle novità più attese della conversione del Decreto.
L’attuale comma 2, lett. b), c) e c-bis), prevede infatti la possibilità di procedere:
- per affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all’ 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 350.000 Euro, mediante la procedura negoziata di cui all’ 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, mediante la procedura negoziata di cui all’ 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Complessivamente l’attuale versione dell’art. 36 è riassunta nella tabella che segue.
Modalità di affidamento | Importo Lavori | Importo servizi e forniture |
Affidamento diretto senza previa consultazione di 2 o più operatori economici | Inferiore a 40.000 | Inferiore a 40.000 |
Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi | Pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 | |
Affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici | Pari o superiore a 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente 221.000) | |
Procedura negoziata con 10 operatori economici | Pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 | |
Procedura negoziata con 15 operatori economici | Pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 | |
Gara aperta | Pari o superiore a 1.000.000 | Pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente 221.000) |
La disposizione richiama poi il “Regolamento unico” come futura sede di disciplina di dettaglio per gli affidamenti sotto-soglia (attualmente la disciplina è contenuta nella “Linee-guida” n. 4 di Anac).
Infine, un altro importante Principio di carattere notevolmente innovativo: per le procedure di affidamento al di sotto della soglia comunitaria il criterio di aggiudicazione “ordinario” diventa quello del minor prezzo; l’offerta economicamente più vantaggiosa diventa criterio residuale, fatti però salvi i casi di cui all’art. 95, comma 3, del “Codice” (in particolare, per gli appalti labour intensive).
Comma 20, lett. i) – Modifiche all’art. 46 Dlgs. n. 50/2016 (Archeologi)
Gli Architetti sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Comma 20, lett. l) – Modifiche all’art. 47 Dlgs. n. 50/2016 (Qualificazione dei consorzi)
L’intervento normativo segna un “ritorno al passato” per la qualificazione dei Consorzi stabili, stabilendo, per i contratti di servizi e forniture, la qualificazione cumulativa per i requisiti speciali in capo ai singoli consorziati; in linea del resto con quanto già previsto nel Dlgs. n. 163/2006.
Viene inoltre ribadito che l’affidamento, da parte dei Consorzi (stabili e non) dell’esecuzione del lavoro, servizio o fornitura, a taluni dei propri Consorziati non costituisce subappalto.
Sono infine inseriti criteri di computo e di imputazione delle qualificazioni, rimandando, per i lavori, al già noto “Regolamento unico”.
Comma 20, lett. m) – Modifiche all’art. 59 Dlgs. n. 50/2016 (Appalto integrato)
Si inseriscono norme che facilitano l’utilizzo dell’appalto integrato da parte delle stazioni appaltanti (ovvero, l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione), fermi i già preesistenti e ristretti vincoli di utilizzo di tale istituto. In particolare, vengono regolamentati i requisiti dei progettisti indicati in gara, nonché le modalità di corresponsione diretta dei compensi a detti soggetti a progettazione avvenuta.
Comma 20, lett. n) – Modifiche all’art. 76 Dlgs. n. 50/2016 (Comunicazioni ai concorrenti)
E’ inserito l’obbligo di comunicare ai concorrenti, entro il termine di 5 giorni, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni in gara a seguito dell’esame della busta amministrativa. Tale modifica si lega a quella intervenuta sull’art. 29, già sopra esaminata.
Comma 20, lett. o) – Modifiche all’art. 80 Dlgs. n. 50/16 (Requisiti di partecipazione alle gare)
Si tratta di una delle modifiche più rilevanti.
Si consente la partecipazione alle gare anche ai soggetti in controllo giudiziario, ai sensi della normativa Antimafia.
Si modifica inoltre, nel novero dei soggetti che devono rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, il caso del socio di maggioranza: esso deve rendere le dichiarazioni nel caso di Società con numero di soci pari o inferiore a 4 (mentre prima si faceva riferimento solo al numero inferiore a 4).
Viene prevista l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
Modificati anche i termini di rilevanza delle eventuali condanne definitive (con relative pene accessorie), nonché stabilito un ambito triennale di validità delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5.
Comma 20, lett. p) – Modifiche all’art. 83 Dlgs. n. 50/2016 (Requisiti speciali di partecipazione alle gare)
Si rimanda al “Regolamento unico” la fissazione delle norme regolatrici del sistema di qualificazione per i lavori pubblici.
