“Definizione agevolata delle controversie tributarie-bis”: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su modulistica e scadenze

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato-stampa 26 ottobre 2017 pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha fornito alcune precisazioni in merito alla c.d. “definizione agevolata 2017”.

L’Agenzia ricorda che la “definizione agevolata” è applicabile ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; in caso di adesione, il contribuente sarà tenuto a corrispondere l’importo residuo del debito senza versare le somme derivanti da sanzioni e interessi di mora.

Per quanto riguarda le cartelle derivanti da violazioni del “Codice della Strada”, oltre agli interessi di mora, non si devono pagare

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