Dichiarazioni fiscali: chiarimento sulla firma dei Revisori nelle Istruzioni al Modello “Irap 2014” e modifiche ai Modelli “770/2014”“Semplificato” e “Ordinario”

Con i Provvedimenti Prot. n. 64842 del 12 maggio 2014 e Prot. n. 67438 del 15 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche, tra gli altri, ai Modelli di Dichiarazione “770/2014” “Ordinario” e “Semplificato” ed a quello “Irap 2014” e alle relative Istruzioni.

Oltre che sui Modelli “770/2014” “Ordinario” e “Semplificato”, il Provvedimento Prot. n. 64842 interviene sul Modello di Dichiarazione “Unico 2014-PF”.

L’altro citato Provvedimento delle Entrate apporta invece modifiche ai seguenti Modelli:

ü  “Irap 2014”;

ü  “Unico 2014-ENC”;

ü  “Unico 2014-SC”;

ü  “Unico 2014-SP”;

ü  “Consolidato nazionale e mondiale 2014”;

ü  “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”.

Con riferimento agli Enti Locali, si sottolinea che le variazioni più rilevanti sono quelle apportate al Modello di Dichiarazione “Irap 2014” e alle relative Istruzioni, con riferimento alla firma del Revisore unico o dell’Organo di revisione, alternativa al “visto di conformità”, per potere operare “compensazioni orizzontali” oltre i 15.000 Euro annui, del credito Irap maturato in base al metodo commerciale.

In particolare:

– nel Frontespizio del Modello, all’interno della Sezione “Firma della Dichiarazione”, è stata inserita la casella denominata “Attestazione”;

– a pag. 13 delle Istruzioni, dopo il quarto Capoverso del Paragrafo 1.7, è stato inserito il seguente periodo: “A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo [nel caso degli Enti Locali, il Revisore unico o l’Organo di revisione, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 90/E del 2010] sono tenuti a barrare la relativa casella ‘Attestazione’ qualora sottoscrivano la presente Dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di cui al predetto Decreto n. 164/99.

Si tratta, secondo chi scrive, di una variazione opportuna. Ricordiamo infatti che i Revisori dei conti degli Enti Locali sono sempre stati obbligati a sottoscrivere la Dichiarazione “Irap”, ma da quest’anno la loro firma può essere utile anche come alternativa al “visto di conformità” per operare le compensazioni orizzontali sopra citate. In tal caso, essendo attribuito a tale firma un valore superiore alla normale sottoscrizione del Modello, occorreva inserire un campo da barrare che dimostrasse il motivo per cui effettivamente detta firma viene apposta. In tal senso, la barratura del nuovo campo “Attestazione” consente di capire se il Revisore unico dell’Ente Locale o l’Organo di revisione firmano la Dichiarazione soltanto “in via ordinaria” o anche con la finalità di certificarne il credito – soltanto quello derivante dal metodo c.d. “commerciale”, in quanto quello risultante dal metodo c.d. “retributivo” viene compensato sempre in modo “verticale” Irap da Irap, versando di meno fino a concorrenza dello stesso, per cui non necessità di certificazione – alternativamente alla richiesta di apposizione del “visto di conformità”, consentendo all’Ente interessato di superare, con le “compensazioni orizzontali”, la soglia dei 15.000 euro annui.

Relativamente alle precisazioni circa i tempi in cui può essere operata detta compensazione si rimanda al commento alla Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (“Telefisco 2014”).

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