Enti dissestati: gestione risorse vincolate

Nella Delibera n. 101 del 14 novembre 2019 della Corte dei conti Lazio, viene chiesto un parere sulla gestione delle risorse vincolate negli Enti dissestati, composto dalle seguenti domande:

– se in un Ente in “Dissesto finanziario”, la ricostituzione dei fondi a gestione vincolata al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato è di competenza della gestione ordinaria o rientra, in quanto squilibrio di gestione, nella massa passiva dell’Organo straordinario di liquidazione;

– se alla luce del Principio contabile di cui al Dlgs n. 118/2011, ove l’Ente in “Dissesto finanziario” abbia reimputato secondo esigibilità residui passivi provenienti dalla gestione vincolata sorti ante 31 dicembre 2017, tali spese dovranno essere finanziate con entrate proprie o, se e quando disponibili, con fondi trasferiti dall’Osl.

In sostanza, il primo quesito riguarda l’ipotesi nella quale i residui attivi sono stati riscossi ma i vincoli di cassa non sono stati ricostituiti al 31 dicembre 2017.

La Sezione sostiene che, in presenza di una situazione di conclamata sofferenza dell’Ente, che non ha consentito la ricostituzione dei vincoli di cassa, con effetti che la contabilità armonizzata espressamente estende anche alla competenza attraverso l’appostazione di vincoli sul risultato di amministrazione, residuano 2 possibilità: rimettere all’Osl il compito di rintracciare le risorse da utilizzare per la ricostituzione del vincolo di cassa nell’ambito di quelle di cui ha disponibilità o ritenere che la copertura dei residui passivi in argomento ricada sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Antecedentemente alla modifica dell’art. 255 del Tuel, rientrando le risorse vincolate nell’ordinaria gestione dell’Ente, si sarebbe verificata la seconda delle ipotesi prospettate.

L’assegnazione alla competenza dell’Osl dell’amministrazione delle risorse vincolate induce a ritenere che la volontà di Legislatore sia diversa e che, di conseguenza, debba rimanere a carico di detto Organismo il reintegro delle somme incassate e utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal vincolo. Peraltro, l’utilizzazione delle risorse vincolate per il pagamento di spese diverse – le quali, se non soddisfatte, avrebbero costituito residuo da inserire nell’ambito della massa passiva – ha comportato un contenimento di quest’ultime di pari importo.

Invero, creare a carico della gestione ordinaria del Comune un obbligo di ricostituzione, in presenza di uno stato di conclamato dissesto e cassa insufficiente, determinerebbe oneri a carico del bilancio stabilmente riequilibrato provenienti dalla gestione pregressa normativamente assegnata all’Osl.

La Sezione non parla direttamente di reintegro della cassa vincolata a carico dell’Osl, ma di pagamento dei residui passivi vincolati all’interno della massa passiva. L’effetto finanziario a carico delle Osl è comunque lo stesso, ma questa fine distinzione non consente la creazione di rapporti debito-credito fra le 2 gestioni (ordinaria dell’Ente e pregressa dell’Osl).

In riferimento al secondo quesito, la Sezione afferma che l’imputazione ad esercizi futuri di spese secondo il criterio dell’esigibilità, imposta dai nuovi Principi contabili, non consente di far ricadere l’onere del relativo finanziamento sull’Osl, la cui attività, caratterizzata da finalità di risanamento dell’Ente, è costituita dalla rilevazione ed estinzione delle passività pregresse, a carico delle risorse rese disponibili, e non può estendersi alla costituzione del “Fondo pluriennale vincolato”. Il Principio di unità sopra richiamato, che porta a ritenere eccezionali le gestioni separate ed a contenerne l’operatività entro rigorosi limiti, induce a definire la massa passiva posta a carico della gestione straordinaria secondo i nuovi Principi contabili e ad escludere, anche in questo caso, la creazione di rapporti di debito-credito fra gestioni dello stesso Ente.