Diritto di famiglia: definitivamente superata la distinzione tra figli “naturali” e “legittimi”
La distinzione (verbale e non) tra i cosiddetti “figli naturali” ed i “figli legittimi” è definitivamente cancellata. A sancire questa piccola rivoluzione del diritto di famiglia è stato il Dlgs. 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014 e recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della Legge 10 dicembre 2012, n. 219”.
La storica equiparazione, volta a garantire lo stesso tipo di tutele e diritti tanto ai figli biologici quanto a quelli adottati, era stata introdotta giá lo scorso anno dalla Legge n. 219/12 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 1º gennaio 2013). Il Dlgs. n. 154/13 è stato emanato in attuazione dell’art. 2 della detta Legge n. 219/12, che prevedeva appunto che il Governo dovesse adottare, “entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più Decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione”.
Il Dlgs. n. 154/13 apporta modifiche in misura prevalente ai Libri I e II del Codice civile ma interviene, sempre in tema di filiazione, anche sul Codice penale e sui Codici di procedura civile e penale e su una serie di norme speciali come la Legge n. 898/70 (c.d. “Legge sul divorzio”).
Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo appunto la soppressione, all’interno di tutte le norme citate, dei 2 aggettivi “naturale” e “legittimo” e il superamento del concetto di “potestá genitoriale”, al quale il Legislatore ha preferito un termine che non rimandasse al concetto di subordinazione, ovvero “responsabilità genitoriale”.
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