L’art. 2 della Legge n. 476/84 riconosce al pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di ricerca il congedo straordinario per motivi di studio nonché, in caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’Amministrazione di appartenenza[1]. La finalità della norma è quella di costituire un favor per il dipendente ammesso a corsi di Dottorato, garantendogli, non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo nel caso di oggettiva assenza

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