Nella Sentenza n. 605/2016 del 14 luglio 2016 della Ctp Brescia, vengono impugnati alcuni avvisi di accertamento relativi ad Imu e Tasi. Con tali accertamenti un Comune richiedeva il pagamento dell’Imposta dovuta, non riconoscendo l’applicazione dell’agevolazione prevista in presenza di abitazione principale. In particolare, nel caso di specie la ricorrente dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un Comune, mentre il marito ha la residenza e dimora in altro e diverso Comune, usufruendo anch’egli dell’agevolazione relativa ad abitazione principale.
I Giudici bresciani chiariscono che fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 223/89, norma che dispone che, agli effetti anagrafici, per “famiglia” si intende una serie di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, specificandosi che “una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. Pertanto, se così è, ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di Comuni diversi. L’importante, ai fini dell’esclusione dall’Imu/Tasi, è che alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come abitazione principale corrisponda anche il dato sostanziale della abitualità della dimora presso quella abitazione. In sostanza, la dimora non deve essere figurativa, ma reale, quindi abituale. Questo costituisce il vero dato scriminante e che deve essere oggetto di prova: “l’abitualità della dimora”. In conclusione, l’esenzione Imu e Tasi per l’abitazione principale può essere applicata anche a 2 immobili posseduti dai coniugi, a condizione che si trovino in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, in ciascuno corrisponda anche l’abitualità della dimora.