Comma 20, lett. q) – Modifiche all’art. 84 Dlgs. n. 50/2016 (Sistema di qualificazione nei lavori pubblici)
Si ribadisce il Principio di indipendenza delle Soa nell’attività di attestazione, sottolineandone il loro ruolo pubblicistico.
Si estende inoltre il termine a ritroso per la valutazione dei requisiti delle Imprese ai fini della qualificazione, portandolo a 15 anni.
Per il resto, si rimanda al “Regolamento unico” la fissazione degli ulteriori aspetti previsti dalla norma.
Comma 20, lett. r) – Modifiche all’art. 86 Dlgs. n. 50/2016 (Mezzi di prova)
Si rimanda al “Regolamento unico” la disciplina dei certificati di esecuzione lavori.
Comma 20, lett. s) – Modifiche all’art. 89 Dlgs. n. 50/2016 (Avvalimento)
Si rinvia al “Regolamento unico” la disciplina delle categorie per le quali, nei casi previsti dalla norma, è escluso l’avvalimento.
Comma 20, lett. t) – Modifiche all’art. 95 Dlgs. n. 50/2016 (Criteri di aggiudicazione)
Si tratta di un’altra norma di notevole rilievo e incidenza sull’attuale assetto del “Codice dei Contratti”.
Viene anzitutto introdotta una nuova causa di necessario ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: si fa riferimento agli appalti “caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”, di importo superiore ad Euro 40.000,00.
Fra le deroghe per l’utilizzo del minor prezzo, mantenuto solo il caso dei servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”, fatta sempre eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
In sede di conversione viene ripristinato il limite massimo del punteggio economico, fissato in 30 punti.
Comma 20, lett. u) – Modifiche all’art. 97 Dlgs. n. 50/2016 (Anomalia dell’offerta)
La norma rivoluziona completamente il calcolo dell’anomalia dell’offerta nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; superati i metodi precedenti, se ne individua uno, più articolato, per il caso di ammissione di più di 15 offerte, e un altro nel caso di ammissione di meno di 15 offerte.
Per l’offerta economicamente più vantaggiosa, il metodo da utilizzare rimane il medesimo, ma solo nel caso di ammissione di 3 o più offerte.
Si può infine utilizzare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ove previsto nel bando, sempre ove siano ammesse più di 10 offerte in gara. Ciò vale, sia per lavori che per servizi e forniture.
Comma 20, lett. v) – Modifiche all’art. 102 Dlgs. n. 50/2016 (Collaudo)
Si rimanda al “Regolamento unico” la fissazione dei contenuti del collaudo, nonché i casi di semplificazione.
Comma 20, lett. z) – Modifiche all’art. 111 Dlgs. n. 50/2016 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
Si rinvia al “Regolamento unico” la fissazione dei contenuti dei doveri degli ausiliari del Rup nella fase esecutiva (attualmente regolamentati dal Dm. n. 49/2018).
Comma 20, lett. aa) – Modifiche all’art. 146 Dlgs. n. 50/2016 (Affidamento nei beni culturali)
Si rimanda al “Regolamento unico” la materia della qualificazione per i lavori nei beni culturali.
Comma 20, lett. bb) – Modifiche all’art. 177 Dlgs. n. 50/2016 (Affidamenti dei Concessionari)
Fissato nel 31 dicembre 2020 il termine ultimo per i Concessionari non prescelti in base a normativa codicistica per esternalizzare i lavori, servizi e forniture oggetto delle concessioni per la quota minima del 80%.
Comma 20, lett. cc) – Modifiche all’art. 183 Dlgs. n. 50/16 (Project financing)
Tale norma allarga la possibilità di presentare le Proposte di finanza di progetto anche agli “investitori istituzionali” indicati nella disposizione.
Comma 20, lett. dd) – Modifiche all’art. 196 Dlgs. n. 50/2016 (Contraente generale)
Abrogato l’Albo dei Direttori lavori e dei Collaudatori per i lavori affidati a general contractor.
Comma 20, lett. ee) – Modifiche all’art. 197 Dlgs. n. 50/2016 (Contraente generale)
Si rinvia al “Regolamento unico” la fissazione dei criteri di qualificazione del contraente generale.
