Elezioni: possibile identificare gli elettori ai seggi anche attraverso la ricevuta della richiesta di “Carta d’identità elettronica”

Gli elettori possono essere identificati ai seggi anche attraverso la ricevuta della richiesta di “Carta d’identità elettronica” (Cie). A chiarirlo, rispondendo così a un quesito che era stato posto in vista delle Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, è il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici con la Circolare 14 febbraio 2018, n. 2.

Il problema di considerare o meno valida l’esibizione di tali ricevute ai seggi si è posto perché i tempi necessari per il rilascio delle nuove “Carte d’identità elettroniche”, di cui all’art. 5 del Dm. 23 dicembre 2015, si sono allungati rispetto alla modalità precedente. Mentre il vecchio documento cartaceo poteva essere emesso direttamente dalle Amministrazioni comunali, in maniera immediata, le nuove Cie vengono infatti emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e necessitano dunque di tempi più lunghi (6 giorni lavorativi).

Il Documento di prassi ricorda che il Dpr. n. 361/57 (“Testo unico recante le norme per l’elezione della Camera dei deputati”) stabilisce, all’art. 57, che per essere ammessi a votare gli Elettori:

  • devono esibire la carta di identità o “altro documento d’identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione purché munito di fotografia”;
  • che tali documenti vengono accettati anche se scaduti, “purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante”;
  • che, in assenza di un documento identificativo, “uno dei membri dell’Ufficio che conosca personalmente l’elettore può attestarne l’identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione”;
  • e che “se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all’Ufficio, che ne attesti l’identità”.

Preso atto quindi che la disciplina attuale è molto inclusiva ed esprime un evidente “favor per l’esercizio del diritto di voto da parte di colui la cui identità possa essere inequivocabilmente attestata, anche prescindendo dal corso di validità del suo documento di identificazione”, la Direzione centrale ha dunque dato il via libera all’utilizzo della ricevuta della Cie, anche in considerazione del fatto che questa è munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della Cie cui si riferisce.

Questa è dunque in linea con i requisiti di un documento di riconoscimento, così come individuati dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 445/00.