Dichiarazioni “770/2015” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i Modelli definitivi e le relative Istruzioni ministeriali

L’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibili nei giorni scorsi i nuovi Modelli “770/2015”, sia “Semplificato” che “Ordinario”, completi delle relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta, tra cui i Comuni, dovranno utilizzare per la certificazione dei redditi e delle ritenute relative al 2014.

Modelli e Istruzioni, approvati con 2 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015, rispettivamente, n. 4793/2015 e n. 4792/2015, sono reperibili, sia sul sito www.agenziaentrate.it che in calce al presente articolo.

Per la compilazione dei Modelli in parola, non si registrano particolari cambiamenti rispetto agli stessi dell’anno precedente, se non nella parte relativa alle certificazioni dei redditi di lavoro.

Nel Modello “770/2015 Semplificato” – la cui presentazione è prevista entro il 31 luglio 2015 – devono essere indicati, relativamente all’anno 2014, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i dati contributivi e previdenziali Inps, comprensivi delle “Gestioni Dipendenti pubblici” (ex Inpdap);
  • i dati assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la Dichiarazione;
  • i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il Modello “770 Ordinario”);
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Il Modello “770/2015 Semplificato” non è il solo da compilare per quei Comuni che hanno operato, tra gli altri, ritenute su redditi di capitale, su contributi erogati ad enti o associazioni e su indennità di esproprio. Questi infatti sono obbligati all’elaborazione anche del Modello “770/2015 Ordinario”, il cui termine di presentazione scade, come per il Modello “770/2015 Semplificato”, il 31 luglio 2015.Entrambi i Modelli devono essere obbligatoriamente presentati per via telematica, o direttamente, oppure tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 2, Dpr. n. 322/98).

Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche – ivi comprese le Amministrazioni e gli Enti pubblici – effettuano la trasmissione telematica della comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo Allegato tecnico. I gestori incaricati, designati con le modalità sopra descritte, possono in via eventuale nominare altri operatori incaricati di utilizzare i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto della Società non residente identificata direttamente ai fini Iva. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

I soggetti già abilitati al Servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale Servizio, come precisato con Circolare dell’Agenzia delle Entrate 5 marzo 2001, n. 21/E.

Per tali soggetti è stato istituito un “Servizio di assistenza”, mentre per la soluzione dei problemi legati a

– connessione al servizio;

– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;

– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;

– utilizzo di chiavi e password;

– normativa;

– scadenze di trasmissione;

si rimanda alla Sezione dedicata all’assistenza on-line dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre attivo il Servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile mediante il numero 848.836.526, fruibile dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della Dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Per gli utenti Entratel è stata predisposta un’apposita Sezione nella quale vengono resi disponibili messaggi personalizzati in funzione dell’attività dell’utente.

Anche gli utenti che utilizzano il Servizio telematico Fisconline possono accedere, per il servizio assistenza, ai Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia, così come contattare il Call Center della stessa Agenzia al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato, dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: Tariffa urbana a tempo (Tut).

Il Modello “770/2015 Ordinario”, così come il Modello “770/2015 Semplificato”, deve essere presentato separatamente dal Modello “Unico 2015” (il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2015).

Ricordiamo che, generalmente, i Comuni compilano il Modello “770 Ordinario” per certificare, tra le altre, le ritenute su contributi a soggetti terzi, operate ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73 (Quadro “SF”), le ritenute su premi e vincite (Quadro “SH”) e le ritenute su indennità di esproprio (Quadro “SR”).

Per inciso, sempre relativamente al Modello “770/2015 Ordinario”, le Società per azioni partecipate dai Comuni e le Aziende speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o dividendi) anche il Quadro “SK”, relativo al Modello di certificazione degli utili corrisposti nell’anno 2014.

Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli contributivi devono essere inseriti applicando, non la regola del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì “mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale”(ad es.: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49).

La Dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione di revisione, ossia:

– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (nella casella “Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre indicare il proprio codice fiscale.

