Il commento articolo per articolo
Con i suoi 65 articoli, il Dl. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 (S.O. n. 24), ha introdotto una serie di importanti novità, soprattutto in materia di contratti pubblici e innovazione digitale. Il Decreto, rubricato “Misure urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione digitale” ma meglio noto come “Decreto Semplificazioni”, è stato emanato con il dichiarato interno di velocizzare e favorire gli investimenti e la realizzazione di infrastrutture.
Tra le principali novità si segnalano:
– l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture (elevata a Euro 150.000);
– l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con 5 inviti fino a Euro 350.000, 10 inviti da Euro 350.000 e Euro un milione e 15 inviti tra Euro 1 e Euro 5,35 milioni;
– le modifiche apportate alla disciplina processuale del c.d. “rito appalti”, che prevedono che per tutte le opere, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere e che, per le opere di rilevanza nazionale, si applichi l’art. 125 del Cpa;
– la semplificazione e velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
– la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal Registro delle imprese e per lo scioglimento degli Enti cooperativi;
– il rafforzamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
– la semplificazione delle attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
– la semplificazione delle erogazioni dei contributi pubblici nel Settore dell’Agricoltura.
Il Capo II e il Capo III del Titolo IV (“Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”)del Dl. n. 56/20 introducono disposizioni, rispettivamente, in materia di semplificazioni in materia ambientale e di green economy.
Queste disposizioni, così come quelle dell’intero Provvedimento di legge, hanno lo scopo di favorire e incoraggiare la crescita del Paese: priorità assoluta e non più procrastinabile se si vuole evitare il tracollo annunciato dalle ultime proiezioni sul Pil 2020.
Conciliare la corsa con la legalità, nozione diversa dalla legittimità, è senz’altro priorità di rilievo che non può subire sacrificio dinanzi alla necessità di assicurare la ripresa, ma che pare comunque potersi ottenere, sia con le misure attuali, sia con i miglioramenti che l’utilizzo dell’innovation technology può garantire.
Con riferimento alle misure di sostegno alla tutela dell’Ambiente e della Green Economy, il Decreto introduce:
- la razionalizzazione delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (Via) associate alle opere pubbliche;
- l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla Via e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
- la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di interesse nazionale (Sin);
- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai Commissari;
- la razionalizzazione degli interventi nelle Zone economiche ambientali;
- semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
- l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo del cd. “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione.
Di seguito il commento, articolo per articolo, delle disposizioni che impattano sugli Enti Locali e sui loro Organismi partecipati.
Art. 1 – Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate entro il 31 luglio 2021.
Di seguito una Tabella che riassume modalità per l’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione.
Modalità di affidamento | Importo lavori | Importo servizi e forniture |
Affidamento diretto | Inferiore a 150.000 Euro | Inferiore a 150.000 Euro |
Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa consultazione di 5 operatori economici | Pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 350.000 Euro | Pari o superiore a 150.000 Euro e fino alla soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000) |
Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa consultazione di 10 operatori economici | Pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro | |
Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa consultazione di 15 operatori economici | Pari o superiore a 1.000.000 di Euro e fino alla soglia comunitaria (attualmente Euro 5.350.000) |
In relazione alle procedure sopra indicate, viene inoltre previsto che:
- gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate siano scelti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e siano individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso di affidamento diretto, entro il termine di 4 mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di diritto;
- l’avviso sui risultati della procedura di affidamento debba contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati;
- gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Le procedure negoziate possono essere svolte sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso le Stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (attualmente in base all’art. 97, comma 8, l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10).
Viene inoltre prevista l’esclusione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice per le procedure sopra indicate, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. La Stazione appaltante deve indicare tali esigenze nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello previsto dal citato art. 93.
Quanto previsto nell’art. 1 in commento si applica anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020), fino all’importo di 750.000 Euro.
Art. 2 – Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
La norma dell’art. 2 disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate entro il 31 luglio 2021.
In relazione a tali procedure, viene previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di diritto.
L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie avviene tramite procedura aperta, procedura ristretta oppure procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del Dlgs. n. 50/2016 (per i Settori ordinari) e artt. 123 e 124 (per i Settori speciali).
In ogni caso, si applicano i termini ridotti di cui ai seguenti articoli del “Codice”:
- 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle procedure aperte),
- 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate),
- 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure competitive con negoziazione),
- 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di disponibilità elettronica dei documenti di gara).
L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie può avvenire anche secondo la procedura negoziata di cui all’art. 63 del “Codice” (per i Settori ordinari) e all’art. 125 (per i Settori speciali) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia “Covid-19” o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
Fino al 31 luglio 2021 inoltre,
- per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia “Covid-19” o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi e
- nei Settori dell’Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle Infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei Trasporti e delle Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli Interventi inseriti nei Contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli Interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi,
le Stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei Principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Dlgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
Gli atti delle Stazioni appaltanti adottati ai sensi della norma in commento sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sono soggetti alla disciplina di cui al Dlgs. n. 33/2013. Nella medesima Sezione sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’art. 29, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del “Codice” è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
Art. 3 – Verifiche Antimafia e Protocolli di legalità
La norma prevede delle semplificazioni fino al 31 luglio 2021 per le verifiche Antimafia che le Stazioni appaltanti sono tenute ad eseguire sui soggetti affidatari di appalti pubblici, al fine di rispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”.
In particolare, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche Amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della “Banca-dati unica nazionale della documentazione Antimafia” (“Bdna”), le Stazioni appaltanti procedono in assenza dell’Informativa Antimafia, come avviene nei casi d’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Dlgs. n. 159/2011.
Per le verifiche Antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della “Bdna”, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’Informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.
Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Dlgs. n. 159/2011, le Stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 luglio 2020, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Viene infine aggiunto l’art. 83-bis al Dlgs. n. 159/2011, disciplinante i protocolli di legalità.
Tale norma prevede che il Ministero dell’Interno possa sottoscrivere Protocolli, o altre Intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione Antimafia. I Protocolli di legalità possono essere sottoscritti anche con Imprese di rilevanza strategica per l’Economia nazionale nonché con Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai Protocolli medesimi.
Sempre in base al nuovo art. 83-bis del Dlgs. n. 159/2011 l’iscrizione delle Imprese alle cd. “white list” equivale al rilascio dell’Informazione Antimafia.
Le Stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Art. 4 – Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
L’art. 4 apporta modifiche, sia al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), sia al Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”), con il fine di accelerare l’avvio delle pubbliche commesse a seguito dell’aggiudicazione nonché di limitare i casi in cui un’impugnazione giurisdizionale possa inficiare la stipula del contratto.
Anzitutto, il termine di stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 8, del “Codice dei Contratti” (pari a 60 giorni) viene reso perentorio; la violazione del termine può costituire motivo di responsabilità erariale e disciplinare del “Dirigente” (o, si immagina, per gli Enti privi di dirigenza, del Responsabile).
Interessante anche la precisazione in ordine all’impossibilità di motivare per la mancata tempestiva stipula in ragione della pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito il Giudice non abbia espressamente inibito tale stipula.
Resta fermo in ogni caso il consueto termine di stand still (inibizione alla stipula del contratto, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, per 35 giorni), nonché l’ulteriore termine di impedimento alla stipula in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione per i successivi 20 giorni, o comunque sino alla definizione almeno della fase cautelare del giudizio.
Quanto al “Codice del processo amministrativo”, si generalizza la disposizione di cui all’art. 125, comma 2, per (sostanzialmente) tutte le tipologie di appalto, imponendo al Giudice di tener conto, in sede di ordinanza cautelare, “del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”: è facile immaginare che tale disposizione comporterà una maggior difficoltà nell’ottenere la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ma, di contro, all’eventuale esito positivo nel merito del giudizio, aumenterà il rischio che le stazioni appaltanti possano essere condannate al risarcimento del danno per equivalente monetario (non sempre potendo il ricorrente subentrare agevolmente nell’opera, servizio o fornitura ormai avviata dal controinteressato).
Pur vero è che il medesimo art. 4 ha innovato l’art. 120 del “Codice del processo amministrativo” stabilendo che, di norma, il giudizio in materia di appalti è “di norma” definito già in fase cautelare, con ciò estendendo lo strumento della “Sentenza in forma semplificata” sinora ammissibile solo in caso di manifesta infondatezza/fondatezza/inammissibilità del ricorso; in alternativa, è imposta comunque una sentenza in forma semplificata a seguito di udienza fissata a brevissimo termine. Viene accelerato anche il termine per il deposito della sentenza, previsto ora in 15 giorni mantenendosi l’ordinario termine dei 30 giorni solo per i casi di particolare complessità della motivazione.
