Nella Delibera n. 130 del 27 novembre 2018 della Corte dei conti Campania, il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto un parere sull’interpretazione di quanto disposto dall’art. 9, commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies del Dl. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, il quale prevede il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto).
In particolare, la Sezione rileva che il comma 1-quinquies, fa scaturire il divieto di assunzione, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:
– l’approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e dell’art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell’esercizio provvisorio. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-octies, il bilancio di previsione 2017-2019;
– l’approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 del Tuel). La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il rendiconto 2016;
– l’approvazione del bilancio consolidato, per gli Enti tenuti a tale adempimento. Il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 8, del Tuel) e la prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il bilancio consolidato 2016;
– l’invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla “Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni” di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009 (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011), compresi i dati aggregati per voce del “Piano dei conti integrato”.
Dunque, sebbene il bilancio dell’Amministrazione e il bilancio del Consiglio siano separati in punto di gestione, tale gestione separata non determina rottura dell’unità del bilancio regionale, che a livello finanziario continua a costituire un’entità unica. Pertanto, fintantoché la Regione o l’Ente Territoriale non avrà evaso i sopra richiamati adempimenti di legge in materia di bilancio, l’effetto limitativo della capacità giuridica (e del potere di spesa) in materia di personale, di cui all’art. 9 del Dl. n. 113/2016, commi 1-quinquies e seguenti, si estende a tutta l’organizzazione regionale di cui il bilancio e il rendiconto generale sono unitaria e dinamica espressione.