Ricordiamo che, come per l’anno passato, i sostituti d’imposta non dovranno più indicare le Addizionali comunali all’Irpef nel Quadro “ST” ma inserirle nel Quadro “SV”.E’ stata confermata la suddivisione in 2 Sezioni del Quadro “ST”, dove nella prima confluiscono i dati relativi alle trattenute ed ai versamenti delle Imposte destinate all’Erario, mentre nella seconda trovano allocazione le informazioni riferite alle Addizionali regionali all’Irpef.

Anche per quest’anno è previsto che, qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare il Modello “770/2015 Ordinario”, il Modello “770/2015 Semplificato” deve contenere anche i dati dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate, esposti nei Prospetti riepilogativi “ST”, “SV” e “SX”. Nel caso invece il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare anche il Modello “770/2015 Ordinario”, dovrà produrre il Modello “770/2015 Semplificato” senza compilare i Quadri riepilogativi “ST”, “SV” e “SX”, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell’ambito dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” del Modello “770/2015Ordinario”.

Tuttavia, è stata confermata la possibilità, per il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Modello “770/2015 Ordinario”, di produrre il Modello “770/2015 Semplificato” comunque comprensivo dei Prospetti “ST”, “SV” e “SX” qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 445/97 tra i versamenti attinenti al Modello “770/2015 Semplificato” e quelli relativi al Modello “770/2015 Ordinario”.

Inoltre, è stata confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il Modello “770/2015 Semplificato” inviando, oltre al frontespizio, la “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” ed i relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, separatamente dalle “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e dai relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • essere trasmesse entrambe le suddette tipologie di Comunicazioni;
  • non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

L’esercizio delle suddette facoltà deve essere evidenziato nel Frontespizio del Modello alla voce “Redazione della Dichiarazione”, compilando la Sezione che interessa e barrando le relative caselle.

In sintesi, anche relativamente all’anno 2014, avremo 4 possibili tipologie di trasmissione del Modello “770/2015 Semplificato”, ovvero:

  • invio integrale;
  • invio con successivo inoltro dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel Modello “770/2015 Ordinario”;
  • invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” (con invio separato delle “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”);
  • invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (con invio separato delle “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati”).

Nel primo, terzo e quarto caso occorrerà indicare, attraverso apposita barratura, la presenza dei Quadri “SS”, “ST” e “SV” e (eventualmente) “SX” e l’eventuale presenza anche del Modello “770/2015 Ordinario”.

In merito al Quadro riepilogativo “ST”, è stata confermata al punto 11 l’indicazione del “capitolo”, nel caso di versamenti effettuati presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Ricordiamo poi che, oltre all’indicazione del “capitolo”, per i versamenti in Tesoreria occorre barrare la casella di cui al punto 12.

Per i versamenti effettuati mediante il Modello di pagamento “F24EP”, deve essere riportato nel punto 11 il codice-tributo esposto nel medesimo e non deve essere barrata la casella “Tesoreria”. Inoltre, nel caso di più versamenti effettuati in Tesoreria nello stesso periodo utilizzando il medesimo capitolo, questi possono essere “evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo”.

Nel punto 13 del Quadro “ST” (Sezione seconda) deve essere indicato il codice della Regione, da rilevarsi dal Modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla Tabella “SF – Elenco Regioni e Province autonome” posta nell’Appendice alle Istruzioni per la compilazione del Modello “770/2015 Semplificato”.

E’ stata poi riproposta, nel Quadro “ST”, l’indicazione al punto 14 della data di versamento (giorno, mese e anno).

Per quanto riguarda le “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente”, le stesse richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, ed i campi già contenuti nella nuova “Cu 2015” (anch’esso approvato nei giorni scorsi, vedi commento seguente), sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Ed ancora, per una più facile compilazione del Modello, è stato disposto che:

  • le Istruzioni relative ai punti della “Cu” concernenti i dati fiscali sono riportate integralmente in questo paragrafo di istruzioni al “770” (comprese quelle relative al campo “Annotazioni” presente solo nella “Cu”) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d’imposta;
  • le Istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali Inps e Inps “Gestione ex Inpdap” analoghe a quelle contenute nella “Cu” sono riportate in Appendice;
  • le Istruzioni afferenti gli ulteriori dati richiesti nel Modello sono evidenziate con il colore verde.