Art. 5 – Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
L’art. 5 deroga in parte all’art. 107 del “Codice dei Contratti”, sino al 31 luglio 2021, prevedendo casistiche “chiuse” di sospensione (volontaria o coattiva) dell’esecuzione di opere pubbliche al di sopra della soglia comunitaria; tale disposizione si applica anche ai lavori già iniziati (e quindi in corso di esecuzione).
Tali casistiche sono, a dir poco, generiche: cosicché l’effetto utile atteso sarà di non facile raggiungimento.
La prima causa riguarda “cause previste da disposizioni di legge penale” (senza alcuna specificazione ulteriore), nonché cause derivanti dalla violazione del codice antimafia (e nulla muta rispetto all’attuale quadro normativo), nonché “da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’UE”: si auspica che in sede di conversione si individuino casistiche più precise, posto che si dubita che le stazioni appaltanti individuino autonomamente quali siano i “vincoli inderogabili” anzidetti, nonché le “cause previste da disposizioni di legge penale”.
Il secondo caso riguarda gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti esecutori delle opere, con anche un riferimento alle misure anti-Covid: il riferimento alle ragioni di ordine pubblico e salute pubblica apre, nuovamente, un’amplissima discrezionalità nell’identificazione di tali casi.
In tal senso, il quarto caso che fa riferimento a “gravi ragioni di pubblico interesse” non fa che richiamare le medesime perplessità.
Infine, le “gravi ragioni di ordine tecnico” idonee a compromettere la realizzazione dell’opera, su cui non vi sia accordo fra le parti mediante lo strumento del Collegio consultivo tecnico di cui si dirà più avanti.
Premesso che la sospensione è compito del Rup (e non della Dl), nel caso di ricorso della prima causa di sospensione, che non consente quindi la prosecuzione con l’esecutore originario, nonché nei casi di crisi o insolvenza dell’esecutore impeditiva della prosecuzione, la Stazione appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico, procede senza indugio alla risoluzione del contratto (in deroga all’art. 108 del “Codice dei Contratti”), procedendo con l’esecuzione dei lavori in via diretta, o mediante Interpello delle Imprese che seguono in graduatoria, o mediante indizione di nuova gara, o mediante soluzione commissariale (con salvaguardia dei livelli occupazionali). Ove vi siano gravi motivi tecnici ed economici il Collegio può ritenere preferibile la prosecuzione con il soggetto “decaduto”; tale previsione lascia perplessi, posto che in caso di Interdittiva Antimafia, ad esempio, o di fallimento dell’Impresa, non si ritiene sia in alcun modo possibile alcuna prosecuzione.
Nei casi di cui al “grave interesse pubblico”, ecc., il Collegio consultivo tecnico entro 15 giorni dalla sospensione deve autorizzare nei successivi 10 giorni la prosecuzione dei lavori, a meno di valutazione di incompatibilità tra cause della sospensione e possibile prosecuzione dell’opera.
Nel caso di ragioni di ordine tecnico, il Collegio consultivo tecnico previa validazione della motivazione tecnica di sospensione dei lavori può procedere a proseguire l’opera nelle modalità anzidette (esecuzione diretta, interpello, scorrimento graduatoria, proposta di nomina di commissario) oppure può proporre le modifiche tecniche necessarie per la prosecuzione.
Le casistiche di esecuzione alternativa dell’opera (esecuzione diretta, Interpello, ecc.) si applicano anche nel caso in cui vi sia ritardo nell’avvio o esecuzione dei lavori, non giustificato, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale (e comunque per un massimo di 30 giorni per ogni anno di esecuzione previsto).
Infine, il comma 6 della disposizione evidenzia che l’esecuzione delle opere non può essere interrotta per inadempimento della controparte; ove sorga contestazione giudiziale, il Giudice deve tener conto, nei suoi provvedimenti, dell’interesse pubblico alla celere realizzazione dell’opera, con espressa indicazione che l’interesse economico dell’appaltatore non può prevalere sull’interesse alla realizzazione dell’opera.
Art. 6 – Collegio consultivo tecnico
Si tratta di novità, valevole fino al 31 luglio 2021, fra le più importanti: viene infatti fatto obbligo per le Stazioni appaltanti di nominare, sia per i lavori non ancora avviati sia per quelli in corso (in quest’ultimo caso, entro il prossimo 16 agosto), superiori alla soglia comunitaria, un Collegio consultivo tecnico, formato da 3 o 5 membri a seconda della complessità dell’opera, in accordo con l’appaltatore. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti nomina 1 o 2 membri, e i componenti nominati potranno scegliere il Presidente.
I membri del Collegio devono avere riscontrabili requisiti di professionalità, indicati nella norma.
L’inadempimento alle decisioni del Collegio consultivo tecnico è valutato ai fini della responsabilità erariale del soggetto pubblico, nonché, dalla parte privata, come grave inadempimento agli obblighi contrattuali; mentre l’osservanza di tali decisioni esime il soggetto pubblico da responsabilità erariale per colpa grave.
Le decisioni del Collegio hanno forma di lodo contrattuale, da emettersi entro 15 giorni dalla sottoposizione del quesito.
Per i lavori diversi da quelli indicati (quindi, per quelli sottosoglia), la nomina del Collegio è facoltativa, e la competenza del medesimo può essere limitata solo ad alcuni ambiti di conoscibilità.
Il Collegio può essere nominato dalla Stazione appaltante anche per la fase di gara; in tal caso, 2 dei componenti sono nominati dalla Stazione appaltante, e il terzo componente è nominato o dal Mit per le opere di interesse nazionale, o dalle Regioni/Province per opere di interesse locale.
I componenti del Collegio devono essere destinatari di un compenso, inserito nel quadro economico dell’opera, parametrato alla quantità dell’attività svolta e alla puntualità degli adempimenti.
Art. 7 – “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”
Si prevede la costituzione di un Fondo, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per consentire la prosecuzione nell’esecuzione di opere soprasoglia comunitaria, con il limite del divieto di finanziamento di nuove opere. Tale “Fondo” dovrebbe operare nel caso di temporanee insufficienze nei fondi dell’Ente appaltante o nel caso di maggiori fabbisogni (es. varianti, ecc.).
Il “Fondo” è soggetto a richiesta da parte delle stazioni appaltanti, le cui modalità operative sono demandate a un successivo Dm..
Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
L’art. 8 prevede una serie di semplificazioni per le procedure pendenti disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal “Codice” avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2021.
In particolare, le semplificazioni riguardano:
- esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso “Codice” da parte dell’operatore economico;
- sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previsto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- termini per le procedure ordinarie: in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure competitive con negoziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- documenti di programmazione: le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016, già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza “Covid-19”.
In relazione alle procedure disciplinate dal “Codice dei Contratti pubblici”, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le Stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’art. 103 del Dl. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 (sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020), provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
In relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del Codice, efficaci alla data del 17 luglio 2020, le Stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dal sopra citato art. 103 del Dl. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali Accordi-quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo art. 54.
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020:
- Sal: il Direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla data del 17 luglio 2020. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dall’emissione del certificato;
- integrazione del “Piano della sicurezza e coordinamento”: sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della Stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del “Piano di sicurezza e coordinamento”, in attuazione delle misure di contenimento emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo Sal successivo all’approvazione dell’aggiornamento del “Piano di sicurezza e coordinamento” recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- sospensione e impedimento alla regolare esecuzione del contratto: il rispetto delle misure di contenimento emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 (che consente la sospensione parziale del contratto) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal citato comma 4 dell’art. 107 (avviso all’Anac e sanzione tra Euro 50 e Euro 200 per ogni giorno di ritardo).
Il comma 5 apporta alcune modifiche al Dlgs. n. 50/2016, con la precisazione al comma 6 che tali modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Più nel dettaglio, vengono modificati i seguenti articoli:
- art. 38: per la qualificazione delle Stazioni appaltanti viene escluso l’ambito della programmazione, rimanendo invece quello della progettazione. Le Centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti della progettazione e della capacità di affidamento. Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle Centrali di committenza o dai soggetti aggregatori, le attività correlate all’ambito della capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati da apposito Dpcm. Tra i requisiti di base per la qualificazione delle Stazioni appaltanti viene prevista la disponibilità di Piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara (che in precedente era prevista come requisito premiante);
- art. 80: al comma 4 viene aggiunta la possibilità di escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e Tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dello stesso comma. La previsione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le Imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- art. 83: viene inserito il comma 5-bis in base al quale, in relazione al requisito del possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, che le Stazioni appaltanti possono richiedere nel bando di gara, l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le Stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione;
- art. 183: in materia di project financing è consentito alle Imprese di presentare proposte anche su Progetti già inseriti negli strumenti di programmazione.
