Esternalizzazione servizi: riduzione “Fondo salario accessorio” in proporzione a dipendenti trasferiti non è incompatibile con disciplina ex art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019

Nella Delibera n. 161 del 9 dicembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco, considerato che l’unico operaio del Comune, collocato a riposo non è stato sostituito ed il posto che si è reso vacante è stato soppresso a seguito di esternalizzazione del servizio cui era adibito il dipendente, ha chiesto se sia applicabile il disposto dell’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, relativo ai processi di esternalizzazione, procedendo ad un taglio del fondo risorse decentrate pro-quota. In caso positivo inoltre è stato chiesto se l’eventuale taglio non sia in contrasto con l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, il successivo Dm. assunzioni 17 marzo 2020 che prevedono, in caso di riduzione di personale, che il “Fondo” non vada ridotto oltre il limite inziale (“Fondo 2016”). La Sezione ha chiarito che l’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, che prescrive che si deve operare una decurtazione del “Fondo incentivante” in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al Servizio esternalizzato dall’Ente, non è incompatibile con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, la quale ha il fine di garantire il valore medio pro-capite del “Fondo” riferito all’anno 2018. L’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b), del Dlgs. n. 75/2017, prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della Contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al Servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale. Ciò vale a garantire che in caso di successiva ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’Amministrazione la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel “Fondo” stesso. L’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, mira invece a garantire il valore medio pro-capite del “Fondo” al 31 dicembre 2018 a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Dunque, nel caso di esternalizzazione di servizi, la riduzione dei fondi incentivanti disposta dall’art. 6-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, deve garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del “Fondo salario accessorio” riferito all’anno 2018, in analogia a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019.