Comma 20, lett. ff) – Modifiche all’art. 199 Dlgs. n. 50/2016 (Contraente generale)
Si rimanda al “Regolamento unico” la fissazione delle modalità di rilascio dell’attestazione al contraente generale; nel frattempo, procede al rilascio di tale attestazione il Ministero delle Infrastrutture.
Comma 20, lett. gg) – Modifiche all’art. 216 Dlgs. n. 50/2016 (Disciplina transitoria)
Si prevede il “Regolamento unico”, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Sblocca-cantieri”, disponendo nelle more la ultrattività degli atti attuativi sin qui emessi (Decreti attuativi, “Linee-guida” Anac).
Comma 21 – Efficacia delle norme del Dl. “Sblocca-cantieri”
Si specifica che le norme anzidette si applicano alle sole procedure bandite in epoca successiva all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sblocca-cantieri” (18 giugno 2019): si prende in considerazione quindi l’epoca della pubblicazione. Per le procedure negoziate, vale la data dell’invito.
Comma 22 – Abrogazione dell’art. 204 Dlgs. n. 50/2016 e modifiche all’art. 120 Dlgs. n. 104/2010
Viene abrogato il c.d. “rito super-specialistico”, introdotto dal “Codice dei Contratti”, che era volto a impugnare immediatamente le ammissioni/esclusioni in gara.
Comma 23 – Efficacia dell’abrogazione dell’art. 204 Dlgs. n. 50/2016 e delle modifiche all’art. 120 Dlgs. n. 104/2010
Le modifiche di cui al comma 22 trovano applicazione ai processi iniziati in seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sblocca-cantieri” (quindi, per i ricorsi notificati dal 18 giugno 2019).
Commi 24-26 – Abrogazione della norma ‘transitoria’ sull’affidamento dei lavori prevista dalla ‘Legge di bilancio 2019’
La norma che consentiva l’affidamento di lavori, di importo sino a Euro 150.000,00, sulla sola base dell’acquisizione di 3 preventivi, prevista dalla “Legge di bilancio 2019” per il solo anno 2019, è abrogata.
Per il periodo di vigenza del Decreto “Sblocca-cantieri” (19 aprile 2019-17 giugno 2019), sono fatti salvi gli effetti della citata norma per i soli Comuni che, alla data di entrata in vigore del Decreto (19 aprile 2019) avevano avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’art. 1, comma 107, della Legge n. 145/2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori.
Commi 27-30 – Modifiche all’art. 38 Dlgs. n. 50/16 (Società Sport e salute Spa)
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la Società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni aggiudicatrici o degli Enti aggiudicatari operanti nel Settore dello Sport. Alla medesima Società sono trasferite le risorse del “Fondo Sport e Periferie.
Art. 2-bis – Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici
La disposizione in commento, introdotta in sede di conversione, ha previsto, tra l’altro, la modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Cc. riguardante Sindaco e Revisione legale dei conti nelle Società a responsabilità limitata, prevedendo che la nomina dell’Organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la Società:
“a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del comma 2 cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Art. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
L’art. 3 in commento, così come modificato in sede di conversione, apporta numerose modifiche al “Testo unico edilizia” di cui al Dpr. n. 380/2001.
Tra le numerose previsioni su cui è intervenuto lo “Sblocca cantieri”, segnaliamo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono ora essere denunciate dal costruttore allo Sportello unico tramite Pec.
Alla denuncia devono essere allegati:
- a) il Progetto dell’opera firmato dal Progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa firmata dal Progettista e dal Direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Lo Sportello unico, tramite Pec, rilascia al Costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Il nuovo art. 94-bis introduce inoltre una specifica “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, che prevede, tra le altre cose, la definizione di 3 specifiche categorie di interventi edilizie:
- a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, vale a dire:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-Pga compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, che comprendono:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g e Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2;
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli:
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, cioè gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più Dpcm., da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, su proposta del Mit, sentito il Mef, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.
Per le finalità di cui al comma 1, e allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle Società a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei Progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici Protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei Progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a 60 giorni. Decorso questo termine, ove l’Autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta, si intendono rilasciati.
L’Autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di 60 giorni è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta, e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di 30 giorni, durante i quali i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’Autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di 60 giorni viene sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti, e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.
Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ed operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” di cui al Dlgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi i Commissari straordinari, con proprio Decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di 2 rappresentanti della Regione o degli Enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, e
allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione e miglioramento della stessa rete viaria, con Dpcm. da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento, verrà nominato un apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con apposito Dpcm. vengono inoltre stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Anche in questo caso il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’Amministrazione interessata, nonché di Società controllate dalla medesima.
Art. 4-bis – Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio
Dopo l’art. 4 viene inserito l’art. 4-bis che contiene una modifica all’art. 1 della Legge n. 205/2017 in tema di finanziamenti ai Comuni, consentendo una più rapida conclusione degli interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei Comuni.
Più nel dettaglio, viene introdotta una deroga ai casi in cui si provvede al recupero delle somme erogate. Sono cioè fatti salvi quei casi in cui il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 857 e 858 sia stato causato dall’avvio di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal Comune ai sensi dei commi 853 e seguenti.
Il nuovo comma 859-bis, è inserito in applicazione della norma in commento, prevede inoltre che, per i contributi assegnati per l’anno 2018, il recupero delle somme non si applichi “agli Enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all’affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l’affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019”.
Art. 5 – Norme in materia di rigenerazione urbana
L’art. 5 apporta alcune modifiche all’art. 2-bis del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, finalizzate alla riduzione del consumo del suolo e alla rigenerazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.
In sede di conversione, è stata soppressa la previsione di cui al comma 1, lett. a). Torna quindi ad essere mera facoltà delle Regioni e Province autonome (e non più obbligo come aveva stabilito il Dl.) il fatto di “prevedere, con proprie Leggi e Regolamenti, disposizioni derogatorie al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e […] dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Resta fermo invece quanto stabilito dal comma 1-ter, vale a dire che, “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Tra le nuove previsioni, aggiunte in sede di conversione, si segnala anche che la nuova lett. b-bis) che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del Decreto n. 1444/68 del Ministero dei Lavori pubblici, si interpretano nel senso che “i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso art. 9”.
Il successivo comma 1-bis rifinanzia con 500.000 Euro annui le iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane per ciascuna delle annualità comprese tra il 2019 e il 2025.
Art. 5-bis – Disposizioni in materia di ciclovie interurbane
Questo art. 5-bis è stato introdotto ex novo dal testo di conversione e introduce una modifica al comma 104 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nello specifico, viene posticipato al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Dm. Mit dovrà emanare il Decreto che fisserà le modalità di erogazione delle risorse del “Fondo” istituito dalla norma della “Finanziaria” citata ed è stata modificata la destinazione del “Fondo” stesso, non più destinato alle “autostrade ciclabili”, bensì alle “ciclovie interurbane”, così come definite dall’art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 2/2018.
Art. 5-quater – Proroga di mutui scaduti
Per consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue non utilizzate relative ai mutui di gestione Mef il cui Piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l’opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa DD.PP..
L’erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa DD.PP. entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari sulla base dei documenti giustificativi delle spese.
Art. 5-quinquies – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
L’art. 5-quinquies, inserito ex novo in sede di conversione, istituisce la Società “Italia Infrastrutture Spa”, al fine di coordinare e accelerare il completamento delle opere infrastrutturali italiane di maggior rilievo, avente capitale sociale di 10 milioni di Euro interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e controllata dal Mit.
La Società, attraverso la stipula di Convenzioni con le strutture interessate del Mit, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle Direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti Locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al Dlgs. n. 281/1997.
Art. 5-sexies – Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate
Premesso che, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, del Cc., “se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la Deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria” e quest’ultima può anche “nominare un Amministratore”, il nuovo art. 5-sexies, inserito in sede di conversione, estende – in presenza delle condizioni di cui sopra – questa facoltà (di chiedere la nomina di un Amministratore giudiziario) anche al Sindaco di un Comune laddove un edificio condominiale presente nel territorio da lui amministrato sia stato dichiarato in stato di degrado.
Il comma 2 dell’art. 5-sexies in commento dispone che le citate dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali vengano effettuate dai Sindaci attraverso l’adozione di Ordinanze contingibili e urgenti, in coerenza con l’applicazione della disciplina in materia di Sicurezza delle Città dettate dal Dl. n. 14/2017.
Art. 5-septies – Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani
L’art. 5-septies in commento istituisce, nello Stato di previsione del Viminale, 2 Fondi, entrambi con una dotazione di Euro 5 milioni per il 2019 ed Euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, volti a finanziare le risorse che i Comuni dovranno sostenere per l’acquisto e l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e apparecchiature per la conservazione delle immagini acquisite, da collocare:
- nelle Scuole presenti sul proprio territorio (la norma parla di una videocamera per ogni aula);
- nelle Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno che ospitino anziani e persone affette da disabilità.
Il comma 3 rimanda all’emanazione di un provvedimento normativo ad hoc che disciplinerà l’attuazione delle norme in commento ma non fissa un limite temporale per l’emanazione dello stesso.
Art. 6 – Ambito di applicazione e Commissari straordinari
Con l’art. 6 sono disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 e 28 dicembre 2018.
Per lo svolgimento delle funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, nomina con proprio Decreto, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, e quello per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018.
I Commissari straordinari sono chiamati ad assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi attraverso specifici Piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici, di trasformazione ed eventualmente di delocalizzazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica. A tale fine programmano l’uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici, pianificazione e gestione delle Aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991.
Art. 7 – Funzioni dei Commissari straordinari
In sede di conversione del Decreto è stata integrata la lett. h) del comma 1, in merito alle funzioni esercitate dai Commissari straordinari. Oltre a tutte le attività previste dal Capo I del Decreto, i Commissari sono tenuti ad espletare anche tutti gli interventi a sostegno delle Imprese che hanno sede nei territori interessati, nonché gli interventi per il recupero del tessuto socio-economico.
Viene aggiunto anche il comma 2-bis, ai sensi del quale, per le attività riportate al comma 1 del presente art. 7, i Commissari possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, denominata Invitalia Spa, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione, con oneri a carico delle risorse contenute nelle contabilità speciali.
Art. 8 – Contabilità speciali
In sede di conversione viene novellato il comma 3. Nello specifico, le risorse presenti nelle contabilità speciali devono essere destinate alla ricostruzione dei territori dei Comuni di cui all’Allegato n. 1 al presente Decreto.
Art. 9 – Ricostruzione privata
L’art. 9 fissa le procedure relative all’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a valere sulle contabilità speciali di cui all’art. 8.
Le risorse in questione saranno impiegate per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
- riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli Enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle Organizzazioni, Fondazioni o Associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i Servizi sociali e socio-sanitari;
- danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
- danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle Autorità competenti, per sistemazione, traslochi, depositi e allestimento alloggi temporanei.
Per beneficiare dei contributi, si dovrà dimostrare il nesso di causalità diretto (comprovato da apposita perizia asseverata) tra il danno e gli eventi.
Art. 10 – Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
L’art. 10 disciplina criteri e modalità generali per la concessione dei citati contributi per la ricostruzione privata.
In particolare, viene statuito che, per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei Comuni di cui all’Allegato n. 1, possono essere concessi dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
- per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
Art. 11 – Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3, quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
- a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata a uso abitativo e non abitativo, a uso produttivo e commerciale, a uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al Dm. Mit n. 477 del 27 dicembre 2016;
- b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili “di interesse strategico”, di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004, danneggiati dagli eventi, conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
Art. 12 – Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
L’istanza di concessione dei contributi può essere presentata dai soggetti legittimati di cui all’art. 10, comma 2, ai Comuni, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- a) la Relazione tecnica asseverata a firma di Professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l’eventuale Scheda “Aedes”, se disponibile, o l’Ordinanza di sgombero;
- b) il Progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie, nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore;
- c) l’indicazione dell’Impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di Antimafia, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.
All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio, e dopo aver acquisito e verificato la documentazione, i Comuni la trasmettono al Commissario competente.
A sua volta, il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con Decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all’art. 8, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati
Opere Pubbliche o degli Uffici regionali territorialmente competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il Decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l’annullamento
o la revoca, anche parziale, del Decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
Con gli atti adottati ai sensi dell’art. 7, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di Piattaforme informatiche.
Art. 13 – Ricostruzione pubblica
In sede di approvazione dei Piani di intervento di cui al presente art. 13, in sede di conversione in Legge n. 55 del Decreto n. 32 è stato tolto l’obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all’art. 63, commi 1 e 6, del Dlgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ma viene comunque lasciata la facoltà di applicazione.
Viene introdotto il comma 5-bis, secondo il quale per dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1 del presente art. 13, i Commissari possono direttamente provvedere agli interventi inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento per i quali l’Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui al successivo art. 14.