I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione. Tale modalità d’indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all’ultimo “Cu” rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Analogamente, in caso di erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Per ciascun percipiente dovranno invece essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:

  • erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
  • erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo, da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa, e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo, si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle Istruzioni).

Pressoché immutato il Quadro “SS” per la presentazione dei dati riassuntivi riportati nelle comunicazioni inserite nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere riportati i dati rilevati dalle certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle certificazioni di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Confermato il Quadro “SV” che, come abbiamo più sopra accennato, deve essere utilizzato esclusivamente per inserire i dati relativi alle trattenute di Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale effettuate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” deve essere effettuata in forma aggregata, a differenza di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello “F24” e Modello “F24 Enti Pubblici”), dove devono essere compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al versamento dell’Addizionale comunale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere a riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo.

Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento, presenza di versamenti per “ravvedimento”, versamenti codificati con diverse note (vedi punto 10 del Quadro “SV”) e versamenti effettuati in Tesoreria, devono essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati effettuati nella stessa data.

Nel Quadro “SV” devono essere quotate, per le Addizionali comunali all’Irpef:

  • le trattenute ed i relativi versamenti effettuati in forma rateizzata nell’anno 2014 con riferimento all’anno 2013, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2014 con riferimento all’anno 2014;
  • le trattenute ed i relativi versamenti effettuati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso dell’anno 2014;
  • le trattenute ed i relativi versamenti corrisposti per assistenza fiscale prestata nel 2014.

Per le modalità di compilazione del Quadro “SV”, si rimanda alle Istruzioni del Modello “770/2015 Semplificato”, ricordando solo che, in caso di versamenti per “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, l’importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi (indicati al punto 8).

Riguardo infine al Quadro “SX” (“Riepilogo altri crediti”), ricordiamo che, con la Risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo da utilizzare, tramite il Modello “F24”, per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice-tributo 6781) nonché di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice-tributo 6782), risultanti dal rigo SX4, colonna 6, del Modello “770 Semplificato”, e di ritenute su redditi di capitale (codice-tributo 6783), risultanti dai Quadri “ST” e “SX” del Modello “770 Ordinario”.

La suddivisione del credito da utilizzare in compensazione, risultante come detto dal rigo SX4, colonna 6, è stata nuovamente inserita nelle ultime righe del Quadro “SX” dei Modelli “770/2015 Semplificato” e “Ordinario”, in base ai rispettivi codici-tributo.

Sempre nel Quadro “SX” è stato di nuovo previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti maturati nel corso dell’anno 2014, distinguendo quelli che derivano da restituzioni fatte ai dipendenti e collaboratori a seguito di conguagli e non utilizzati a scomputo di ritenute di lavoro dipendente e assimilato (colonna 1, già prevista negli anni precedenti), da quelli che derivano da restituzioni effettuate a fronte di assistenza fiscale (colonna 2), o corrispondenti ai compensi spettanti ai sostituti d’imposta per aver prestato assistenza fiscale diretta (colonna 3).

Nello stesso rigo è stata confermata la colonna 4 per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti in eccedenza risultanti dal Quadro “ST”.

Si precisa che l’art. 1, comma 574, della “Legge di stabilità 2014”, subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a Euro 15.000 annui alla presenza del “visto di conformità” nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Rammentiamo infine il Quadro “SY” del Modello “770/2015 Semplificato”, dedicato alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e relative ritenute applicate ai sensi dell’art. 25 del Dl. n. 78/10. Questo prospetto si compone di 3 Sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa.

Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono essere compilate le ordinarie “Comunicazioni” contenute nel Modello.

Totalone_770_sempl_2015

770+Ordinario+2015_totalone