Nella Sentenza n. 4069 del 17 giugno 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che la destinazione di un’area a standard è finalizzata, mediante una servitù di uso pubblico, alla fruizione della stessa da parte dell’intera collettività indistinta dei cittadini (uti cives) e non all’uso limitato (uti singuli) da parte dei soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle quali è sorto l’obbligo della dotazione degli standard. In particolare, nel caso di specie, un Comune lombardo autorizza nel 1982 una lottizzazione (capannoni industriali) ottenendo in cambio aree a standard: verde, Parcheggi pubblici, Magazzino comunale. Di fatto però negli anni le Ditte proprietarie dei capannoni utilizzano quegli spazi pubblici (Parcheggi e aree esterne al Magazzino comunale) come spazio di manovra per gli autotreni pesanti che accedono ai capannoni per consegnare o ritirare merce. Nel 2014 il Comune, verificato che gli standard sono sovrabbondanti, aliena mediante asta pubblica parte dei Parcheggi e il Magazzino ad una Società, la quale mediante recinzione delimita la sua nuova proprietà.
A questo punto le Ditte, private degli spazi esterni di manovra, insorgono davanti al Tar competente, che accoglie il ricorso. Il punto decisivo secondo il Tar è che, nonostante gli standard a Parcheggio siano stati ceduti al Comune e svolgano la funzione di Parcheggi destinati alla collettività, in concreto il loro uso nel tempo li avrebbe trasformati in “piazzali di manovra” con la tolleranza del Comune e che, comunque, la Convenzione di lottizzazione del 1982 andrebbe interpretata nel senso che la previsione di realizzazione e cessione di Parcheggi pubblici in ambito produttivo implica la facoltà di utilizzazione degli stessi spazi come aree di manovra per le Ditte lottizzanti.
In conclusione, i Giudici ritengono che le aree standard sono state acquisite dal Comune per finalità pubbliche e non come spazi di manovra degli autoarticolati, e la circostanza che poi siano state utilizzate anche o soprattutto per tali finalità a servizio delle Imprese non fa venire meno la destinazione giuridicamente loro impressa e la conseguente facoltà per il Comune di alienare gli immobili nel rispetto delle norme di legge.