Il comma 7 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal Dl. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”), in base al quale:
- i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle Stazioni uniche appaltanti;
- è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (appalto integrato);
- è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza.
Entro il 30 novembre 2021 il Governo dovrà presentare alle Camere una Relazione sugli effetti delle sospensioni per gli anni 2019 e 2020 previste dal cd. “Decreto Sblocca cantieri”, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni stesse.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021:
- si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista per i Settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;
- il Consiglio superiore dei Lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui Progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai Euro 100 milioni. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100 milioni e fino a Euro 50 milioni, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 50 milioni si prescinde dall’acquisizione del parere.
La norma in commento prevede poi che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, fino alla scadenza dello stato di emergenza, proceda all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei “dispositivi di protezione individuale”, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’Anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle Istituzioni scolastiche statali
Il Commissario è inoltre autorizzato ad avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza “Covid-19”.
La norma infine, al comma 10, introduce una specifica disposizione in materia di Durc.
Infatti, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto semplificazioni” è richiesto di produrre Documenti unici di regolarità contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti Durc, non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
In proposito, si ricorda che la Legge n. 77/2020 di conversione del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), entrata in vigore il 19 luglio 2020, con l’art. 81 ha eliminato dall’art. 103, comma 2, sopra citato, la specifica disposizione per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, in base alla quale i medesimi conservavano validità fino al 15 giugno 2020. L’attuale versione dell’art. 103, comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” e dalla norma in commento si deduce pertanto che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, fatta eccezione per il caso in cui si renda necessario il Durc per la selezione del contraente o per la stipulazione di un contratto previsti o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplificazioni”. In tali ipotesi infatti non è possibile utilizzare i Durc con validità prorogata e la richiesta andrà effettuata secondo le modalità ordinarie previste dal Dm. Lavoro e Politiche sociali 30 gennaio 2015.
Art. 9 – Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Si prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno o più Dpcm. per individuare gli interventi infrastrutturali di particolare complessità o di notevole impatto, per destinarli a gestione commissariale.
Per gli interventi di interesse regionale o locale, è richiesta apposita Intesa con il Presidente della Regione di riferimento.
Si conferma che il Commissario potrà agire quale Stazione appaltante e in deroga al “Codice dei Contratti”, salvo i Principi fondamentali.
Le ulteriori norme hanno il fine di regolamentare, per quanto possibile, l’attività commissariale, mediante individuazione di apposite contabilità con regole specifiche, con obbligo di rendicontazione dell’andamento degli interventi al Cipe.
Art. 10 – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
L’art. 10 in esame reca, al comma 1, rilevanti modifiche al Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle Imprese nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
La prima modifica riguarda le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati ed interviene sul comma 1-ter dell’art. 2-bis del Dpr. n. 380/2001, che viene riformulato come segue: in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Viene ampliato, mediante modifiche all’art. 3, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 380/2001, l’ambito di applicazione degli interventi di manutenzione straordinaria prevedendo, in primo luogo, la possibilità anche di modifica delle destinazioni d’uso, purché non siano previsti mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico ed aggiungendo, in secondo luogo, anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004.
Ampliato inoltre, attraverso modifiche alla lett. d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001, l’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia: in tale ambito sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 nonché a quelli ubicati nelle Zone omogenee “A”, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Viene altresì ampliato, attraverso la sostituzione della lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 6 del Dpr. n. 380/2001, l’ambito di applicazione dell’attività di edilizia libera, nel quale vengono annoverate le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la documentazione sullo stato legittimo degli immobili, la novità consiste nell’aggiunta del comma 1-bis all’art. 9-bis del Dpr. n. 380/2001, che prevede quanto segue: lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Per quanto riguarda gli interventi subordinati a “permesso di costruire”, viene sostituita la lett. c) del comma 1 dell’art. 10 del Dpr. n. 380/2001, prevedendo che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano sottoposti a “permesso di costruire” se portano ad un Organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici e, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omogenee “A”, se tali interventi comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004.
Si interviene anche sul “permesso di costruire” in deroga agli strumenti urbanistici sostituendo il comma 1-bis dell’art. 14 del Dpr n. 380/2001: la richiesta di “permesso di costruire” in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa Deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del Dl. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.
Da segnalare anche l’agevolazione relativa al “contributo di costruzione”, consistente nella sostituzione del comma 4-bis dell’art. 17 del Dpr. n. 380/2001, secondo cui, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il “contributo di costruzione” è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle Tabelle parametriche regionali. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del “contributo di costruzione”, fino alla completa esenzione dallo stesso.
Si interviene poi sul silenzio-assenso formatosi sulla domanda di “permesso di costruire” per garantire maggiori certezze in caso, appunto, di inerzia, aggiungendo all’art. 20, comma 8 del Dpr. n. 380/2001, la previsione che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Intervenendo sull’art. 22, comma 1, lett. a) del Dpr n. 380/2001: si prevede che siano realizzabili mediante Scia gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti.
Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione della Scia, aggiungendo all’art. 24 del Dpr. n. 380/2001 il comma 7-bis, secondo cui la Segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con Decreto del Mit, di concerto con il Ministro della Salute, con il Mibact e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottarsi, previa Intesa in Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Il “Decreto Semplificazioni” interviene anche sul tema delle tolleranze costruttive, inserendo nel Dpr. n. 380/2001 l’art. 34-bis, secondo cui il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Fuori dai suddetti casi, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Le tolleranze esecutive di cui sopra realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Previsto anche che, nelle more dell’approvazione del Decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 20, comma 1-bis, del Dpr. n. 380/2001, le disposizioni di cui al Dm. Sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo Decreto e che siano ubicati nelle Zone “A” o “B”, di cui al Dm. 2 aprile 1968, n. 1444, o in Zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai Piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della Segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Si interviene poi sui termini di inizio e di ultimazione dei lavori, prevedendo che, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del comma 4 dell’art. 10 in esame, sono prorogati di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Dpr. n. 380/2001, come indicati nei “permessi di costruire” rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle Segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr. n. 380/2001.
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo “Codice”, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
Art. 11 – Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
La norma prevede, al comma 1, che le disposizioni del “Decreto Semplificazioni” recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
Il comma 2 dispone che senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all’art. 2 del Dl. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo Dl. n. 189/2016, individua con propria Ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di Ordinanza a lui attribuiti dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione” di cui al Dlgs. n. 159/2011, delle disposizioni del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire Direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a 2 Sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell’art. 15 del Dl. n. 189/2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle Ordinanze commissariali di cui al presente comma.
Art. 12 – Modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione in commento ha introdotto varie modifiche alla Legge n. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi nell’ottica di una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza degli stessi.
In particolare, all’art. 2, il nuovo comma 4-bis ha previsto che le P.A.misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le Imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con Dpcm., su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei suddetti procedimenti. In proposito, già l’art. 1, comma 28, della Legge “Anticorruzione” n. 190/2012, prevede la pubblicazione, nel sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione, dei dati relativi al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, previsione che ha trovato esplicitazione dell’art. 24, comma 2 del Dlgs. n. 33/2013, successivamente abrogato dal Dlgs. n. 97/2016.
E’ stato inoltre introdotto il nuovo comma 8-bis, che ha previsto l’inefficacia delle determinazioni relative a provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 14-bis, comma 2, lett- c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, salva la possibilità di un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
Al successivo art. 3-bis, la modifica introdotta è volta stabilire per le P.A. un passaggio definitivo all’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati.
Il novellato comma 3 dell’art. 5 ha previsto anche il domicilio digitale del Responsabile del procedimento tra le informazioni da comunicare ai soggetti interessati. Informazione che deve essere indicata anche nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2 lett. c). Inoltre, ai sensi della novellata lett. d), devono essere indicate le modalità con le quali, attraverso il Punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del Dlgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al Fascicolo informatico di cui all’art. 41 dello stesso Dlgs. n. 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti della Legge n. 241/1990. La successiva lett. d-bis) inoltre ha previsto l’indicazione dell’Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lett. d).
La lett. e) modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’Istanza di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. In base a tale disposizione, nei procedimenti ad Istanza di parte l’Amministrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano al suo accoglimento (c.d. “preavviso di rigetto”). Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osservazioni, corredate eventualmente da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il Responsabile del procedimento o l’Autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del Provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del Provvedimento annullato.
Alla lett. g), la disposizione in commento ha inoltre apportato modifiche all’art. 16, comma 2, della Legge n. 241/1990, relativo all’attività consultiva nell’ambito del procedimento amministrativo, prevedendo, sia per l’espressione di pareri obbligatori che facoltativi, che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione dello stesso.
