Enti Locali: dichiarazione di dissesto

Enti Locali: dichiarazione di dissesto

Nella Sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che la disciplina normativa sul “Dissesto” del Comune, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’Ente Locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’Ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria. Infatti, dopo tale data, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza. Inoltre, i Giudici chiariscono che se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza. Tali ultimi rilievi servono anche a confutare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme sullo stato di dissesto, così come evocati dalle parti appellanti e riferite nell’ordinanza di remissione. Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di “Dissesto” è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali. Dunque, il dissesto finanziario degli Enti Locali si colloca all’interno dell’antitesi Stato-mercato. Infatti, per la copertura del disavanzo dell’Ente Locale e per il suo risanamento è previsto un intervento, sia pure non illimitato, dello Stato, con funzione tipica di “pagatore di ultima istanza” all’interno del sistema di finanza pubblica che da esso promana; a ciò si contrappone un regime dei debiti commerciali dell’ente locale proprio delle transazioni tra imprese, in cui non sono ordinariamente previsti interventi di sostegno pubblico contro l’insolvenza. Infine, i Giudici ritengono che le caratteristiche del procedimento di dissesto siano espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’Ente Locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall’altro lato, di tutelare i creditori. L’equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, della Costituzione.


Related Articles

Obbligo di sopralluogo: modalità di svolgimento

  Nel Parere n. 153 del 23 settembre 2015, l’Anac chiarisce che rientra nella facoltà dell’Amministrazione definire nella lex specialis

Istanze di rimborso di acconti su Imposte: i 48 mesi decorrono dalle date dei versamenti se in quel momento non erano dovuti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 1 ad un’istanza di Consulenza giuridica, diffusa il 4 ottobre 2018, ha chiarito

Bilancio di previsione: i chiarimenti della Corte Liguria per i Comuni membri di Comunità montane

Nella Delibera n. 53 del 17 giugno 2015 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere circa

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.