Art. 14 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Il nuovo comma 1-bis prevede che, nell’ambito dei Programmi d’intervento riportati all’art. 13, i Commissari possono autorizzare i soggetti attuatori ad avvalersi di Invitalia Spa, anche come centrale di committenza, secondo le modalità riportate all’art. 7.
Art. 14-bis – Disposizioni concernenti il personale dei Comuni
In sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che ai Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018 sia consentito di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all’art. 259, comma 6, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006, nel limite di spesa di Euro 830.000 per l’anno 2019 e di Euro 1.660.000 per l’anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.
Nei limiti delle suddette risorse finanziarie, i Comuni della Città metropolitana di Catania, in deroga i limiti sopra indicati, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo
Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze sopra indicate, anche stipulando contratti a tempo parziale.
Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali, i Comuni interessati, in deroga i vincoli in materia di personale, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, con durata non superiore al 31 dicembre 2019, rinnovabili anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare.
Art. 15 – Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
In caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
Art. 16 – Legalità e trasparenza
Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’Allegato n. 1 del Dl. n. 32/2019 (Comuni colpiti da eventi sismici), i Commissari si avvalgono della Struttura di missione istituita presso il Ministero dell’Interno e dell’Anagrafe Antimafia degli esecutori, di cui all’art. 30 del Dl. n. 189/2016 convertito con Legge n. 229/2016.
E’ inoltre previsto che agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione si provveda per Euro 500.000 annui con le risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del Dl. n. 189/2016, e per Euro 500.000 annui con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania.
Il nuovo comma 3-bis, inserito in sede di conversione, getta le basi per il conferimento di una serie di posti di funzione di livello dirigenziale nell’ambito della Polizia di Stato, allo scopo di rendere ancora più incisiva l’azione che quest’ultima esercita nelle azioni finalizzate al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo dei contratti pubblici.
Art. 17 – Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’art. 46 del Dlgs. n. 50/2016 che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità ed in regola con il Durc.
In ogni caso, il Direttore dei lavori non deve ricoprire né aver ricoperto negli ultimi 3 anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero Direttore tecnico, nelle Imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né avere in corso o aver avuto negli ultimi 3 anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 76/2016, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il Direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario, il quale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
Il contributo massimo a carico dei Commissari per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata è stabilito nella misura del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a Euro 500.000, al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore ad Euro 2 milioni, il contributo massimo è pari al 7,5%.
L’affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori ai 40.000 Euro, avviene mediante affidamento diretto, mentre per importi superiori a tale importo ma inferiore alla soglia comunitaria, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 Professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Art. 18 – Struttura dei Commissari straordinari
Nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, i Commissari operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l’articolazione interna delle strutture con propri atti, in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle Istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l’emergenza di cui alla Delibera 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l’emergenza di cui alla Delibera 28 dicembre 2018, di cui 2 unità dirigenziali di livello non generale.
Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico della Struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della Legge n. 127/1997, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene anticipato dalle Amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:
- a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali a ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di amministrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’Amministrazione di provenienza;
- b) per le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lett. a), il trattamento economico fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
- c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita Convenzione con le Amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra Amministrazione dello Stato o Ente Locale.
Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell’art. 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, può essere riconosciuta:
- a) al personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, in servizio presso le Strutture di cui al presente art. 18, direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs. n. 66/2003;
- b) al personale dirigenziale della Struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 6, un incremento del 20% della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal Dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2, che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al Dirigente non spetta alcun compenso.
Art. 19 – Interventi volti alla ripresa economica
L’art. 19 introduce un contributo specifico da destinare a quelle Imprese del Settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, attive da almeno 12 mesi prima del terremoto dello scorso dicembre nei Comuni del catanese di cui all’Allegato n. 1 che, nei 3 mesi successivi al sisma, abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse in questione, saranno fissati con apposito Provvedimento del Commissario straordinario competente.
Art. 20 – Sospensione dei termini
I redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all’Allegato 1 del Dl. n. 21/2019, purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di Ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo di Irpef, Ires e Isee, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020.
Tali fabbricati sono altresì esenti dall’applicazione di Imu e Tasi a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l’anno di imposta 2020.
