Divieto di assunzione: mancata approvazione dei documenti di bilancio

Nella Delibera n. 130 del 27 novembre 2018 della Corte dei conti Campania, il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto un parere sull’interpretazione di quanto disposto dall’art. 9, commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies del Dl. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, il quale prevede il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto).

In particolare, la Sezione rileva che il comma 1-quinquies, fa scaturire il divieto di assunzione, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

– l’approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e dell’art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell’esercizio provvisorio. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-octies, il bilancio di previsione 2017-2019;

– l’approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 del Tuel). La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il rendiconto 2016;

– l’approvazione del bilancio consolidato, per gli Enti tenuti a tale adempimento. Il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 8, del Tuel) e la prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-octies, il bilancio consolidato 2016;

– l’invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla “Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni” di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009 (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011), compresi i dati aggregati per voce del “Piano dei conti integrato”.

Dunque, sebbene il bilancio dell’Amministrazione e il bilancio del Consiglio siano separati in punto di gestione, tale gestione separata non determina rottura dell’unità del bilancio regionale, che a livello finanziario continua a costituire un’entità unica. Pertanto, fintantoché la Regione o l’Ente Territoriale non avrà evaso i sopra richiamati adempimenti di legge in materia di bilancio, l’effetto limitativo della capacità giuridica (e del potere di spesa) in materia di personale, di cui all’art. 9 del Dl. n. 113/2016, commi 1-quinquies e seguenti, si estende a tutta l’organizzazione regionale di cui il bilancio e il rendiconto generale sono unitaria e dinamica espressione.