by Redazione | 08/01/2020 14:54
Nella Sentenza n. 2597 del 5 dicembre 2019 del Tar Lombardia, la questione controversa riguardava l’applicazione da parte di un Comune del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del Dlgs. n. 285/1992. I Giudici hanno statuito che la norma citata deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento al Canone presuppone un’occupazione o un uso della strada che ne pregiudichi in tutto o in parte l’uso pubblico. Dunque, l’imposizione del Canone è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico, e non invece a fronte di tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come nell’ipotesi della posa di cavi e tubi interrati. Per tali impianti, l’imposizione di un Canone non ricognitorio si giustifica nell’intervallo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale, mentre ne manca la ragione in difetto di tale occupazione esclusiva, cioè quando la presenza in loco dell’infrastruttura di servizio a rete non riduce la pubblica fruizione della sede stradale.
Dunque, è illegittimo il Regolamento che impone prestazioni generalizzate, individuando tariffe unitarie per il calcolo del Canone non ricognitorio, senza alcuna considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna occupazione e senza alcuna valutazione in merito all’eventuale sottrazione della risorsa viaria all’uso da parte della collettività.
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