Il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Con Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Dl. n. 32/2019, sono stabiliti, anche in forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
Ai sensi del comma 3, con riferimento ai Settori dell’Energia elettrica, dell’Acqua e del Gas, nonché per i Settori delle Assicurazioni e della Telefonia, le competenti Autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 55/2019 del presente Decreto “Sblocca cantieri”, possono prevedere, per i Comuni di cui all’Allegato n. 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive, sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’Ordinanza di inagibilità o l’Ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’Allegato n. 1 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, a valere sulle risorse delle contabilità speciali, un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di Euro 500.000 con riferimento all’anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di Euro 500.000 per l’anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di Tari-tributo e Tari-corrispettivo.
Art. 20-bis – Disposizioni in materia di bilanci
I Comuni di cui all’Allegato n. 1 (Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 e 28 dicembre 2018 nelle Province di Catania e Campobasso) approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall’art. 227 del Tuel, relativi all’esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Bdap entro 30 giorni dall’approvazione.
Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, del Tuel (nomina Commissario ad acta per la predisposizione del bilancio economico patrimoniale da sottoporre al Consiglio comunale, assegnazione prefettizia di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione; in caso di ulteriore inerzia commissariamento dell’Amministrazione inadempiente), nonché delle disposizioni dell’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016 (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando l’Ente non abbia adempiuto all’approvazione del bilancio economico-patrimoniale.
Art. 21 – Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni del cratere e fuori cratere
L’art. 21, così come modificato in sede di conversione, stanzia 10 milioni di Euro l’anno per il 2019 e 2020 da destinare al Comune de L’Aquila a titolo di contributo straordinario volto a coprire le maggiori spese e minori entrate connesse alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009.
Ulteriori Euro 500.000 sono stati inoltre previsti, per l’anno corrente, allo scopo di finanziare le spese derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 32, del Dl. n. 148/2017 e per l’espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori dal cratere, trasferito all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere di cui all’art. 67-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 83/2012.
Art. 22 – Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli Enti Locali e gli Uffici speciali per la ricostruzione
La Legge n. 55/2019 di conversione ha introdotto una modifica all’art. 48, comma 7, del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” prorogando, anche per l’anno 2019, l’esenzione dal pagamento dell’Imposta di bollo e dell’Imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. da persone fisiche residenti o domiciliate e da persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
La Struttura organizzativa del Commissario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 50 del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16 (“Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali”), è composta da 225 unità. Il novellato comma 3, lett. a), ha previsto che detto contingente sia individuato tra il personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 (in precedenza tale contingente da reperire presso le P.A. era limitato a 100 unità).
Al successivo comma 3-bis, con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti comandati presso la Struttura commissariale, è stata introdotta una modifica alla lett. c), secondo cui eventuali ulteriori emolumenti accessori sono corrisposti con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita Convenzione con le Amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra Amministrazione dello Stato o Ente Locale.
Al suddetto personale di livello dirigenziale e non, ai sensi del successivo comma 7, può essere attribuito un incremento fino al 30% del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici Progetti legati all’emergenza e alla ricostruzione da parte del Commissario straordinario. Alla lett. c) del citato comma 7 è stata introdotta una modifica secondo cui l’eventuale incremento sarà riconosciuto, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai Vice-Commissari.
Al successivo art. 50-bis (“Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione civile”) del medesimo Dl. n. 189/2016, per le assunzioni straordinarie di personale tecnico e amministrativo consentite ai Comuni i cui profili e contingenti numerici sono stabiliti previo provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile e previa deliberazione della Cabina di coordinamento della ricostruzione, è stato introdotto il comma 1-ter che consente agli uffici speciali per la ricostruzione e ai Comuni interessati, per le esigenze connesse alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, di stipulare, entro i limiti quantitativi previsti dalla legge, ulteriori contratti a tempo determinato (fino a 200 unità) per personale tecnico o amministrativo-contabile, finanziate a livello statale. Al comma 2 la possibilità di stipulare contratti a tempo parziale con professionisti resta subordinata alla non iscrizione o all’avvenuta sospensione dall’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del citato Decreto e al successivo comma 3-bis, di prorogare i co.co.co fino al 31 dicembre 2019.
Art. 23 – Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017
Il comma 1 della disposizione in commento ha apportato, anche in sede di conversione, diverse modifiche alle disposizioni del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.