La lett. g) introduce alcune modifiche all’art. 17-bis della Legge sul procedimento amministrativo, che disciplina in via generale il meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche, novellandone in primo luogo la rubrica (“Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”).
E’ stata inoltre introdotta, al comma 1 dell’art. 17-bis, la previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista la proposta di una o più Amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, questa deve essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la proposta riguardi Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
Conseguentemente, in via analoga alla disciplina vigente per l’acquisizione del concerto o nulla osta, dispone che, nei casi di cui sopra, qualora l’Amministrazione proponente rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale (per la diversa ipotesi di esigenze istruttorie o richieste di modifica) l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento.
Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per entrambe le fattispecie ulteriori interruzioni.
Infine, statuisce che, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini, l’Amministrazione competente ha facoltà di procedere. In tal caso, l’inerzia dell’Amministrazione proponente comporta che lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, sia trasmesso alla stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.
Con la lett. h), all’art. 18, in tema di autocertificazioni, è stato introdotto il comma 3-bis, secondo il quale nei procedimenti avviati su Istanza di parte aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di P.A. ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011.
Con la lett. i), all’art. 21-octies, comma 2, alla previsione che fa salvo il provvedimento amministrativo in caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, è stato aggiunto che detta previsione non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte.
Infine, con la lett. l), all’art. 29, comma 2-bis, la disposizione in commento ha inserito tra gli obblighi delle P.A che costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quello di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.
I commi 2 e 3 della disposizione in commento infine hanno previsto che entro il 31 dicembre 2020 le Amministrazioni e gli Enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
Gli Enti Locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione. Le Province e le Città metropolitane definiscono, nelle Assemblee dei Sindaci delle Province e nelle Conferenze metropolitane, appositi Protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
Art. 13 – Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi
L’art. 13 in commento, al fine di accelerare i tempi dei procedimenti soggetti a Conferenza di servizi, prevede una procedura di Conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determinato, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà, in caso di Conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una Conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.
I correttivi al Modello definito dalla Legge n. 241/1990 sono i seguenti;
- tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
- al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, comma 5, l’Amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole Amministrazioni, con le modalità di cui all’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/1990, una riunione telematica di tutte le Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della Conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle Amministrazioni di cui all’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Nei casi di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto in commento, ove si renda necessario riconvocare la Conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
Art. 14 – Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
L’art. 14 in analisi introduce il comma 1-bis all’art. 8 della Legge n. 180/2011 (cd. “Statuto delle Imprese”), secondo cui, al fine di disincentivare l’introduzione di nuovi oneri regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qualificato come onere fiscalmente detraibile.
Infine, la disposizione precisa che per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’Analisi di impatto della regolamentazione (Air) di cui all’art. 14 della Legge n. 246/2005, conformemente a quanto già previsto per la valutazione degli oneri informativi.
Art. 15 – Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
La disposizione in commento ha modificato l’art. 24 del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, prevedendo:
- l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 entro il 30 settembre 2020, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, condivisi tra Stato, Regioni, Province autonome e Autonomie locali, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione – lett. a);
- il completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le Autonomie locali, finalizzata ad individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto – lett. b). In particolare, l’individuazione concerne:
- le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli artt. 19, 19-bis e 20, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
- i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- i procedimenti da semplificare;
- le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
- i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Ministri e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Upi e all’Anci;
- l’estensione dell’ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata. Più nel dettaglio, al comma 2 dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014, è stato soppresso il termine di operatività (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 90/2014) dell’obbligo delle Amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare i Moduli unificati con Decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza unificata. In tal modo, si rende l’obbligo a carattere generale e valido in ogni momento – lett. c).
Inoltre, le lett. d)ed e), sopprimendo ai commi 3 e 4 dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014 ogni riferimento “all’edilizia e all’avvio di attività produttive”, estendono i Settori di applicazione degli Accordi o Intese in sede di Conferenza unificata finalizzati ad adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle P.A. regionali e agli Enti Locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, per cui all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 15 in commento si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 – Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero nel Referendum confermativo del testo di Legge Costituzionale, recante “Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari”
Vengono introdotte alcune misure che rivedono le procedure relative all’esercizio del voto da parte degli Italiani all’estero, in occasione del Referendum sul taglio del numero dei Parlamentari, in programma per il 20 e 21 settembre 2020.
In particolare, viene disposto quanto segue:
– il termine entro il quale devono pervenire agli Uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli Elettori all’estero è anticipato di 2 giorni (entro martedì 15 anziché giovedì 17 settembre);
– è data facoltà al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di disporre che la spedizione delle buste con le schede votate dagli Italiani all’estero all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere;
– il numero minimo e massimo di Elettori necessario per la costituzione dei Seggi elettorali è stato modificato e va ora da 8.000 a 9.000 elettori;
– è stato disposto l’aumento del 50% dell’onorario spettante ai componenti dei Seggi elettorali.
Art. 17 – Stabilità finanziaria degli Enti Locali
L’art. 17 affronta alcune problematiche in materia di procedura relativa ai “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” connesse con l’emergenza sanitaria.
Il termine per il Consiglio comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, stabilito in 90 giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel), a causa dell’emergenza “Covid-19”, è rinviato al 30 settembre 2020, e sono rimessi in termini anche quei Comuni i cui 90 giorni sono già scaduti alla data del 30 giugno.
L’applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 (procedura da parte della Corte dei conti che impone il “Dissesto” agli Enti Locali in caso di accertati comportamenti difformi dalla “sana gestione”), richiamata dal comma 7 dell’art. 243-quater del Tuel, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l’Ente Locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione.
Viene inserito il comma 7-quater all’art. 243-quater, del Tuel, con il quale si prevede che il comma 7, sempre dell’art. 243-quater (obbligo per l’Ente che ha fatto accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” di effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, con possibilità di loro finanziamento mediante un Piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, della durata massima pari agli anni del “Piano di riequilibrio”), trova applicazione solo nel caso di accertamento da parte della Sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo la norma come riferimento il “Piano”, eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’Ente Locale in una data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. I relativi procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’Ente Locale.
Il comma 4 abroga il comma 850 e l’ultimo periodo del comma 889, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017: vengono quindi abrogate le norme che per gli Enti Locali per i quali era stato accertato un secondo mancato rispetto degli obiettivi del nuovo “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” rimodulato o riformulato, prevede che scatti la “reiterazione” e conseguentemente l’attivazione della “Procedura di Dissesto”.
Art. 18 – Modifiche al Dl. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35
La norma abroga il comma 2, dell’art. 3, del Dl. 25 marzo 2020, n. 19, ossia la norma eccezionale che dal 26 marzo scorso non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con le misure statali e regionali.
Art. 21 – Responsabilità erariale
L’art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La norma in commento ha aggiunto che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.
In base al comma 2, limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. In altre parole, la colpa grave di un Funzionario pubblico sarà perseguita solo nei casi di omissione di un’azione, mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo.
Art. 22 – Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’Economia nazionale
La norma introduce il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali Piani, Programmi e Progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’Economia nazionale.
L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi, è immediatamente trasmesso all’Amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001.
Art. 23 – Modifiche all’art. 323 del Codice penale
La norma introduce una novità per il reato di abuso d’ufficio.
L’attuale versione dell’art. 323 del Codice penale infatti non fa più riferimento alla violazione di generiche norme di legge o di regolamento, ma alla violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Art. 24 – Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
L’art. 24 contiene una serie di misure volte alla diffusione dei servizi on line da parte della P.A. e la proroga dell’obbligo di adozione di “PagoPA” al 28 febbraio 2021. A decorrere dalla stessa data non sarà possibile rilasciare credenziali di accesso ai servizi on line diversi da “Spid”, “Cie” o “Cns”. Le attuali login e password rilasciate potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ma non oltre il 30 settembre 2021. La mancata attuazione della disposizione è rilevante ai fini del raggiungimento dello specifico obiettivo e comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato.
Sempre dal 28 febbraio 2021, l’Ente dovrà avviare Progetti di trasformazione digitale che rendano fruibili tutti i servizi on line (art. 24, comma 1-quater).
La App “Io” diventa uno strumento centrale, non solo per le notifiche da parte della P.A. ma anche per presentare istanze ex art. 65, comma 1, lett. b-bis), e per garantire l’accesso agli atti ed accedere al Fascicolo informatico del procedimento (art. 12 del Dl. n. 76/2020) oltre che permettere pagamenti mediante “PagoPA”.
Art. 25 – Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’Identità digitale
Tale norma contiene misure destinate ai Conservatori accreditati erogatori di servizi di conservazione riconosciuti da Agid come servizi fiduciari ai sensi del Regolamento europeo Eidas n. 910/2014. Si dispone che Agid definisca un Regolamento sui criteri di fornitura dei servizi di conservazione.
