Detraibilità Iva: spetta all’Amministrazione la prova dell’antieconomicità del corrispettivo

by Redazione | 22/12/2014 9:51

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25999

La detraibilità dell’Iva, relativa ad un costo risultante da una fattura regolarmente registrata, non può essere disconosciuta sulla base di una possibile antieconomicità, ma è necessario da parte dell’Amministrazione finanziaria fornire gli elementi che dimostrino la non veridicità o la non inerenza dell’operazione.

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25999, conseguente ad un ricorso mosso da una Società alla Sentenza della locale Commissione tributaria di secondo grado che aveva negato la detraibilità dell’Iva liquidata su fatture relative a servizi (elaborazione e registrazione di fatture, controllo di gestione, certificazione di qualità, controllo sugli acquisti) scambiati tra Società appartenenti allo stesso gruppo.

La Commissione contestava il criterio di ripartizione dei costi adottato, in quanto privo dei caratteri di certezza e oggettività; inoltre, l’impresa non avrebbe provato l’effettiva esistenza delle prestazioni ricevute.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto ha rilevato nella Sentenza di appello una serie di palesi incongruenze ed errori in diritto.

Il primo chiarimento riguarda il fatto che l’onere della prova non va a gravare sul contribuente per il solo fatto che la Amministrazione finanziaria si limiti a contestare l’esistenza dell’operazione. Le disposizioni dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 54, comma 2, del Dpr. n. 633/72, implicano che la contestazione della P.A. venga preceduta da una fase di verifica, ricerca e poi valutazione degli elementi ritenuti rilevanti.

Anche la giurisprudenza è ferma nel ritenere che grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’inesistenza di passività dichiarate o la falsa od omessa indicazione di attività imponibili, mentre, una volta accertata in giudizio la esistenza dei requisiti legali di detta prova presuntiva, sorge l’onere per il contribuente di fornire la prova contraria.

Per quanto riguarda la congruità del valore del servizio indicato in fattura (su tale argomento si era espressa di recente la stessa Cassazione con la Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713), si richiamano la Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Ce (VI Direttiva) e la Direttiva 18 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, che ne hanno sancito chiaro riconoscimento normativo.

La Corte di Cassazione afferma che la manifesta illogicità o anomalia della condotta tenuta dal soggetto economico nella realizzazione dell’operazione rappresentata in fattura, bene poteva e può essere eccepita dalla Amministrazione finanziaria come elemento indiziario, grave e preciso, a contestazione della mancanza di corrispondenza, in tutto od in parte, della rappresentazione cartolare fornita dalla fattura con l’effettiva realtà della operazione sottostante. Anche in questo caso, però, grava sull’Amministrazione fornirne la prova.

In base a tali principi, ne deriva che il diritto alla detraibilità dell’imposta può essere escluso soltanto se l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità dell’operazione, che assume rilievo quale sintomo di non inerenza della destinazione del servizio o bene all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva.

L’indirizzo fornito dalla Sentenza in commento, serve anche a non far perdere di rilevanza il documento “fattura” per il contribuente che abbia correttamente e diligentemente adempiuto a tutti i propri obblighi contabili; magari evitando anche future contestazioni prive di qualsiasi fondamento.

di Lorenzo Sardelli e Francesco Vegni

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