Diritti di rogito del Segretario comunale

Diritti di rogito del Segretario comunale

Nella Delibera 74 del 25 settembre 2020 della Corte dei conti Molise, un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al diritto di rogito spettante al Segretario comunale, con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 10 del Dl. n. 90/2014.

La Sezione ha chiarito, in primo luogo, che i diritti di rogito siano attribuibili da parte del singolo Comune con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del Segretario nell’anno di competenza, come stabilito dall’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/2014, senza distinzione tra gli importi erogati da parte dei singoli Enti in cui ha prestato servizio (in tal senso anche Corte dei conti, Sezione controllo della Lombardia, Del. n. 171/2015), sia in caso di Convenzioni di Segreteria che in caso di incarichi di reggenza o scavalco. In particolare, in caso di Convenzione di Segreteria è opportuno che nella stessa siano regolare anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito nonché di verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo in godimento (Corte dei conti, Sezione controllo Emilia-Romagna, Delibera n. 113/2018), mentre per gli incarichi di reggenza o scavalco, essendo il limite del quinto dello stipendio unico, spetteranno al Segretario i diritti per gli atti rogati in entrambi gli Enti Locali fino a concorrenza complessiva del quinto trattamento annuo in godimento (Corte dei conti, Sezione controllo Liguria, Delibera n. 74/2019) Inoltre, la Sezione ha ribadito che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di Fascia “C” nonché ai Segretari comunali appartenenti alle Fasce professionali “A” e “B”, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 18/2018). Infine, la Corte ha precisato che i proventi derivanti da rogito sono integralmente acquisiti al bilancio comunale – previo versamento da parte dei terzi obbligati – e sono poi attribuiti al Segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo.


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