Nella Sentenza n. 78 del 1° febbraio 2018 del Tar Perugia, la questione controversa riguarda la legittimità o meno dell’attribuzione della titolarità delle Farmacie comunali alle Società di capitali. I Giudici rilevano che le Farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite direttamente dall’Ente Locale:
- in economia;
- a mezzo di Azienda speciale;
- a mezzo di Consorzi tra Comuni;
- a mezzo di Società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti;
- affidando il servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tale ultimo aspetto è disciplinato dall’art. 113 del Tuel (norma generale in tema di servizi pubblici a rilevanza economica).
I Giudici, in base a quanto sopra, affermano che è legittima l’attribuzione della titolarità delle Farmacie comunali alle Società di capitali purché aventi come oggetto esclusivo la gestione della Farmacia.
Inoltre, i Giudici chiariscono che la scissione tra la titolarità e la gestione di una Farmacia non costituisce valida obiezione per contestare la necessaria compatibilità dell’oggetto sociale con la gestione di una Farmacia (al fine di provvedere ad una legittima concessione di una Farmacia comunale), in quanto tale scissione giustifica la deroga all’art. 12, comma 11, della Legge n. 475/68, consentendo l’affidamento della gestione a terzi della Farmacia ma non anche all’esclusività dell’oggetto sociale, il cui fondamento va rinvenuto nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del “Servizio farmaceutico” e, mediatamente, sul diritto alla salute.