di Giuseppe Vanni
Gli Enti Locali che si accingono a certificare con il rendiconto della gestione 2023 un risultato di disavanzo di amministrazione purtroppo sono sempre numerosi.
L’art. 187, comma 1, del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), prescrive che, “nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’Ente è in disavanzo di amministrazione” (quota del risultato di amministrazione, parte disponibile, negativa) e che “tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188”. Detto
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