Diritto Ue: illegittima l’esclusione di imprese da una gara per mancato deposito della dichiarazione relativa al protocollo di legalità

Nella Sentenza C-425/14 della Corte di Giustizia europea 22 ottobre 2015, i Giudici statuiscono che le norme fondamentali e i principi generali del Trattato Fue – in particolare i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva – devono essere interpretati nel senso che essi non impediscano ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel Settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.