Art. 26 – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione
L’art. 26 reca importanti disposizioni in merito al funzionamento della “Piattaforma digitale per la notificazione degli atti, provvedimenti avvisi e comunicazione della P.A.”, introdotta dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019.
Il comma 2 contiene le seguenti definizioni:
a) “gestore della Piattaforma”, ovverosia PagoPa Spa, la Società di cui all’art. 8, comma 2, Dl. n. 135/2018 creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia;
b) “Piattaforma”, la Piattaforma digitale utilizzata dalle Amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) “Amministrazioni”, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, gli Agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo Dlgs. n. 446/1997;
d) “destinatari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ove titolari di Codice fiscale, ai quali le Amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) “delegati”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti abilitati all’assistenza tecnica di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla Piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle Amministrazioni;
f) “delega”, l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla Piattaforma;
g) “avviso di avvenuta ricezione”, l’atto formato dal gestore della Piattaforma, con il quale il destinatario viene avvisato in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico;
h) “identificativo univoco della notificazione (Iun)”, il Codice univoco attribuito dalla Piattaforma a ogni notificazione richiesta dalle Amministrazioni;
i) “avviso di mancato recapito”, l’atto formato dal gestore della Piattaforma per mezzo del quale viene avvisato il destinatario della mancata consegna dell’avviso.
Il comma 3 contiene una importante disposizione sulla modalità di notifica degli atti. Invero, viene disposto che, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche di natura tributaria, gli Enti possono rendere disponibili telematicamente sulla Piattaforma i documenti informatici, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria. Il gestore della Piattaforma è tenuto ad assicurare l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle Amministrazioni, i quali devono essere resi disponibili ai destinatari. Agli stessi deve essere assicurato l’accesso alla Piattaforma, anche a mezzo di soggetti delegati.
Ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs. n. 82/2005, individua le modalità per garantire l’attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Gli Agenti della riscossione e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), nn. 1), 2), 3) e 4), del Dlgs. n. 446/1997, individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono Pubblici Ufficiali.
Il medesimo comma chiarisce che la Piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l’obbligo di notificazione al destinatario.
Ai sensi del comma 4, il gestore della Piattaforma invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’Amministrazione.
L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, del Dlgs. n. 82/2005;
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma.
Il comma 6 dispone che se la casella Pec o il Servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore effettua un secondo tentativo di consegna dopo almeno 7 giorni dal primo invio. Se la Pec o il Servizio elettronico di recapito certificato risultano ancora saturi oppure se l’indirizzo non è valido o attivo, il gestore della Piattaforma rende disponibile in apposita Area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal successivo comma 15. Il gestore ne dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
Ai destinatari diversi da quelli individuati in precedenza, l’avviso di avvenuta ricezione verrà notificato in forma cartacea a mezzo posta direttamente dal gestore della Piattaforma, nelle modalità previste dalla Legge n. 890/1982. L’avviso dovrà contenere le modalità con le quali il destinatario può accedere alla Piattaforma e il Codice Iun mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. A coloro che hanno comunicato un numero di telefono o un indirizzo mail, il gestore invia un avviso in modalità informatica contenente le stesse informazioni riportati sull’avviso di avvenuta ricezione.
Il comma 8 prevede che l’autenticazione alla Piattaforma debba avvenire attraverso il Sistema “Spid” ovvero tramite la Cie.
Ai sensi del comma 9, la notificazione si perfeziona:
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla Piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella Pec o del Servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della Piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
L’inserimento del documento informatico sulla Piattaforma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto.
Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla Piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di Pec o al Servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della Piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma.
Il gestore della piattaforma rende disponibile anche la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, dei quali attesta la conformità agli originali.
Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di seguito riportate:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della Piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Secondo il comma 14, le spese di notificazione degli atti oggetto di notificazione tramite la Piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle Amministrazioni, al fornitore del servizio universale della corrispondenza e al gestore della Piattaforma. Con apposito Dpcm. verranno disciplinate le modalità di determinazione delle spese e i relativi criteri di riparto.
Il comma 15 stabilisce che con uno o più Dpcm., da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, e quindi entro il 14 novembre 2020:
a) sarà definita l’infrastruttura tecnologica della Piattaforma e il Piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;
b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le Amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla Piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) verranno stabilite le modalità con le quali il gestore della Piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici delle Amministrazioni sono depositati sulla Piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la Piattaforma;
d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della Piattaforma e le modalità di comunicazione del ripristino della sua funzionalità;
e) verranno stabilite le modalità di accesso alla Piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della Piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono alla consultazione dell’atto;
f) saranno stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la Piattaforma;
g) verranno stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla Piattaforma;
h) saranno diramate le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’avviso di cortesia;
i) individuazione delle modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) verranno disciplinate le modalità di adesione delle Amministrazioni alla Piattaforma.
Secondo quanto riportato nel comma 16, con atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, verrà fissato il termine a decorrere dal quale le Amministrazioni possono aderire alla Piattaforma.
La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica, ai sensi del comma 17:
a) agli atti del Processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. n. 602/1973;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione Europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
Il comma 18 estende il periodo di valenza del precetto dopo l’invio dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni a 1 anno.
Secondo il comma 20, il gestore si avvale del fornitore del “servizio universale dei servizi postali” anche per effettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione e per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’accesso universale alla Piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.
Art. 28 – Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
L’art. 28 introduce alcune novelle al Dl. n. 179/2012, ovvero nello specifico:
a) all’art. 16, comma 12, le parole “entro il 30 novembre 2014” sono soppresse. Inoltre, alla fine del comma è introdotto un nuovo periodo, il quale prevede che con le stesse modalità previste all’interno del comma le Amministrazioni pubbliche possono comunicare gli indirizzi Pec di propri Organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le Amministrazioni possono comunicare ulteriori indirizzi di Pec, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio;
b) viene sostituito il contenuto dell’art. 16, comma 13. Con la nuova disposizione, in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter;
c) all’art. 16-ter, viene aggiunto il comma 1-ter, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto al Rd. n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’Elenco di cui all’art. 16, comma 12, la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è valida se effettuata al domicilio digitale indicato nell’Elenco previsto dall’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 e, nel caso in cui nel predetto Elenco risultino indicati, per la stessa Amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di Pec primario indicato, secondo le previsioni delle Linee-guida di Agid, nella sezione “Ente” dell’Amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso Organi o articolazioni, anche territoriali, delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di Pec espressamente indicato nell’elenco di cui all’art. 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 per detti Organi o articolazioni.
Secondo il comma 2, con provvedimento del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/2012, come modificato dal presente art. 28.
Art. 29 – Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e “Piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni”
L’art. 29 introduce 2 novità. La prima riguarda l’ambito soggettivo della Legge n. 4/04 in materia di accessibilità, prevedendo l’obbligo, anche ai soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi 3 anni di attività, superiore a Euro 900 milioni.
La seconda dispone l’istituzione di una Piattaforma nazionale unica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la verifica delle targhe associate ai titolari di contrassegni. Lo sviluppo dell’infrastruttura informatica sarà affidato a Sogei.
Art. 30 – Misure di semplificazione in materia anagrafica
Tale norma dispone che l’emissione dei certificati in modalità telematica rilasciati dalla Piattaforma “Anpr” (“Anagrafe nazionale popolazione residente”) avverrà mediante documenti digitali muniti di sigillo elettronico al fine di garantirne la provenienza e integrità degli stessi.
Al comma 3 si stabilisce che a ciascun cittadino verrà attribuito un Codice identificativo univoco utile a garantire l’interoperabilità con altre banche dati della Pubblica Amministrazione. La norma è interessante anche per l’erogazione dei servizi on line da parte dell’Ente al fine di garantire l’accesso riservato a documenti e fascicoli elettronici da parte dei cittadini.
Art. 31 – Semplificazione dei Sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e dell’attività di coordinamento nell’attuazione della Strategia digitale e in materia di perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica
Tale norma è volta a favorire l’offerta dei servizi in rete e l’erogazione del lavoro in modalità “agile” in sicurezza. A tal fine, si stabilisce che l’utilizzo dei dispositivi personali dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel rispetto delle misure di sicurezza individuate da Agid e dall’Ente.
Al comma 2 si statuisce la centralità dell’architettura tecnologica Cloud al fine di garantire lo svolgimento del lavoro in modalità “agile” mediante l’accesso da remoto ad applicazioni, dati e documenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. Mediante linee-guida saranno individuate attività utili a migliorare la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro degli strumenti impiegati.
Il ruolo del Difensore civico per il digitale viene rafforzato, introducendo l’obbligo da parte dell’Ente di avviare tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni le attività necessarie per porre rimedio alle violazioni al “Codice dell’Amministrazione digitale” segnalate dai cittadini. Il mancato avvio delle attività e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare dei Dirigenti responsabili.
Art. 32 – “Codice di condotta tecnologica”
L’art. 32 dispone l’adozione del “Codice di condotta tecnologica” da parte del Capo Dipartimento compente per la trasformazione digitale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto.
Detto “Codice” ha l’obiettivo di disciplinare la modalità di progettazione delle infrastrutture informatiche nel rispetto delle misure di Sicurezza cibernetica e dovrà assicurare l’integrazione con le Piattaforme abilitanti quali “PagoPA”, “Anpr”, “Spid” e App “IO”, oltreché garantire la prestazione lavorativa in modalità “agile” assicurando un alto livello di sicurezza informatica.
Le Pubbliche Amministrazioni, nello sviluppo dei servizi digitali, sono tenute a rispettare detto “Codice” e possono avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza nello sviluppo di processi di trasformazione digitale.
L’inadempimento costituisce mancato raggiungimento di specifico obiettivo di risultato e comportano riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.
Art. 33 – Disponibilità e interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei Concessionari di pubblici servizi
Tale norma integra l’art. 50 del “Codice dell’Amministrazione digitale” in tema di condivisione di dati tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che il Ministro per l’Innovazione fissi un termine entro il quale le P.A. rendono disponibili i dati in loro possesso ad altre P.A. per lo svolgimento di compiti istituzionali. L’inadempimento costituisce mancato raggiungimento di specifico obiettivo di risultato e comportano riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.
Art. 34 – Semplificazione per la “Piattaforma digitale nazionale dati”
Tale norma sostituisce l’attuale art. 53-bis del “Codice dell’Amministrazione digitale” recentemente introdotto dal Dlgs. n. 217/17 al fine di rendere concreta la realizzazione della “Piattaforma nazionale digitale dati”, ovvero una Piattaforma finalizzata alla condivisione del patrimonio informativo tra Pubbliche Amministrazioni, relative partecipate e i gestori di servizi pubblici. La “Pdnd” sarà gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà costituita da un’infrastruttura tecnologica che renderà possibile l’interoperabilità tra gli attuali Sistemi informativi e basi dati già presenti nelle Pubbliche Amministrazioni mediante la messa a disposizione di un Catalogo di Api (Application Programming Interface).
In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicurerà l’interoperabilità con il Sistema informativo “Isee”, l’Anagrafe popolazione residente, le banche-dati dell’Agenzia delle Entrate.
Con Dpcm. è stabilita la “Strategia nazionale dati” ovvero le tipologie dei dati, i limiti e le finalità di messa a disposizione.
Art. 35 – Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
La norma contenuta nell’art. 35 introduce misure tese a mettere in sicurezza le infrastrutture tecnologiche delle Pubbliche Amministrazioni al fine di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese. Per raggiungere tale obiettivo è previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità localizzata nel territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Ced (Centri per l’elaborazione dati), messa a disposizione a tutte le Pubbliche Amministrazioni. Le Amministrazioni locali i cui Ced non rispettano i requisiti minimi di affidabilità e sicurezza individuati da apposito Regolamento Agid dovranno migrare all’infrastruttura del precedente periodo o comunque ad una soluzione cloud adeguata.
Art. 36 – Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Tale norma introduce una procedura che permette a Università e soggetti privati di proporre e attuare Progetti innovativi per la cui sperimentazione occorra la temporanea deroga alle norme dello Stato, al fine di stimolare soluzioni innovative utili a favorire la trasformazione digitale.
Art. 37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della Posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, Imprese e Professionisti
Tale norma definisce procedure tese a garantire la corretta adozione di domicili digitale (Pec) da parte di Società, Ditte individuali e Professionisti. A tal fine si introducono integrazioni all’art. 16 del Dl. n. 185/08, convertito nella Legge n. 2/09, prevedendo che le Imprese o Ditte individuali che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, non abbiano ancora provveduto a indicarne la propria Pec, provvedano a comunicarne una. Inoltre, qualora il Conservatore dell’Ufficio del Registro delle imprese rilevi, anche a seguito di una segnalazione, un domicilio digitale inattivo, questo debba procedere a chiedere alla Società o Ditta individuale di indicarne uno entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale periodo, provvede a cancellare l’indirizzo dal Registro, ad erogare relativa sanzione e ad assegnarne d’ufficio un nuovo domicilio digitale. Il Professionista che non provvede a comunicare il proprio domicilio digitale è diffidato dal proprio Collegio ad adempiere entro 30 giorni, e in caso di mancata ottemperanza viene sospeso dal relativo Albo.
Art. 38 – Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
L’art. 38 è portatore di una serie di disposizioni pensate per facilitare il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica (fibra ottica, reti mobili di telecomunicazioni, ecc.).
Tra le numerose novità, si richiama in particolare l’attenzione degli Enti Locali su quanto previsto dal comma 3, che stabilisce che l’installazione e l’esercizio di Sistemi di videosorveglianza di cui all’art. 5 del Dl. n. 14/2017 (c.d. “Decreto Sicurezza”), sia considerata “attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 104 del Dlgs. n. 259/2003”.
Il comma 5 sdogana una serie di misure volte a semplificare la posa di infrastrutture a banda larga sul sedime stradale ed autostradale.
Innanzitutto, viene stabilito che questa operazione possa essere svolta con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm., con profondità regolabile da 10 cm. fino a massimo 35 cm.), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Inoltre, si dispone che l’Ente titolare o gestore delle strade, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, possa concordare con l’operatore stesso accorgimenti aggiuntivi sul posizionamento dell’infrastruttura e sulle modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
Inoltre, il comma 6, novellando l’art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, vieta agli Enti Locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Resta ferma invece, per i Comuni, la facoltà di adottare un Regolamento che assicuri il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzi l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.
Art. 40 – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo degli Enti cooperativi
Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal Dpr. n. 247/2004, dall’art. 2490, comma 6, del Cc., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, viene disposto con Determinazione del Conservatore.
Nel caso di cancellazione di Società di persone, il Conservatore verifica, per il tramite della banca-dati dell’Agenzia delle Entrate, che nel patrimonio della Società da cancellare non rientrino beni immobili, altrimenti, se presenti, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
Per le Società di capitali, l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, rappresentano causa di scioglimento senza liquidazione, purché l’omissione o l’inattività si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
– il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
– l’omessa presentazione all’Ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Società a responsabilità limitata e alle Società consortili a responsabilità limitata.
Il Conservatore iscrive d’ufficio, nel Registro delle imprese, la propria Determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, e comunica l’avvenuta iscrizione agli Amministratori, risultanti dal Registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.
In caso di presentazione della suddetta domanda di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria Seterminazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese; mentre, in caso contrario, decorso il termine dei 60 giorni, il Conservatore, verificata altresì l’eventuale cancellazione della Partita Iva della Società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, e successivamente provvede, con propria Determinazione, alla cancellazione della Società dal Registro medesimo.
Ogni Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro la suddetta Determinazione l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.
La cancellazione dalla Sezione speciale delle startup innovative e delle Pmi innovative è disposta dal Conservatore del Registro delle Imprese, per la perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, entro 60 giorni dalla perdita, permanendo l’iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro. É comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il Provvedimento adottato.
È previsto lo scioglimento senza nomina del Liquidatore degli Enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Art. 41 – Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Al fine di rafforzare i Sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, vengono apportate alcune modifiche all’art. 11 della Legge n. 3/2003 in materia di Codice unico di progetto (Cup).
Più nel dettaglio, viene previsto che tale Codice debba essere acquisito per ogni Progetto di investimento pubblico ed indicato negli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di Progetti di investimento pubblico, pena la nullità dei medesimi.
Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di Progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il Cup dei Progetti autorizzati al Programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti.
I soggetti titolari di Progetti d’investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita Sezione dei propri siti web istituzionali, dell’Elenco dei Progetti finanziati, indicandone il Cup, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del Progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
Art. 49 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
La norma in commento demanda al Mit il compito di adottare delle Linee-guida per il mantenimento in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie ella rete stradale e autostradale, così da poter dare il via ad una revisione complessiva di queste infrastrutture.
Intervenendo sull’art. 25 del Dlgs. n. 285/1992, il comma 5 stabilisce che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra 2 strade appartenenti ad Enti diversi, la titolarità delle strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è dell’Ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’art. 2, comma 2, a quello della strada interferente.
