Dichiarazione precompilata: in G.U. le regole di trasmissione dati delle erogazioni liberali agli “Enti del Terzo Settore”

Con il Dm. Mef 3 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, sono state rese note le disposizioni relative alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati inerenti alle erogazioni liberali agli “Enti del Terzo Settore” (“Ets”), ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata dei soggetti eroganti.
L’adempimento interessa le Onlus, le Aps, le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario:
– la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico – Dlgs. n. 42/2004;
– lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.
A partire dai dati relativi al periodo d’imposta 2020, in via del tutto facoltativa, gli Enti possono già trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021 una Comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei vari soggetti.
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e da altri donatori qualora dal pagamento risulti il Codice fiscale del soggetto erogante, vi è invece l’obbligo per gli Enti di trasmettere le Comunicazioni:
– a partire dai dati relativi al periodo d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio di “Ets” approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi, o entrate superiori a Euro 1.000.000;
– a partire dall’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio di “Ets” approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a Euro 220.000.
Nelle Comunicazioni devono essere indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite Banca, Ufficio postale o mediante gli altri Sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997.
Non verranno applicate sanzioni, almeno nella prima fase facoltativa, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella Dichiarazione precompilata.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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