Edilizia: in G.U. le nuove norme antincendio per gli edifici sottoposti a tutela destinati a contenere Musei, Gallerie, Biblioteche e Archivi

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 182 del 22 luglio 2020 il Decreto 10 luglio 2020, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, rubricato “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere Musei, Gallerie, Esposizioni, Mostre, Biblioteche e Archivi, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 8 marzo 2006, n. 139”.

Il Decreto, nell’Allegato tecnico, abbraccia la tematica della prevenzione degli incendi negli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), che siano aperti al pubblico e ospitino Musei, Gallerie, Esposizioni, Mostre, Biblioteche e Archivi.

Le disposizioni approvate con il Decreto in commento possono essere applicate alle attività sopra elencate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto interministeriale n. 569/1992, e al Dpr. n. 418/1995.

Di seguito, i dettagli:

Allegato 1 (art. 1)

 REGOLE TECNICHE VERTICALI

 Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre,

 biblioteche e archivi in edifici tutelati

 Campo di applicazione ……………………………….

 Definizioni ………………………………………..

 Classificazioni …………………………………….

 Valutazione del rischio di incendio …………………..

 Strategia antincendio ……………………………….

 Reazione al fuoco

 Resistenza al fuoco

 Compartimentazione

 Esodo

 Gestione della sicurezza antincendio

 Controllo dell’incendio

 Rivelazione ed allarme

 Controllo di fumi e calore

 Sicurezza impianti tecnologici

 V.10.1 – Campo di applicazione

 1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di

prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti a tutela ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al

pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,

biblioteche e archivi.

 V.10.2 – Definizioni

 1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle

disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42.

 Nota: Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali

arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti,

…).

 2. Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce,

cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita’ di

educazione e di studio.

 3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati

permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed

opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.

 4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e

conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,

comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la

consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

 5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e

conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la

consultazione per finalita’ di studio e di ricerca.

 6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico

adibito a contenere beni tutelati.

 Nota: dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse

le attivita’ temporanee collocate in opere da costruzione non

permanentemente dedicate alle attivita’ di cui al paragrafo V.10.1,

per le quali la presente RTV puo’ comunque costituire un utile

riferimento.

 V.10.3 – Classificazioni

 1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree

dell’attivita’ sono classificate come segue:

 TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive,

sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;

 Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop,

caffetteria, sala fotocopie …

 TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi,

di superficie > 200 m²;

 TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di

incendio specifico qf > 600 MJ/m²;

 TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele

pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini

dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio

specifico qf > 1200 MJ/m²;

 Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie

 TK2: deposito beni tutelati;

 TO: locali con affollamento > 100 persone;

 Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica…

 TT: locali in cui siano presenti quantita’ significative di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti

ai fini della sicurezza antincendio;

 Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server,

cabine elettriche …

 TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili

al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso.

 Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti …

 2. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1)

almeno le seguenti aree: aree TK1.

 V.10.4 – Valutazione del rischio di incendio

 1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere

effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;

 2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia

di cui al capitolo G.3.

 V.10.5 – Strategia antincendio

 1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della

regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione

secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al

successivo comma 3.

 2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in

merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre

regole tecniche verticali, ove pertinenti.

 3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni

complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai

corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

 V.10.5.1 – Reazione al fuoco

 1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi,

atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali

appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo

S.1).

 2. Non e’ richiesta la verifica dei requisiti di reazione al

fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo

storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).

 V.10.5.2 – Resistenza al fuoco

 1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo

S.2) non puo’ essere inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1.

 ===========================================

 | Quota di piano dei | |

 | compartimenti | Classe |

 +===========================+=============+

 | > -1 m | 30 |

 +—————————+————-+

 | ≤ -1 m | 60 |

 +—————————+————-+

Tabella V.10-1: Classe di resistenza al fuoco

 2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non

renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di

resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i

seguenti requisiti aggiuntivi:

 a) valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli

elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;

 b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello

di prestazione III.

 V.10.5.3 – Compartimentazione

 1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota <

-5 m.

 2. Le aree dell’attivita’ devono avere le caratteristiche di

compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2.

 ===================================

 | Area | Requisiti aggiuntivi |

 +=========+=======================+

 | TA, TC, | Nessun requisito |

 | TO | aggiuntivo |

 +———+———————–+

 | TM, TT, | |

 |TK1, TK2 | Di tipo protetto |

 +———+———————–+

 | | Secondo le risultanze |

 | | della valutazione del |

 | TZ | rischio |

 +———+———————–+

 Tabella V.10-2: Compartimentazione

 3. Per le particolari caratteristiche costruttive e

architettoniche proprie degli edifici tutelati, la quota 12 m dei

piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione multipiano e’

riferibile a 18 m.

 4. Sono ammesse comunicazioni tra le attivita’ di cui al

paragrafo V.10.1 e altre attivita’ civili (capitolo S.3), anche se

afferenti a responsabili diversi pur in assenza di necessita’

funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un

sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere:

 a) di tipo protetto per attivita’ con profili di rischio

Rvita A1, A2, B1 o B2;

 b) a prova di fumo in tutti gli altri casi.

 V.10.5.4 – Esodo

 1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui

alla tabella V.10-3 alle seguenti condizioni aggiuntive:

 a) nelle vie di esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi,

atri, filtri …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali

appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, fatto salvo

quanto previsto al comma 2 del paragrafo V.10.5.1;

 b) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in

corrispondenza delle criticita’ sia progettato per garantire il

doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;

 c) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo

S.5).

 Nota: Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti,

segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e

similari, planimetrie, …

 ===========================

 |Altezze ≥ 1,8 m lungo le |

 | vie d’esodo |

 +=========================+

 |Tutte le combinazioni di |

 |alzata e pedata dei |

 |gradini delle scale |

 |previste nel capitolo |

 |S.4 |

 +————————-+

 |Variazioni di alzata e |

 |pedata dei gradini nella |

 |medesima rampa |

 +————————-+

 |Larghezza minima ≥ 800 mm|

 |per ciascun percorso |

 |delle vie di esodo |

 |orizzontali o verticali |

 |[1] |

 +————————-+

 | [1] Le larghezze |

 |minime per le vie d’esodo|

 |orizzontali < 800 mm |

 |della tabella S.4-28 |

 |(capitolo S.4) possono |

 |essere applicate ai |

 |varchi da ambiti serviti |

 |con i criteri previsti. |

 +————————-+

Tabella V.10-3: Soluzioni conformi per l’esodo

 2. Lungo le vie d’esodo, sono ammesse porte anche non

facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti

a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante

l’esercizio dell’attivita’.

 3. L’affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal

corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3

puo’ essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della

sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

 Nota: La massima lunghezza Lcc del corridoio cieco e’ quella

prevista nel capitolo S.4.

 V.10.5.5 – Gestione della sicurezza antincendio

 1. Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli

di prestazione previsti, deve essere attuato quanto riportato nella

tabella V.10-4.

 2. Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.4)

non possa garantire il rispetto dei requisiti di accesso previsti, le

dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti, strumenti

di comunicazione, controllo degli impianti di protezione attiva,…)

devono essere duplicate in un compartimento distinto.

 3. Le attivita’ di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi d’esodo

comuni rispetto ad altre attivita’ (capitolo S.3) devono adottare la

GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

 4. I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da

materiali di ogni genere.

 Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella V.10-4: requisiti aggiuntivi per la GSA

 V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni

 1. Il responsabile dell’attivita’ deve predisporre il piano di

limitazione dei danni.

 2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure

per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso

presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

 3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

 a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati

dell’attuazione delle procedure in esso contenute;

 b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni

tutelati presenti;

 c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove

possibile, anche le priorita’ di evacuazione e specifici

provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di

ricovero;

 d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso

di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di

sicurezza e di conservazione degli stessi;

 e. le procedure per la protezione in loco dei beni

inamovibili o difficilmente spostabili;

 Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione,

puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge

 f. le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze

estinguenti.

 Nota: Ad esempio: zone in cui e’ necessario evitare o

limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in

esso contenuti …

 V.10.5.6 – Controllo dell’incendio

 1. Il valore del carico di incendio specifico qf da impiegare

per i criteri di attribuzione generalmente accettati dei livelli di

prestazione del capitolo S.6, puo’ non tenere conto del contributo

degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati

presenti.

 2. Nelle attivita’ con superficie lorda > 400 m² deve essere

attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura

antincendio controllo dell’incendio (capitolo S.6) nelle seguenti

aree:

 a) TK1;

 b) TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati

combustibili;

 c) TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante

combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.

 3. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata

secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione

anche la compatibilita’ degli stessi con i beni tutelati presenti.

 V.10.5.7 – Rivelazione ed allarme

 1. L’attivita’ deve essere dotata di misure di rivelazione ed

allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

 Nota: le funzioni secondarie dovranno essere realizzate se

pertinenti e secondo le risultanze della valutazione del rischio;

 V.10.5.8 – Controllo di fumi e calore

 1. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento

(capitolo S.8) il valore del carico di incendio specifico qf puo’ non

tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti

combustibili e dei beni tutelati presenti.

 V.10.5.9 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

 1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e

condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono

essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.