Dichiarazione “730/2021”: approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, sono stati approvati i Modelli “730”, “730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
La scadenza di invio del Modello è fissata al 30 settembre.
La novità più rilevante è certamente il Superbonus del 110%.
Altre novità riguardano il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza “Covid-19”, il bonus vacanze ed il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.
Oltre al trattamento integrativo previsto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, altra novità riguarda anche l’ulteriore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i redditi da Euro 28.001 a Euro 40.000.
Infine, dal periodo d’imposta 2020 segnaliamo la detrazione del 19% di alcuni oneri prevista solo mediante pagamento con versamento bancario o postale (ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili); non potranno dunque più essere recuperate nel Modello 730 spese sostenute in contanti.
Consegna delle Dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021” e nei Modelli “730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.
I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021”, nei Modelli “730-4” e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo Provvedimento.
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i modelli approvati col medesimo Provvedimento.
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