Diritto di proprietà: la giurisdizione sulle controversie tra privati e P.A. relative alla sua esistenza o estensione è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 2950 del 16 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che appartiene al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà. In tali controversie, le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di Confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Invece, qualora e nel momento in cui si intendano contestare, nei confronti degli Organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 546/92 (anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di Confini), la giurisdizione non può che spettare al Giudice tributario, in forza della norma sopra menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei Tributi.