Definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenti della riscossione: prorogata la scadenza per manifestare la volontà di avvalersene

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2017 il Dl. 27 marzo 217, n. 36, recante “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione”.

Il Decreto dispone la proroga al 21 aprile 2017 del termine, inizialmente fissato per il 31 marzo 2017, entro il quale i debitori possono manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della possibilità introdotta dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 193/16 (c.d. “Decreto fiscale”), in tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Ai sensi del precedente comma 1, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dei crediti previdenziali, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle successive lett. a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di dilazione nella misura di cui all’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 602/73 (6% annuo).

Per far ciò, entro il termine ora prorogato al 21 aprile 2017, i debitori devono trasmettere una apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Dl. n. 193/16.

In tale dichiarazione il debitore deve indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Sempre entro il 31 marzo 2017, il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.