Edilizia: destinazione d’uso

Nella Sentenza n. 3665 del 10 maggio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che la destinazione d’uso è oggettiva, cioè riferita alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva, in base alla tipologia di soggetti coinvolti. Tuttavia, i Giudici precisano che il rispetto della destinazione urbanistica dell’immobile riguarda la parte che legittimamente, in base alla pianificazione ed al titolo, utilizza il bene. Laddove sia prevista destinazione ed utilizzo commerciale, la legittimità urbanistico – edilizia è rispettata, senza che, in assenza di specifiche limitazioni normative o di piano (la cui ragionevolezza e legittimità andrebbe ulteriormente vagliata) possa rilevare una specifica categoria soggettiva limitata di utenti.