Fabbisogno sanitario regionale

Nella Sentenza n. 1043 del 4 febbraio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il fabbisogno regionale, statico e potenzialmente immutato per lungo tempo, non è condizione necessaria e sufficiente per “congelare” la situazione degli accreditamenti già concessi, e perciò precludere l’indizione dei bandi per l’accreditamento. In effetti, questi ultimi non possono essere considerati recessivi rispetto alla mera, reiterata conferma dei soggetti già accreditati, dal momento che, al contrario, un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole, operanti per qualunque settore del mercato, della concorrenzialità volta sia a valutare l’ingresso di nuovi operatori, sia a verificare periodicamente gli operatori già accreditati, sia, di conseguenza, a valutare eventualmente il livello, e gli eventuali necessari miglioramenti, dell’efficientamento e della razionalizzazione della rete. Peraltro, i Giudici precisano che non a caso l’accreditamento istituzionale ha durata limitata nel tempo, e cioè cinque anni. La rinnovabilità, pure consentita dalla Lr. n. 32/2007, non è incondizionata, bensì subordinata sia alle esigenze della programmazione, sia al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. Ciò è coerente con il principio per cui l’accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati (definita dall’art. 8-quater del Dlgs. n. 502/1992 come “qualità di soggetto accreditato”) e quindi con il principio, da applicare anche in questa materia, per cui il mero, reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata, come lo stesso art. 6 del Lr. n. 32/2007 stabilisce. In questa prospettiva, i Giudici hanno condiviso il richiamo dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che in più occasioni ha escluso l’utilizzo della definizione del fabbisogno quale strumento limitativo della concorrenza nel settore, tale da condurre, con il “congelamento” delle posizioni dei già accreditati, a restrizioni indebite del numero degli operatori. ​​​​​​