Diritti di rogito ai Segretari comunali: la Corte Emilia non condivide la Pronuncia del Tar Milano e “si schiera” con la Sezione Autonomie

Nella Delibera n. 74 del 15 settembre 2016 della Corte dei conti Emilia Romagna, la richiesta di parere ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14, in materia di corresponsione del diritto di rogito ai Segretari comunali. In particolare, viene chiesto se spetti la liquidazione dei diritti di rogito ai Segretari collocati nelle Fasce professionali “A” e “B” che prestano servizio e rogano contratti nell’interesse di Enti Locali sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale. La Sezione ribadisce quanto affermato dalla Delibera n. 21/15 della Sezione Autonomie: “alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14, i diritti di rogito competono ai soli Segretari di Fascia ‘C’. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del Ccnl. di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai Segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”. Tuttavia, la Sezione sottolinea che successivamente il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, è intervenuto nella questione dell’attribuzione dei diritti di rogito ai Segretari comunali con la Sentenza 18 maggio 2016. In essa viene contestata l’interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti e si addiviene ad una diversa lettura della norma che estenderebbe “i diritti di segreteria a 22 Categorie di Segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di Fascia ‘C’ che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i Dirigenti), ma anche a quelli che operano in Enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il Legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai Segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali”.

Ma l’interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano, sopra riportata, secondo la Sezione, non appare convincente e la Sezione ritiene di confermare l’orientamento esplicitato dalla Sezione delle Autonomie.