Enti non profit: obblighi di trasparenza sui contributi della P.A.

Enti non profit: obblighi di trasparenza sui contributi della P.A.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 2019, ha chiarito gli obblighi di trasparenza e pubblicità anche per gli “Enti del Terzo Settore” che intrattengono rapporti con le P.A. (in attuazione dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/17 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

Dal 1° gennaio 2019, infatti, diventano obbligatori adempimenti per le Cooperative sociali nonché per gli Enti non profit in tema di vantaggi economici ricevuti dalla P.A. nel 2018. L’obbligo di informazione riguarderà, non solo tali somme, ma anche quelle percepite a titolo di 5 per mille. Se la rendicontazione del vantaggio ricevuto grava in capo agli “Enti del Terzo Settore”, in linea con il principio previsto dall’art. 93 del Dlgs. n. 117/17 (“Codice del Terzo Settore”), anche le P.A. eroganti saranno tenute a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle somme ricevute.

Per le Cooperative sociali gli obblighi sono ancora più stringenti in quanto, benché fiscalmente Onlus di diritto, restano equiparate dalla Circolare alle Società, con il conseguente obbligo di rispettare gli adempimenti in tema di “Trasparenza” previsti per queste ultime. Le Cooperative sociali infatti saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla P.A. in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale. In caso di inadempimento, scatta l’obbligo di restituzione integrale del vantaggio economico ricevuto dalla P.A.

Sotto il profilo operativo, i vantaggi economici oggetto di pubblicazione riguarderanno, non solo contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli altri Enti assimilati, ma anche somme erogate con natura di corrispettivo aventi fonti in rapporti di tipo sinallagmatico.

Per i suddetti vantaggi economici percepiti, l’obbligo di pubblicazione è riferito ad importi da verificare rispetto al limite di Euro 10.000, da intendersi in senso cumulativo. Tale limite infatti prescinde dalla provenienza delle somme percepite, dal momento che, ai fini del superamento della soglia, occorrerà tenere conto totale delle erogazioni ricevute. Tuttavia, oltre Euro 10.000 – precisa la Circolare – graverà sugli Enti non profit e sulle Imprese l’obbligo di pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento ed al superamento della soglia.

In generale, gli Enti saranno tenuti a pubblicare gli elementi informativi relativi ai vantaggi pubblici (denominazione e Codice fiscale soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data incasso, causale) sui siti internet e sui Portali digitali degli Enti percipienti.

Più agevole infine l’adempimento degli obblighi informativi per gli Enti non profit di piccole dimensioni, per i quali sono previste ulteriori opzioni. Questi infatti avranno la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza anche tramite la pagina Facebook o, in mancanza, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l’Ente aderisce, ciò al fine di evitare un aggravio di oneri amministrativi ed economici sproporzionati rispetto alle dimensioni ridotte di questi ultimi.


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