Distacco per motivi sindacali: contributo erariale per l’anno 2019

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, con la Circolare n. 10 del 2 aprile 2020, ha fornito le Istruzioni per la presentazione della certificazione per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per il personale in distacco sindacale.

Detto contributo erariale è riconosciuto a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Liberi Consorzi comunali, Comunità montane ed Asp-ex Ipab.

Con Decreto del Ministero dell’Interno 6 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 dell’11 marzo 2020, è stata approvata la modulistica informatizzata da utilizzare per la certificazione della spesa, sostenuta nell’anno 2019, per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, da ammettere alla contribuzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, da attuarsi esclusivamente in via telematica.

Gli Enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 29 maggio 2020. L’invio da parte degli Enti interessati della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali”, accessibile dal sito internet http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify nella sezione “Area certificati”.

La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, della modulistica approvata dal citato Dm. 6 marzo 2020, a partire dal 15 aprile 2020 fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2020.

Tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà sulla base delle certificazioni pervenute entro il termine prestabilito, ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno la mancata partecipazione degli Enti ritardatari all’attribuzione del relativo contributo.

La Circolare richiama l’attenzione sul fatto di non inviare documentazione aggiuntiva, tramite Pec, in via ordinaria, via fax o via e-mail, in quanto la documentazione trasmessa separatamente a corredo della certificazione comporta la non validità dello stesso ai fini dell’erogazione del contributo erariale. Gli Enti, eventualmente, possono rettificare il dato già trasmesso prima della scadenza, producendo una nuova certificazione, in sostituzione di quella eventualmente già inviata, comunque attraverso un ulteriore invio telematico entro la scadenza indicata, procedendo preventivamente ad annullare la precedente certificazione.

Scaduto il termine, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Mef e della Corte dei conti, la Direzione centrale effettuerà un congruo numero di verifiche delle stesse avvalendosi della collaborazione del Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per le Relazioni sindacali.