Elezioni europee: il Viminale fornisce indicazioni per l’esercizio del voto da parte dei cittadini dell’Unione residenti in Italia

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la Circolare Dait n. 13 del 15 febbraio 2024 con oggetto “Esercizio del diritto di voto per l’Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia”

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi elettorali, ha diffuso la Circolare Dait n. 13 del 15 febbraio 2024, con oggetto “Esercizio del diritto di voto per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia”.

La Circolare rammenta che i cittadini dell’Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, devono presentare al Sindaco del Comune di residenza, a meno che lo abbiano già fatto in occasione di precedenti Elezioni europee, domanda di iscrizione nell’apposita Lista aggiunta istituita presso lo stesso Comune per il voto alle Elezioni europee. La domanda deve essere presentata entro l’11 marzo 2024.

Tale termine deve essere rispettato anche quando la domanda, sebbene datata non posteriormente all’11 marzo 2024, sia pervenuta al Comune solo successivamente alla scadenza. Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella Lista aggiunta, il Ministero precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna Attestazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di Provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’Elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine. 

I Comuni, nell’ambito dell’Istruttoria di rito, dovranno verificare l’assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell’Elettorato attivo. 

Il Ministero rammenta inoltre che gli iscritti nella Lista aggiunta in occasione delle precedenti Elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia senza dover presentare una nuova Istanza. A questo proposito, la Circolare ricorda che l’eventuale trasferimento di residenza in altri Comuni italiani di iscritti nella Lista determina l’iscrizione d’ufficio nelle Liste del Comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l’istruttoria di rito. 

Il Ministero invita gli Enti a adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei Comuni. Inoltre, i Sindaci sono esortati a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a dare massima pubblicità alla facoltà per i cittadini dell’Unione di votare nel Comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 

Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le i Comuni sono tenuti a inviare lettere personali a tutti i cittadini dell’Unione residenti nel Comune che non siano ancora iscritti nella suddetta Lista tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all’Allegato “A alla Circolare, e saranno corredate del Modello di Domanda (Allegato “B) già debitamente tradotto e distinto per ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire a al Ministero la relativa traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (lE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK). 

Il Comune provvederà ad allegare a ciascuna Lettera il Modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario. 

Da ultimo, per facilitare l’attività di divulgazione, è allegata alla Circolare una bozza del manifesto di cui all’Allegato “C, tradotta in 3 lingue (francese, inglese e tedesco), che potrà essere utilizzata dai Comuni per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell’Unione residenti in Italia.