by Redazione | 30/05/2022 11:46
Con la Circolare n. 54[1], pubblicata il 20 maggio 2022 sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha diramato le Istruzioni sulla divisione delle spese per le Elezioni amministrative e il Referendum in programma per il 12 giugno 2022.
Queste le indicazioni fornite.
Per quanto riguarda la competenza degli oneri, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di Seggio, è stabilito con Dm. nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per Sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 Sezioni elettorali.
Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni ex art. 17 della Legge n. 136/1976, modificato dall’art. 1, comma 400, lett. b), della Legge n. 147/2013.
Trattandosi di 5 quesiti referendari distinti, trova applicazione la disciplina delle maggiorazioni prevista dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 70/1980, nelle misure indicate dall’art. 1, comma 5, lett. b).
Pertanto, agli importi base da corrispondere in caso di Referendum, come di seguito indicati:
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 130 |
Scrutatori e Segretari | Euro 104 |
Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni) | |
Presidenti | Euro 79 |
Scrutatori e Segretari | Euro 53 |
devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione referendaria, il cui importo unitario ammonta a: | |
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 33 |
Scrutatori e Segretari | Euro 22 |
Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l’importo complessivo da considerare per l’espletamento delle consultazioni ammonta a: | |
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 262 |
Scrutatori e Segretari | Euro 192 |
Seggi speciali | |
Presidenti | Euro 79 |
Scrutatori e Segretari | Euro 53 |
L’art. 2, comma 1, del Dl. 4 maggio 2022, n. 41, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione con il primo turno di votazione delle Elezioni amministrative, modifica la composizione degli Uffici elettorali di sezione e l’entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti adeguandoli, nella misura base, alla normativa per le Elezioni amministrative (Presidente Euro 150, 5 componenti Euro 120), mantenendo l’entità delle maggiorazioni (4, essendo 5 i quesiti referendari) previste dall’art. 1, commi 3 e 5, lett. b), della Legge n. 70/1980 (Presidente Euro 33, componenti Euro 22).
Pertanto, al compenso base previsto per le Elezioni amministrative, così determinato:
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 150 |
Scrutatori e Segretari | Euro 120 |
Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni) | |
Presidenti | Euro 90 |
Scrutatori e Segretari | Euro 61 |
devono essere aggiunte fino ad un massimo di 4 maggiorazioni per ciascuna consultazione, referendaria il cui importo unitario ammonta a: | |
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 33 |
Scrutatori e Segretari | Euro 22 |
Pertanto, in considerazione del numero dei quesiti referendari, l’importo complessivo da considerare per l’espletamento delle consultazioni in abbinamento al primo turno delle elezioni amministrative ammonta a: | |
Seggi ordinari | |
Presidenti | Euro 282 |
Scrutatori e Segretari | Euro 208 |
Seggi speciali | |
Presidenti | Euro 90 |
Scrutatori e Segretari | Euro 61 |
Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/1990, gli onorari spettanti ai componenti gli Uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al Bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Le spese riguardanti le Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle Strutture sanitarie che ospitano reparti “Covid-19” e per i Seggi speciali nei Comuni privi di sezione ospedaliera sono da porre interamente a carico dello Stato e saranno oggetto di rendicontazione da parte dei Comuni.
Il comma 1 dell’art. 5 del Dl. n. 41/2022 ha previsto l’istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno di un Fondo con una dotazione di Euro 38.253.740 per l’anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di Seggio elettorale in occasione delle Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.
Per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, viene chiarito nella Circolare che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 18 aprile 2022, 55° giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, 5° giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate “al lordo sia dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni”.
A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’Amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura.
Inoltre, viene fissato il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le Consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnare quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l’inibizione del pagamento dei compensi.
Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all’adozione delle necessarie Determine autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.
Non va mai dimenticato che gli Enti tenuti a presentare il rendiconto ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la Legge non riconosce altre tipologie di Enti oltre i Comuni.
Altre spese rimborsabili riguardano:
Per quanto concerne la presentazione dei rendiconti, i Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022.
Si precisa che l’eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l’erogazione delle somme dovute a titolo di saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato. Il mancato invio della rendicontazione, nonostante i solleciti della Prefettura o Autorità competente, vedrà costretto questo Ministero ad adottare il provvedimento di recupero coattivo dell’importo erogato a titolo di acconto.
I rendiconti sottoscritti dal Responsabile del Servizio dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:
a) copia degli atti di liquidazione delle spese;
b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti;
c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato;
e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei Seggi elettorali e le relative documentate Tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle Istruzioni che saranno all’uopo diramate;
f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l’ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni.
In caso di abbinamento nella stessa giornata del primo turno delle Elezioni amministrative con i 5 quesiti referendari di cui all’art. 75 della Costituzione, essendo ogni quesito referendario una consultazione indipendente per il riparto delle spese, occorrerà adottare i seguenti criteri:
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione in dettaglio della Circolare sul sito ministeriale.
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