Il comma 1-ter disciplina la titolarità di sottopassi e sovrappassi in alcuni casi specifici, prevedendo che:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli Enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
b) in caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’Ente proprietario della strada di tipo A;
c) in caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) in caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti ad Enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
Il comma 1-quater dispone che la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza di questi ultimi, sia specificata in precisi atti stipulati tra gli Enti proprietari o tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato. Viene inoltre rimarcata la necessità di mettere nero su bianco, nei medesimi atti, modalità e oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente.
Il comma 1-quinquies prevede infine che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli Enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedano, ove necessario anche attraverso il trasferimento della titolarità delle opere d’arte, a dare attuazione alle previsioni dei commi precedenti (1-bis, 1-ter e 1-quater) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
I medesimi Enti e i gestori sono inoltre chiamati a creare e aggiornare degli Elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi precedenti.
Artt. 50-55 – Semplificazioni in materia ambientale
Per quanto attiene le novità di semplificazione in materia ambientale, gli artt. 50-53, introducono importanti modifiche al Dlgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) in materia di Valutazione impatto ambientale (Via) con la previsione di regole di razionalizzazione delle relative procedure così come in materia di incremento in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie o idriche.
Con gli artt. 50 e 51 si razionalizzano le procedure Via che sono particolarmente farraginose e gravose, mentre le misure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico, tema caldissimo in un Paese quale in nostro, sono previste dall’art. 54.
L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura Via molto lunghi (pre-screening [1]di 8 mesi circa, valutazione Via 20 mesi circa, fase di consultazione di 15 mesi circa, Provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtà diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa.
Ridurre in modo significativo i tempi di durata del procedimento era, quindi, la prima esigenza.
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- la previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del Progetto di fattibilità o del Progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- la riduzione dei termini attualmente previsti dal Dlgs. n. 152/2006 in capo all’Amministrazione;
- l’esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.
L’art. 50 (“Razionalizzazione delle procedure di Valutazione dell’impatto ambientale”), in modo particolare impatta in modo significativo sul procedimento introducendo novità importanti che incideranno sulla qualità degli elaborati progettuali e sui tempi di risposta della Pubblica Amministrazione, sperando che il procedimento sia più snello in quanto la documentazione dovrebbe essere ben sviluppata sin dall’inizio del procedimento stesso.
Per il rilascio del provvedimento di Via il livello di dettaglio degli elaborati progettuali può essere il Progetto di fattibilità e, se disponibile, il Progetto definitivo, permettendo una valutazione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (Sia), secondo quanto dispone l’Allegato IV della Direttiva 2011/92/UE[2]. È eliminato dall’art. 5 del Dlg. n. 152/2006 (“Definizioni”), relativamente alla documentazione da presentare, il riferimento alla fase di “scoping”[3], procedura questa disciplinata dall’art. 20 del Dlgs. n. 152/2006 (“Consultazione preventiva”) che, peraltro, era facoltativa.
Le modifiche più significative riguardano però il c.d. “screening”, cioè la procedura di verifica di assoggettabilità a Via. Infatti, l’art. 19 Dlg. n. 152/2006 (“Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via”) è integralmente sostituito dal comma 3 dell’art. 50 del Decreto e prevede tempi istruttori molto brevi rispetto a quelli vigenti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che erano compresi in un range fra 90 e 270 giorni.
Il nuovo art. 19 prevede che entro 5 giorni dal ricevimento dello Studio preliminare ambientale l’Autorità competente deve verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione, richiedendo, ma solo in quella sede, qualora fosse necessario, chiarimenti e integrazioni che secondo la “vecchia” disposizione potevano essere richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle osservazioni.
In proposito, il Dl. n. 76/2020 riduce anche i termini per loro presentazione, da 45 giorni a 30 giorni, dall’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione prevista.
La pubblicazione sul sito è l’unica forma di pubblicità rimasta e potrà avvenire anche su iniziativa del proponente in alternativa all’Autorità competente, qualora quest’ultima non provveda entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione.
Alla luce delle modifiche introdotte dal “Decreto Semplificazioni”, i tempi della verifica di assoggettabilità a Via saranno compresi in un periodo di tempo che può variare da un minimo di 80 ad un massimo di 115 giorni.
Il comma 11 del novellato art. 19 del “Codice ambientale” statuisce che, in caso di inerzia dell’Autorità competente, si può richiedere l’intervento della Commissione Via di cui all’art. 8 del Dlgs. 152/2006, (“Commissione tecnica di Verifica dell’impatto ambientale – Via e Vas”) ovvero dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) a supporto del titolare cui spetta l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 2 della Legge n. 241/1990[4].
Da notare che, stante l’attuale formulazione della norma, sembra che tale intervento sia possibile solo in caso di Progetti di competenza statale o regionale.
Il “Decreto Semplificazioni” assegna inoltre allo Stato un peso molto più significativo rispetto alla situazione previgente con l’introduzione dei commi 2-bis e 8-bis all’art. 7-bis (“Competenze in materia di Via e di verifica di assoggettabilità a Via”) del Dlgs. n. 152/2006.
Il comma 2-bis prevede che con specifici Decreti saranno individuate le tipologie di Progetti e le opere necessarie all’attuazione del “Piano integrato per l’Energia e il Clima” (“Pniec”)per i quali la verifica di assoggettabilità a Via o la Via stessa sarà effettuata in sede statale con la previsione di tempi più brevi di quelli ordinari.
Il comma 8-bis invece prevede un potere sostitutivo ai sensi dell’art. 41 (“Poteri sostitutivi dello Stato”) della Legge n. 234/2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”) in caso di inerzia regionale per i Progetti sottoposti a screening o a Via, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia.
Termini temporali sono ridotti anche in relazione alla definizione dei contenuti del Sia (art. 21 del Dlgs. 152/2006 (“Definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale”), al procedimento di Via (artt. 23 – “Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di Via e pubblicazione degli atti”; 24 – “Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere”; 25 – “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di Via”), al Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 – “Provvedimento unico in materia ambientale”) e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) (art. 27-bis) per il quale il Decreto non ha previsto la possibilità di procedere alla pubblicazione a cura del proponente, prescritta invece, non solo per lo screening, ma anche per i procedimenti di Via di competenza statale.
Non è estesa al Paur invece la previsione legislativa secondo la quale nei provvedimenti di Via tutte le integrazioni devono essere pubblicate e non più solo quelle “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, con la possibilità quindi da parte di quest’ultimo di esprimere ulteriori osservazioni.
Sempre in tema di una maggiore trasparenza della Pubblica Amministrazione, è stato previsto che sia tempestivamente pubblicato sul sito web dell’Autorità competente l’esito del “pre-screening” (art. 6 – “Oggetto della disciplina” – Dlgs. n. 152/06) per individuare l’eventuale procedura da avviare per “le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei Progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda” del Dlgs. n. 152/06, “in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”.
Va infine ricordato che le nuove disposizioni saranno applicate ai procedimenti la cui domande siano state presentate dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 76/20, e, quindi, ricordando anche che il Decreto è stato approvato “salvo intese”, il Legislatore si è preso il tempo necessario per perfezionare le proprie disposizioni, rendendo effettivamente applicabile il testo definitivo a seguito della conversione in Legge.
Sempre in materia di semplificazione, l’art. 52(“Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”) del Decreto introduce, nel “Testo unico Ambiente”, l’art. 242-ter (“Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica”) che aumenta le fattispecie relative alla possibilità di realizzare interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, prima previste dai commi 7, 8,9 e 10 dell’art. 34 (“Modifiche al Dlgs. n. 163/2006, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica”)del Dl. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”) ora espressamente abrogati. In buona sostanza, si tratta di una particolare procedura per favorire la realizzazione di interventi e opere nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare.
Relativamente a questa norma, l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha sollevato critiche per il fatto che non ci sono indicazioni relative ai termini perentoriper l’adozione dei provvedimenti autorizzativi e per la possibilità di effettuare le c.d. “bonifiche a stralcio”, che consentirebbero di accelerare concretamente il processo di risanamento e di rilancio economico dei siti contaminati.
Il successivo art. 53 (“Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale”) prevede la possibilità di accertare, nei Siti di interesse nazionale (Sin)[5], lo stato di potenziale contaminazione mediante l’esecuzione di indagini preliminari attraverso una procedura ristretta per presentare congiuntamente gli esiti della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e dell’applicazione a scala pilota[6] delle tecnologie di bonifiche idonee e quindi di conoscere in tempi rapidi le condizioni per l’approvazione del Progetto operativo.
La norma in esame introduce una semplificazione delle procedure per i Sin che permette di accelerare la fase di predisposizione del Progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi. In proposito, il Dl. n. 76/2020 introduce la possibilità che l’Ispra possa intervenire per superare le eventuali inerzie delle Arpa regionali, ma a giudizio dell’Ance, questa possibilità rischia di essere vanificata se la Legge di conversione non introdurrà termini perentori in capo di detto Ente.
