Nella Sentenza n. 5876 del 27 novembre 2014 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che l’art. 1 della Legge n. 221/68 prevede, al comma 4, come sostituito dall’art. 6 della Legge n. 362/91, che la gestione dei dispensari è affidata alla responsabilità del titolare di una Farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della Farmacia più vicina. Dalla lettura dell’indicata disposizione, i Giudici evincono che, per la scelta del farmacista al quale affidare un dispensario, la legge accorda una preferenza al titolare della Farmacia più vicina ma non esclude che l’Amministrazione possa valutare proposte più convenienti (per l’interesse pubblico) presentate da altri titolari di Farmacie della zona. Dunque, in proposito, è stato sostenuto che la scelta dell’Autorità sanitaria può discostarsi dal criterio della preferenza per il titolare della Farmacia più vicina, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio.