Nella Sentenza n. 1153 del 27 novembre 2014 del Tar Emilia Romagna, la controversia nasce da una gara indetta da un Comune per la concessione dei locali del Teatro comunale ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dopo avere provveduto all’aggiudicazione provvisoria della concessione ad una ditta, l’Ente Locale effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale dichiarati dalla stessa e, ritenuto carente quello della regolarità fiscale e contributiva, dispone la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’avvio di una nuova selezione pubblica. Secondo la ricorrente, stante l’irregolarità contributiva attestata nel Durc presentato, la disposizione dell’art. 31, comma 8, del Dl. n. 69/13, convertito dalla Legge n. 98/13, che prevede che ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità, porta all’irrilevanza del Durc negativo emesso a suo carico perché non preceduto dall’invito alla regolarizzazione, avviso che avrebbe consentito alla stessa impresa di sanare il debito contributivo e di acquisire quindi il titolo per la partecipazione alla gara. I Giudici considerano inapplicabile la norma in esame alle ipotesi in cui il Durc viene acquisito dall’Ente appaltante per la verifica della sussistenza del requisito di partecipazione alla gara ex art. 38 del Dlgs. n. 163/06. I Giudici affermano che l’impresa debba attestare con il Durc la regolarità contributiva con riferimento al momento della partecipazione alla gara. Non si possono regolarizzare i debiti previdenziali fruendo del termine quindicinale che l’Ente previdenziale è tenuto ad assegnare all’impresa per fruire di agevolazioni normative e contributive. La regolarizzazione sarebbe possibile solo per il cosiddetto Durc interno, ossia quello rilasciato dall’Inps per il riconoscimento di benefici o sgravi contributivi all’impresa, mentre per partecipare alle gare occorre il Durc esterno, per il quale non è prevista la regolarizzazione.