Con l’art. 54(“Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico”)sono introdotte norme di semplificazione e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai Commissari straordinari per il dissesto, prevedendo che gli stessi possono procedere immediatamente all’avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell’effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall’effettiva disponibilità di cassa.
La norma è inoltre finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei “Piani stralcio per l’assetto idrogeologico” (Pai), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire “in automatico”, come ad esempio a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un’area che pertanto non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.
L’art. 55 (“Semplificazione in materia di Zone economiche ambientali”), termine con il quale, ai sensi del Dl. n. 111/2019, convertito dalla Legge n. 141/2019 (“Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del Dl. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016”)sono definiti i Parchi nazionali, sia con riferimento alla procedura di nomina del Presidente, sia per quanto concerne le procedure di adozione del Regolamento e del Piano del Parco stesso.
Gli Enti Parco inoltre possono avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato un’esperienza istituzionale avendo operato nel Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Infine, si prevede la possibilità di utilizzo, da parte degli Enti gestori delle Aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo (ad eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali Vigilanza e Difesa militare) e l’affidamento in concessione gratuita all’Ente Parco, su richiesta di quest’ultimo, dei beni demaniali, statali regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi.
Artt. 56-64 – Disposizioni in materia di green economy
Le “Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su Progetti o Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi”sono l’oggetto dell’art. 56 del Dl. n. 76/2020, il cui scopo è quello di introdurre delle semplificazione relative agli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici a uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. La norma inoltre detta specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino Impianti in corso di autorizzazione.
Sempre in tema di fonti di energia rinnovabili, l’art. 59(“Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni”) estende, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, il meccanismo dello “scambio sul posto altrove”, cioè lo scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i punti di prelievo e di immissione, per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
In base alle attese, il Provvedimento dovrebbe generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati.
Rimanendo in tema “elettrico”, il Legislatore non poteva non intervenire in un Settore specifico quale è quello delle auto elettriche o cd. “ibride”, che ormai sono più presenti sul mercato e stando diventando di interesse anche per le Pubbliche Amministrazioni. Infatti, con l’art. 57 (“Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”) sono introdotte, in sede di normativa primaria, disposizioni per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione sul territorio nazionale. In particolare, viene fornita la definizione di “stazione di ricarica di veicoli elettrici” quale “insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici”.
Tra le diverse misure si prevede inoltre che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici possa avvenire:
- all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- su strade private non aperte all’uso pubblico;
- lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
- all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, i Comuni sono tenuti a disciplinare l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, prevedendo almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I Comuni inoltre possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati.
L’Autorità per la regolazione per Energia, Reti a Ambiente (Arera), entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 76/2020, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico.
E arrivano anche più colonnine in autostrada: a differenza di altri Paesi europei, infatti, l’Italia ha pochissime colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale: il Dl. “Semplificazioni” interviene prevedendo l’obbligo, per le aree di servizio lungo le autostrade e le strade extraurbane principali, di garantire il servizio di ricarica per veicoli elettrici.
Per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti distributiva – si legge nel Decreto – occorre attuare un intervento normativo di semplificazione dell’iter autorizzativo di competenza degli Enti Locali. A tal fine, con l’art. 61 (“Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica”) si prevede di definire una serie di misure per la semplificazione autorizzativa, a livello nazionale e locale, per adeguare la rete di distribuzione dell’energia elettrica evitando tuttavia una normativa disomogenea sull’intero territorio italiano mediante linee-guida nazionali, adottate dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Mibact e del Ministro dell’Ambiente, acquisita l’Intesa della Conferenza Unificata, linee che dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale.
La norma prevede altresì che ilSinfi (“Sistema informativo federato delle Infrastrutture”) sia utilizzato anche per agevolare la procedura di Valutazione di impatto dei Progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni da un lato dovranno fornire dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologico, urbanistici), dall’altro si potranno avvalere del Sistema informativo per agevolare la Valutazione di impatto dei Progetti sul territorio.
Come più volte ricordato, la green economy è uno degli argomenti principali del “Decreto Semplificazioni”, e ne sono una valida dimostrazione, oltre agli articoli sin qui commentati, anche le sue ultime disposizioni, tra le quali l’art. 62 e l’art. 63. La prima disposizione(“Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di Centrali di produzione di accumulo di energia”) inserisce i commi da 2-bis a 2-ter all’interno dell’art. 1 Dl. n. 7/2002, convertito dalla Legge n. 55/2002 (“Misure urgenti per garantire la sicurezza del Sistema elettrico nazionale”(c.d. Decreto “Sblocca-Centrali”), prevedendo l’esclusione di una serie di interventi minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica con conseguente loro sottoposizione ad un regime semplificato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte dell’impatto ambientale in quanto una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto al Progetto originariamente autorizzato costituisce un ripotenziamento alquanto modesto rispetto alla dimensione iniziale dell’impianto.
Inoltre, al fine di facilitare la realizzazione di sistemi di accumulo di energia necessari per il bilanciamento della rete e per aumentare il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili, si stabiliscono norme semplificate per la costruzione di accumuli elettrochimici per i quali ad oggi non sono presenti nell’ordinamento norme di legge specifiche per le modalità autorizzative.
La realizzazione di questi Impianti è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli Impianti ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all’interno di aree ove sono situati Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 Mw. termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’art. 6 del Dlgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”). In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lett. b);
b) gli Impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 Mw. termici in servizio, nonché gli Impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Mise secondo le disposizioni di cui all’art. 1 del Dl. n. 7/2002, sopra ricordato. Nel caso di Impianti ubicati all’interno di aree ove sono presenti Impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c) gli Impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Mise, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 Mw. termici, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”);
d) la realizzazione di Impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 Mw., ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 137/2002, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli Enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del Sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del Sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi Impianti sono tenuti a inviare copia del relativo Progetto al Gestore del Sistema di trasmissione nazionale che, entro 30 giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli Enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal “Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima”. I soggetti che realizzano gli stessi Impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli Impianti.
Infine,l’art. 63(“Piano straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di
raccolta delle acque”)prevede l’adozione da parte del Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali di un Programma straordinario
di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per il 2030 e del Green New Deal europeo, introducendo
misure di salvaguardia delle risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche
irrigue e di bonifica idraulica, strategiche per l’agricoltura ma anche per la
fornitura idrica civile e industriale delle stesse aree.
[1] Con il termine pre-screening si intende la possibilità per il proponente un Progetto da assoggettare a Via di richiedere all’Autorità competente una valutazione preliminare del Progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.
[2] Poiché si deve intendere il testo vigente dell’Allegato IV della Direttiva 2011/92/UE, cioè quello conseguente l’entrata in vigore della Direttiva 2014/52/Ue, non è comprensibile perché nel Decreto non si fa riferimento quale contenuto del Sia all’Allegato VII alla Parte II del Dlgs. 152/2006, introdotto con il Dlgs. n. 104/2017 in attuazione all’ultima Direttiva Ue in tema di Via.
[3] Lo “scoping”è la facoltà per il proponente di richiedere, prima di presentare il Progetto, una fase di confronto con l’Autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello Studio di impatto ambientale.
[4] Legge n. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 2- Conclusione del procedimento. “9-bis. L’Organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. (……..)”.
[5] L’art. 53 del Decreto in esame si può applicare solo ai 58 Siti di interesse nazionale.
[6] Un Impianto “Pilota” è un Impianto di processo di piccola-media taglia utilizzato per replicare il comportamento di grandi Impianti industriali. La scala (cioè le dimensioni e la capacità) di un Impianto “Pilota” è intermedia tra la scala di laboratorio e la scala industriale. Durante la progettazione di un Impianto di produzione, il passaggio dalla scala di laboratorio alla scala dell’Impianto “Pilota” e successivamente alla scala industriale è detto”scale-up“. Lo sviluppo di un Impianto “Pilota” diminuisce le incertezze legate all’operazione di scale-up, per cui prima di approdare alla commercializzazione del processo spesso si preferisce testare il processo in esame in un Impianto “Pilota”. I costi da affrontare per la realizzazione di un Impianto “Pilota” sono maggiori rispetto a quelli da sostenere per le prove di laboratorio ma minori rispetto ai costi di un Impianto industriale vero e proprio, ma d’altro canto il comportamento di un Impianto “Pilota” si avvicina in genere molto di più al comportamento reale dell’Impianto industriale rispetto ai risultati ottenuti durante le prove di laboratorio o attraverso una simulazione di processo.