Più nel dettaglio, all’art. 2 del Dl. n. 189/2016, il comma 2-bis è stato novellato, prevedendo che l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi fino ad Euro 40.000 avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori ad Euro 40.000 e inferiori a quelli di cui di cui all’art. 35 del Dlgs. n. 50/2016, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno 10 Professionisti (in precedenza 5) iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del Decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016.
Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 23 del citato Dlgs. n. 50/2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Gli oneri per l’affidamento degli incarichi di progettazione restano a carico delle apposite risorse previste in apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario.
Al successivo art. 3 del Dl. n. 189/2016, è stato introdotto il comma 4-bis, che consente ai Comuni, limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con Scheda “Aedes” risultino classificati inagibili con esito “B” o “C” o “E” limitatamente a livello operativo “L4”, di curare l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 4-quater del Dl. n. 189/2016, rubricato “Strutture abitative temporanee ed amovibili” che, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni interessati che presentano una percentuale superiore al 50% di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del Dpcm. 5 maggio 2011, consente ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della P.A., su terreni dichiarati idonei per tale finalità da apposito atto comunale. Entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui sopra provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili e al ripristino dello stato dei luoghi.
All’art. 48 del Dl. n. 189/2016, è stato modificato il comma 11, secondo periodo, secondo cui in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del Dpr. n. 633/72, sono chiamati a versare le somme oggetto di sospensione entro il 15 ottobre 2019 ovvero, in caso di rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate, almeno un importo pari alle prime 5 rate; stesso termine e modalità di pagamento sono state previste, a seguito delle modifiche apportate al successivo comma 13, per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Infine, il comma 1-bis della disposizione in commento, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, che abbiano approvato il bilancio dell’anno 2018 alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto (17 giugno 2019), l’assegnazione di un contributo di Euro 5 milioni al fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.
Art. 23-bis – Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell’Isola di Ischia
Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 23-bis in commento apporta una serie di modifiche all’art. 18-bis del Dl. 17 ottobre 2016, n. 189, contenente le misure urgenti in favore delle persone colpite dal sisma che si è abbattuto sul Centro Italia nel 2016.
Tra le modifiche apportate, si segnalano:
– l’estensione fino all’anno scolastico 2019/2020 delle misure pensate per garantire la continuità didattica (deroghe sui numeri minimi e massimi di alunni previsti per classe, sulle assunzioni di docenti e personale Ata ecc);
– l’ampliamento della validità delle misure in parola anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, che sono stati colpiti dal terremoto che ha colpito l’Isola di Ischia nel 2017;
– l’incremento delle risorse stanziate per finanziare le misure di cui sopra (da Euro 4,5 a Euro 6 milioni per il 2019 e Euro 2,5 milioni, non precedentemente previsti, per il 2020).
Art. 25 – Compensazione ai Comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di Imposte comunali
Il presente art. 25 apporta alcune modificazioni alla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”). Nello specifico, ai sensi del nuovo dettato del comma 997, l’Icp e il Cimp, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la Tosap, non sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 26-bis – Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Novellando l’art. 39, comma 1, del Dl. 28 settembre 2018, n. 109, la norma in commento sancisce l’impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012 e Centro Italia 2016), a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione.
Il comma 2 dispone inoltre la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 dell’esenzione Imu per i fabbricati danneggiati dal sisma che ha colpito le Regioni Lombardia e Veneto nel 2012. Ricordiamo che l’esenzione in parola era stata prevista dal comma 3, art. 8, del Dl. n. 74/2012.
Art. 28 – Modifiche al Dlgs. n. 259 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”
L’art. in commento apporta una serie di modifiche al “Codice delle Comunicazioni elettroniche” di cui al Dlgs. n. 259/2003.
Tra queste si segnala una novella apportata all’Allegato n. 25 dell’art. 40, dopo il comma 4, che ha previso che, per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali e alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti territoriali abbiano facoltà, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all’utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questi casi, l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest’ultimo della minore tra le riduzioni di cui all’art. 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.
Di rilievo anche le novità in tema di “IT-alert”, sistema di diffusione degli allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet.
In merito la norma dispone che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento, con Dpcm. e di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
- a) le modalità e i criteri di attivazione del Servizio e dei messaggi IT-alert;
- b) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e dell’opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- c) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei messaggi IT-alert;
- d) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui sopra;
- e) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- f) i criteri e le modalità al fine di garantire che l’utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente art. 28.