Con il Messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014 l’Inps, a parziale modifica ed integrazione dei propri precedenti Messaggi n. 2889 del 27 febbraio 2014 e n. 4069 del 14 aprile 2014, ha fornito indicazioni riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione in materia di Durc.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Inps ha ricordato che l’art 31, comma 8, del Dl. n. 69/13 (c.d. “Decreto del Fare”) stabilisce che – ai fini del rilascio del Durc – l’invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante Posta elettronica certificata (Pec), direttamente o per il tramite dell’intermediario, abilitato ai sensi della Legge n. 12/79.
In conformità a tale disposizione di legge, l’Istituto precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite Pec all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo Pec dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo Pec dell’Azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo Pec, la comunicazione viene spedita all’Azienda con Raccomandata. Il processo di invio della Pec si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario.
Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna. In tal caso, l’Inps provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, correttamente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.
Per quanto attiene invece la dilazione di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione, la presentazione della relativa domanda nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce all’Istituto di emettere un Durc negativo, ma comporta la sospensione fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali dell’Inps verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente.