L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, per l’Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ai fini della determinazione della soglia del 10% di cui all’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del Dlgs. n. 241/1997, di conteggiare anche l’Iva su fatture di vendita emesse in regime di “split payment” (art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972) o “reverse charge” (art. 17 del Dpr. n. 633/1972).
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato come la sopra citata norma stabilisca che “gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno 3anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Con specifico riferimento al requisito di cui alla lett. a), l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla P.A. e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo “split payment”.
Ricordiamo che l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, individua comunque nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una P.A. o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. In un’ottica di contrasto ai comportamenti fraudolenti, viene spostato sull’Ente pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva. Per le predette ragioni, ai fini del calcolo della “soglia del 10%” si computeranno, tra i versamenti delle Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, le somme costituenti l’Iva relativa alle operazioni soggette allo “split payment”.
Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, del medesimo Dpr. n. 633/1972, che a sua volta rimanda al comma 5 per le modalità applicative. Come evidenziato nella Circolare n. 14/E del 2015, tale meccanismo “comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore” ed è adottato dagli Stati membri “in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto …(n.d.r. al fine di) contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario”.
Al pari dello “split payment”, è sempre per finalità antifrode che il versamento dell’Imposta oltre che, in questo caso, l’applicazione dell’Imposta sono spostati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente. Di conseguenza, l’Agenzia ha ritenuto che anche l’Iva assolta dal committente in regime di “inversione contabile” possa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10%.