Delibera di approvazione del rendiconto illegittima

Nella Sentenza n. 644 dell’8 novembre 2019 del Tar Lazio, alcuni Consiglieri comunali avevano impugnato il Provvedimento con il quale era stato approvato, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 118/11, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018. I ricorrenti lamentavano la lesione alle loro prerogative di Consiglieri comunali deducendo la violazione dell’art. 227, comma 2, del Tuel, che prevede che la proposta di rendiconto della gestione debba essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal Regolamento di contabilità, precedente la sessione consiliare. Entro il predetto termine deve essere messa a disposizione dei Consiglieri la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, insieme alla documentazione allegata prevista dalla legge tra cui la relazione dell’organo di revisione.

Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei Revisori rende illegittima la Delibera di approvazione del rendiconto. In particolare, nella fattispecie in esame, la relazione era stata posta a disposizione a soli 6 giorni dal Consiglio comunale. Il Tar ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento della Delibera di approvazione del rendiconto, affermando che “il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei Consiglieri la relazione dell’Organo di revisione ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole”.