Enti Locali privi di Dirigenti: possibilità di affidare un incarico esterno per il posto di Responsabile rimasto scoperto

Nella Delibera n. 328 del 27 novembre 2014 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco di un Comune richiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14, convertito nella Legge n. 114/14. In particolare, il Comune espone di essere rimasto privo del Responsabile del “Servizio Finanziario” che ha chiesto e ottenuto il trasferimento per mobilità volontaria presso un altro Comune, di avere avviato una procedura di mobilità che però l’Ente paventa possa risolversi senza esito alcuno e che l’Ente sarebbe quindi intenzionato a conferire un incarico esterno di Responsabile di Servizio sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco (primavera 2016) ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Tanto premesso, il Comune chiede di sapere se:

a) gli Enti Locali privi di Dirigenti possano coprire posti di Organico di Responsabile di Servizio non Dirigente ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, rispettando tutti i passaggi previsti dal medesimo articolo;

b) quale sia l’interpretazione da dare alla locuzione “spesa sostenuta per le stesse finalità” e in particolare se essa debba essere riferita alla spesa concernente analoghi incarichi ovvero se essa sia relativa alla spesa sostenuta per il pagamento della retribuzione ordinaria al dipendente di ruolo con riconoscimento che svolgeva le funzioni che si intende sostituire.

La Sezione osserva l’art. 110 del Tuel e afferma che la normativa appare chiara nel senso di ammettere il ricorso a contratto determinato, nel rispetto degli ulteriori limiti normativi, non solo per il conferimento di incarichi dirigenziali, ma anche in relazione ad incarichi non dirigenziali ma di elevata specializzazione. Inoltre, ribadisce che devono essere ritenuti operanti per tali contratti, laddove inerenti a incarichi non dirigenziali, i vincoli posti per i rapporti di lavoro flessibile. Infine, la Sezione statuisce che la corretta interpretazione dell’inciso “per le medesime finalità” risulta agevolmente ricavabile dalla giurisprudenza che, nel ritenere la normativa in questione costituzionale espressiva del coordinamento della finanza pubblica, ha precisato che il plafond di spesa è rappresentato dalle varie forme di lavoro flessibile, ferma restando la possibilità per ciascun Ente di ripartire, nell’esercizio della propria discrezionalità, tale tetto tra le varie tipologie contrattuali. Ciò in quanto “la norma s’inserisce nel solco di una serie di previsioni che, negli ultimi anni, hanno fortemente limitato le spese per il personale, sia a tempo indeterminato che determinato (o in virtù di altre forme contrattuali) e che, in particolare, tendono a ridurre i rapporti lavorativi del secondo tipo, al fine di diminuire il ricorso al personale avventizio da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Ne deriva che il Comune istante potrà conferire l’incarico non dirigenziale secondo le modalità sopra riferite, rispettando però il tetto della spesa effettuata nel periodo indicato dalla norma per rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato.