Dissesto finanziario: nessuna azione esecutiva nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione

Dissesto finanziario: nessuna azione esecutiva nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione

Con la Sentenza n. 1983 del 22 luglio 2015 il Tar Sicilia si esprime sul caso di un Consiglio comunale che ha deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Dlgs. n. 267/00. Secondo quanto stabilito dall’art. 248, comma 2, Dlgs. n. 267/00, “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”. Ciò premesso, il credito di cui parte ricorrente chiede l’esecuzione appartiene alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, trattandosi di un credito accertato in via giudiziale in epoca anteriore rispetto alla dichiarazione di dissesto. I Giudici siciliani ritengono che il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del Giudice ordinario recanti condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro sia in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e quindi rientri nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa. Infatti tale procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. Pertanto, ritenuto che quando una norma non consente al creditore dell’Amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive, in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo nell’ambito di una procedura amministrativa concorsuale, i Giudici non possono fare altro che ritenere definita per legge la vicenda, dichiarando il ricorso estinto con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Sentenza n. 1983 del 22 luglio 2015 – Tar Sicilia


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