Dichiarazioni fiscali: le novità del Modello “730/2015” 

Con il Provvedimento 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello “730/2015”.

Le principali novità presenti nelle Istruzioni al Modello sono di seguito illustrate.

Il “Cud” è stato sostituito dallaCertificazione unica(c.d. “Cu”), la quale contiene le informazioni necessarie alla redazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.

La nuova “Certificazione unica” contiene informazioni che fino allo scorso anno erano contenute nelle annotazioni del “Cud”, mentre altre risultano aggiuntive, come ad esempio i dati dei familiari a carico.

Dal mese di maggio 2014, i datori di lavoro hanno riconosciuto in busta paga ai dipendenti un credito, denominato “Bonus Irpef”, per un importo non superiore a Euro 80 mensili, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a Euro 26.000.

Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Modello “730” e indicare il bonus spettante nell’apposito prospetto di liquidazione (Modello “730-3”). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il Modello “730”. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il “rigo C14”, in base alle indicazioni ricavabili dal Modello “Cu” e appositamente realizzato per l’indicazione della gestione del “Bonus Irpef”.

Dal 2015, l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività (“rigo C4”) è obbligatoria, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del “Bonus Irpef”.

Le scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, dal 2015 sono raccolte in un’unica scheda unica; qualora la Dichiarazione venga presentata in forma congiunta, le schede con le scelte devono essere inserite dai coniugi in 2 distinte buste: su ogni busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, a seguito delle novità intervenute sulle modalità di presentazione del Modello “F24”, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla Dichiarazione “Mod. 730/2015”, il contribuente non può più presentare il Modello di pagamento “F24” alla banca o all’Ufficio postale (c.d. “F24 a zero”), ma deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La presentazione può essere fatta direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. I Modelli “F24” contenenti i crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i Modelli “F24” con saldo superiore a Euro 1.000, devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il metodo di calcolo delle Imposte previsto dalla c.d. “cedolare secca”, la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa è ridotta dal 15% al 10%; l’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge 13 maggio 2014, n. 80, di conversione del Dl. n. 47/14, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

L’opzione per la “cedolare secca” può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento all’inflazione del canone di locazione o assegnazione.

Nei casi d’acquisto o di costruzione d’immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (“rigo E32” del Modello “730/2015”) è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 300.000, da ripartire in 8 quote annuali.

Gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale hanno diritto a una detrazione pari a Euro 900, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71, e pari a Euro 450, se il reddito complessivo non supera Euro 30.987,41 (“rigo E71” del Modello “730/2015”). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito d’imposta pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni hanno diritto a una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di Euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di Euro 1.200 annui (“rigo E82”).

Rileviamo inoltre che è riconosciuto un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate (“rigo G9”) a sostegno della cultura c.d. “Art-Bonus”. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la quota-parte eventualmente non utilizzata sarà fruibile negli anni successivi.

Sono previsti 2 limiti di detraibilità per i premi assicurativi: i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o d’invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a Euro 530 (vedasi righi da “E8” a “E12”, codice 36), mentre i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a Euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da “E8” a “E12”, codice 37).

Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da “E8” a “E12”, codice 41) e relative alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da “E8” a “E12”, codice 42) sono elevate dal 24% al 26%. Le erogazioni a favore dei Partiti politici sono detraibili per importi compresi tra Euro 30,00 e Euro 30.000,00.

La detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata, come anche la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; per quest’ultimi l’ammontare complessivo pagato non potrà essere superiore a Euro 10.000.

Anche la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è stata prorogata, come anche la detrazione del 65% della spesa per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell’Appendice delle Istruzioni al Modello “730/2015”. Inoltre, nel prospetto dei familiari a carico risulta necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero.

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, non sono più compresi tra gli oneri deducibili.

Riguardo a ciascun fabbricato esposto nel “Quadro B”, non dovrà più essere comunicato l’importo dell’Imu dovuta.

La data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo dell’Addizionali regionale e comunale è stata uniformata al 1° gennaio e nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente.

Per l’Addizionale sono stati introdotti nuovi codici per poter fruire delle particolari agevolazioni riconosciute dalle Regioni (vedasi casella “Casi particolari addizionale regionale”).

Infine, si rammenta che dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche il “Modello 730 precompilato“, che potrà essere accettato o modificato.

Come ricordato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del Modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi“.

Resta ferma la possibilità di presentare la Dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (Modello “730 Ordinario”, oggetto del presente commento, o Modello “Unico PF”).