Tar Lazio, Sentenza n. 7909 del 22 aprile 2024
La sentenza in esame ha ad oggetto l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare di appalto sopra soglia. I Giudici osservano che questa esclusione opera solo nelle procedure di affidamento con importi inferiori alla soglia comunitaria, mentre nel caso di specie l’importo è superiore a tale soglia. Anche considerando le disposizioni dell’art. 1, comma 3, del Dl. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, che riguarda esclusivamente le procedure sotto soglia, il quale stabilisce che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalle gare delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”. In altre parole, come correttamente evidenziato nelle memorie difensive, la clausola di esclusione automatica delle offerte contenuta nel disciplinare di gara è da considerare nulla in quanto introduce un’ipotesi di esclusione non prevista dal Dlgs. n. 50/2016 (principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del medesimo Decreto). La difesa ha chiarito che questa clausola è frutto di un errore e che pertanto non è stata applicata dalla Stazione appaltante, la quale si è limitata a valutare la congruità delle offerte presentate in gara. Di conseguenza, la Stazione appaltante ha correttamente ignorato la clausola di esclusione automatica delle offerte poiché essa è nulla in contrasto con le disposizioni dell’art. 97, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016.